Nessun rapporto sostanziale tra difensore antistatario e controparte soccombente

In tema di spese giudiziali, il difensore della parte vittoriosa può proporre l’istanza di distrazione prevista dall’art. 93 c.p.c. nel processo stesso, sostituendosi alla parte difesa, mentre non può far valere il medesimo credito in un diverso giudizio, poiché tra il difensore della parte vittoriosa ed il soccombente non v’è alcun rapporto di diritto sostanziale (Cass. civ. Sez. I Ordinanza, 14/01/2011, n. 809).

L’istanza di distrazione delle spese processuali non introduce una nuova domanda nel giudizio: non ha fondamento in un rapporto di diritto sostanziale connesso a quello da cui trae origine la domanda principale. Ne consegue che da un lato l’impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, dall’altro che il difensore distrattario subisce legittimamente gli effetti della sentenza di appello di condanna alla restituzione delle somme già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, benchè non evocato personalmente in giudizio (Cass. civ. Sez. III, 15/04/2010, n. 9062).

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