Termine per la formulazione dell’istanza di distrazione delle spese
La richiesta di distrazione delle spese in suo favore può essere formulata dall’avvocato anche nelle conclusioni o in comparsa conclusionale, senza che per questo venga violato il divieto del “novum” nel giudizio di legittimità.
Per tale domanda, che è autonoma rispetto all’oggetto del giudizio, non sussiste infatti l’esigenza di osservare il principio del contraddittorio, per difetto di interesse della controparte a contrastarla (Cass. civ. Sez. III, 12/01/2006, n. 412)
Nel giudizio di Cassazione, l’istanza volta ad ottenere la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario, può essere formulata anche in sede di memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.
Cass. 29/05/2014, n. 12111