Rimedio in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione
In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese di lite, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento per la correzione di errore materiale di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. e non già dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma. (Cass. 16/04/2015, n. 7749)
Concernendo la correzione sia la posizione del soggetto passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo, riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, il ricorso (o l’istanza) debbono essere notificati all’uno e all’altro (Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 12/07/2011, n. 15346).