Il provvedimento di distrazione non può essere impugnato dalla parte soccombente

Nel giudizio di legittimità l’istanza di distrazione delle spese avanzata da parte del difensore non comporta l’instaurazione del contraddittorio con la controparte la quale, anche se soccombente, non è legittimata ad impugnare il provvedimento di distrazione.

Ne deriva che il difensore antistatario, non essendo parte, come non è legittimato a far valere un diritto proprio in sede di impugnazione della sentenza che dispone la distrazione o a contraddire l’impugnazione della controparte per far valere lo stesso diritto, allo stesso modo non può far valere l’interesse del soggetto patrocinato nel giudizio di merito, ove non munito della procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c.. (Cass. Sez. Unite, 04/03/2016, n. 4250).

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