Recupero del credito antistatario e IVA
La sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l’ammontare, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un’espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell’I.V.A. che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore.
Tuttavia, la deducibilità di tale imposta potrebbe, eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all’esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che possano escludere, nei singoli casi, la concreta rivalsa o, comunque, l’esigibilità dell’I.V.A. (Cass., 01/04/2011, n. 7551).
L’avvocato distrattario può richiedere alla parte soccombente non solo l’importo dovuto a titolo di onorario e spese processuali, ma anche l’importo dell’Iva che gli sarebbe dovuta, a titolo di rivalsa, dal proprio cliente, abilitato a detrarla (Cass. civ. Sez. II, 21/02/2012, n. 2474).