Prove illegittime nell’accertamento fiscale è centrale nella giurisprudenza tributaria italiana
Il tema delle prove illegittime nell’accertamento fiscale è centrale nella giurisprudenza tributaria italiana, soprattutto per comprendere se e quando l’Amministrazione finanziaria può legittimamente utilizzare elementi probatori raccolti in modo irregolare o irrituale.
La risposta, in sintesi, è che nel processo tributario vige un principio di maggiore elasticità rispetto al processo penale, con un ampio margine di utilizzo delle prove anche se acquisite in modo non conforme alle regole — salvo che siano stati violati diritti fondamentali costituzionalmente garantiti.
🔹 Il fisco può usare prove acquisite in modo irrituale o illegittimo?
✅ Sì, l’Agenzia delle Entrate può utilizzare prove acquisite in modo irregolare nell’ambito dell’accertamento tributario, a differenza di quanto accade nel processo penale, dove vige il principio dell’inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite (ex art. 191 c.p.p.).
📌 Cassazione civile, sez. V, sent. n. 8452/2025 (recentissima):
“Nel processo tributario le prove acquisite in modo irrituale sono utilizzabili, salvo che comportino la violazione di diritti costituzionalmente garantiti come il diritto alla libertà personale o l’inviolabilità del domicilio.”
🔹 Quando una prova diventa inutilizzabile anche nel processo tributario?
Una prova, pur se rilevante sotto il profilo fiscale, diventa inutilizzabile se è stata acquisita:
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Con violazione dell’art. 14 Cost. (inviolabilità del domicilio);
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Con lesione dell’art. 13 Cost. (libertà personale);
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In assenza di autorizzazione giudiziaria per ispezioni domiciliari (art. 52, DPR 633/72), se necessaria;
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Con accessi, ispezioni o verifiche svolte senza i limiti di legge, ad es. senza avviso o fuori orario nei locali aziendali o presso l’abitazione privata.
➡️ In questi casi, la prova è tassativamente inutilizzabile, e può essere annullato l’atto impositivo fondato su di essa.
🔹 Come vengono valutate le prove acquisite “irritualmente” dal giudice tributario?
Il giudice tributario non è vincolato da regole rigide sull’ammissibilità delle prove, ma applica un criterio di:
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Libero apprezzamento del materiale probatorio (art. 7, D.Lgs. 546/1992);
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Rilevanza e attendibilità sostanziale dell’elemento, anche se raccolto fuori dalle regole formali.
📍 Per esempio, sono stati ritenuti utilizzabili:
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estratti conto bancari acquisiti da soggetti terzi senza consenso;
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documenti aziendali ottenuti in assenza di contraddittorio preventivo;
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copie informatiche di dati fiscali sequestrati ma non ancora validati in sede penale.
🛑 Non è invece utilizzabile la prova raccolta violando un diritto inviolabile, come un’ispezione domiciliare fatta senza decreto motivato del giudice (Cass. 25608/2023).
✅ In sintesi
Fattispecie | Utilizzabilità nel processo tributario |
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Prova acquisita senza avviso | ✅ Sì |
Prova raccolta senza contraddittorio | ✅ Sì |
Prova acquisita con violazione di domicilio (senza decreto motivato) | ❌ No |
Prova derivante da accesso fuori dai limiti di orario o luogo senza autorizzazione | ❌ No |
Prova derivante da documenti ottenuti “casualmente” o da terzi | ✅ Sì (salvo lesioni gravi) |
🔸 Conclusione
Nel contenzioso fiscale, non esiste una rigida teoria dell’inutilizzabilità delle prove illegittime come nel processo penale. L’unico vero limite è la tutela dei diritti fondamentali: quando questi sono violati, il giudice tributario non può valorizzare le prove così ottenute.