Notifica degli atti alla persona offesa
Nel processo penale, la notifica degli atti alla persona offesa è un passaggio cruciale per garantire la sua partecipazione informata e il rispetto del contraddittorio. La recente sentenza della Cassazione penale n. 12445/2025 ha fornito chiarimenti importanti: la notifica è valida anche se non effettuata all’avvocato, purché sia idonea a garantire la conoscenza dell’atto.
Vediamo nel dettaglio.
🔹 Chi è la persona offesa nel processo penale?
La persona offesa dal reato è il soggetto direttamente leso dall’illecito penale, cioè colui che subisce la violazione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (es. la vittima di una truffa, un’aggressione, un furto).
📌 Va distinta dalla parte civile, che è la persona offesa che ha scelto di costituirsi nel processo per chiedere il risarcimento.
🔹 Quali sono i principali diritti della persona offesa?
✅ La persona offesa ha diritto a:
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essere informata dell’avvio del procedimento;
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essere avvisata della richiesta di archiviazione;
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proporre opposizione all’archiviazione;
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presentare memorie, istanze, documenti;
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chiedere di essere avvisata in caso di scarcerazione dell’indagato (in alcuni reati);
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costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno.
🔹 Cos’è una notificazione (o notifica) e a cosa serve nel processo penale?
La notifica è la comunicazione formale di un atto processuale (es. avviso, decreto, citazione) al destinatario (imputato, persona offesa, parte civile), affinché ne venga a conoscenza in modo legalmente certificato.
🎯 Scopo: garantire il diritto di difesa e il contraddittorio.
🔹 La persona offesa può eleggere domicilio presso l’avvocato?
✅ Sì, ai sensi dell’art. 153 c.p.p., la persona offesa può:
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eleggere domicilio per le notifiche (es. presso lo studio dell’avvocato);
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oppure indicare un indirizzo PEC.
🛑 Tuttavia, se non lo fa, le notifiche possono essere fatte al domicilio reale o alla residenza anagrafica, o a persone conviventi.
🔹 La notifica fatta alla persona offesa o al coniuge convivente è valida?
✅ Sì, secondo la Cassazione penale n. 12445/2025, la notifica fatta alla persona offesa presso la propria residenza è valida, anche se ricevuta da un coniuge convivente, purché:
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la notifica sia fatta secondo le forme previste dalla legge (art. 157 c.p.p.);
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la consegna sia tale da garantire che l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario.
📌 La Cassazione ha ribadito che non è necessaria la notifica all’avvocato della persona offesa se questa non ha eletto domicilio legale.
🔹 La consegna dell’atto al coniuge convivente equivale a una consegna a mani proprie?
🟡 No, tecnicamente non è una notifica “a mani proprie”, ma è comunque una notifica valida secondo l’art. 157 c.p.p., che consente la consegna:
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a persona di famiglia convivente;
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purché capace e non manifestamente inadatta a ricevere l’atto.
📌 Se il coniuge convivente riceve l’atto presso la residenza della persona offesa, la notifica è legalmente efficace, a meno che non venga dimostrato un concreto difetto di conoscenza.
✅ In sintesi
Domanda | Risposta |
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Chi è la persona offesa? | Chi subisce direttamente il reato |
Può ricevere notifiche presso l’avvocato? | ✅ Sì, ma solo se lo ha richiesto formalmente |
Se non ha eletto domicilio legale? | Le notifiche si fanno alla residenza o al coniuge convivente |
È valida la notifica al coniuge convivente? | ✅ Sì, se fatta correttamente |
Conta che l’atto sia effettivamente conosciuto? | ✅ Sì, la validità richiede che la notifica sia idonea a garantire conoscenza |