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Notifica degli atti alla persona offesa

Nel processo penale, la notifica degli atti alla persona offesa è un passaggio cruciale per garantire la sua partecipazione informata e il rispetto del contraddittorio. La recente sentenza della Cassazione penale n. 12445/2025 ha fornito chiarimenti importanti: la notifica è valida anche se non effettuata all’avvocato, purché sia idonea a garantire la conoscenza dell’atto.

Vediamo nel dettaglio.


🔹 Chi è la persona offesa nel processo penale?

La persona offesa dal reato è il soggetto direttamente leso dall’illecito penale, cioè colui che subisce la violazione del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice (es. la vittima di una truffa, un’aggressione, un furto).

📌 Va distinta dalla parte civile, che è la persona offesa che ha scelto di costituirsi nel processo per chiedere il risarcimento.


🔹 Quali sono i principali diritti della persona offesa?

✅ La persona offesa ha diritto a:

  • essere informata dell’avvio del procedimento;

  • essere avvisata della richiesta di archiviazione;

  • proporre opposizione all’archiviazione;

  • presentare memorie, istanze, documenti;

  • chiedere di essere avvisata in caso di scarcerazione dell’indagato (in alcuni reati);

  • costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento del danno.


🔹 Cos’è una notificazione (o notifica) e a cosa serve nel processo penale?

La notifica è la comunicazione formale di un atto processuale (es. avviso, decreto, citazione) al destinatario (imputato, persona offesa, parte civile), affinché ne venga a conoscenza in modo legalmente certificato.

🎯 Scopo: garantire il diritto di difesa e il contraddittorio.


🔹 La persona offesa può eleggere domicilio presso l’avvocato?

, ai sensi dell’art. 153 c.p.p., la persona offesa può:

  • eleggere domicilio per le notifiche (es. presso lo studio dell’avvocato);

  • oppure indicare un indirizzo PEC.

🛑 Tuttavia, se non lo fa, le notifiche possono essere fatte al domicilio reale o alla residenza anagrafica, o a persone conviventi.


🔹 La notifica fatta alla persona offesa o al coniuge convivente è valida?

, secondo la Cassazione penale n. 12445/2025, la notifica fatta alla persona offesa presso la propria residenza è valida, anche se ricevuta da un coniuge convivente, purché:

  • la notifica sia fatta secondo le forme previste dalla legge (art. 157 c.p.p.);

  • la consegna sia tale da garantire che l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario.

📌 La Cassazione ha ribadito che non è necessaria la notifica all’avvocato della persona offesa se questa non ha eletto domicilio legale.


🔹 La consegna dell’atto al coniuge convivente equivale a una consegna a mani proprie?

🟡 No, tecnicamente non è una notifica “a mani proprie”, ma è comunque una notifica valida secondo l’art. 157 c.p.p., che consente la consegna:

  • a persona di famiglia convivente;

  • purché capace e non manifestamente inadatta a ricevere l’atto.

📌 Se il coniuge convivente riceve l’atto presso la residenza della persona offesa, la notifica è legalmente efficace, a meno che non venga dimostrato un concreto difetto di conoscenza.


In sintesi

Domanda Risposta
Chi è la persona offesa? Chi subisce direttamente il reato
Può ricevere notifiche presso l’avvocato? ✅ Sì, ma solo se lo ha richiesto formalmente
Se non ha eletto domicilio legale? Le notifiche si fanno alla residenza o al coniuge convivente
È valida la notifica al coniuge convivente? ✅ Sì, se fatta correttamente
Conta che l’atto sia effettivamente conosciuto? ✅ Sì, la validità richiede che la notifica sia idonea a garantire conoscenza

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