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Dove e come fare causa in caso di ritardo o cancellazione di un volo interno italiano operato da una compagnia aerea low cost straniera?

🛫 1. Ritardo o cancellazione di un volo interno italiano: ho diritto al risarcimento?

Sì. Se il volo è:

  • interno al territorio italiano, e

  • operato da una compagnia aerea (anche low cost) dell’UE o extra-UE,

il passeggero ha diritto, in base al Regolamento CE 261/2004, a:

  • compensazione pecuniaria (fino a 250 € per tratte sotto i 1.500 km),

  • rimborso del biglietto (in caso di cancellazione o rinuncia),

  • assistenza a terra (pasti, hotel, trasferimenti),

  • eventuale risarcimento ulteriore per danno patrimoniale o da vacanza rovinata, se dimostrabile.


⚖️ 2. Dove posso fare causa se la compagnia non risponde al reclamo?

Dipende da tre fattori principali:

  • la nazionalità della compagnia (es. Ryanair = Irlanda),

  • le Condizioni Generali di Trasporto (CGT) accettate al momento della prenotazione,

  • la giurisprudenza europea e nazionale.

🔹 Caso tipico:

Hai preso un volo da Roma a Catania con Ryanair, volo in ritardo di 4 ore, invii reclamo ma non ricevi risposta.
Dove fare causa?


📌 3. Sentenza Cass. Sezioni Unite n. 8802/2025: cosa ha stabilito?

Secondo questa importante pronuncia:

Se, in fase di prenotazione online, il passeggero ha accettato condizioni generali che indicano come foro competente quello straniero (es. Irlanda), e la compagnia è domiciliata all’estero, allora il passeggero deve fare causa in quello Stato, anche se il volo era interno all’Italia.

📍 Eccezione:

Se non si prova l’accettazione consapevole e tracciabile del foro estero, oppure la compagnia ha una sede secondaria o stabile organizzazione in Italia, la causa può essere fatta davanti al Giudice italiano, nel luogo di partenza o arrivo del volo.


⚖️ 4. Le CGT possono stabilire un giudice estero? È legittimo?

Sì, è ammesso, ma solo se:

  • il foro pattuito è concretamente accessibile al consumatore (es. un altro Paese UE),

  • la clausola è chiaramente visibile e accettata consapevolmente,

  • la compagnia può dimostrare l’effettiva adesione contrattuale alla clausola (no semplici link nascosti).

🔎 In molti casi, le CGT sono accettate con un flag “tacito” online, il che ha sollevato dubbi sulla validità della clausola: è quindi sempre possibile contestare l’efficacia della pattuizione del foro estero.


🛠️ 5. Alternative alla causa ordinaria: cosa posso fare se il giudice è estero?

Strumenti alternativi per ottenere la compensazione:

  1. ODR (Online Dispute Resolution) europea

  2. ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile)

    • Può intervenire per violazioni del Regolamento 261/2004, ma non riconosce né impone compensazioni economiche.

    • Può però sollecitare la compagnia o sanzionarla.

  3. Società di recupero crediti specializzate nei voli (es. AirHelp, SkyRefund)

    • Agiscono per conto del passeggero, trattenendo una percentuale sulla somma ottenuta.

  4. Associazioni dei consumatori

    • Possono offrire assistenza stragiudiziale o anche legale, a costi contenuti o tramite convenzioni.


⚠️ 6. Attenzione: non aspettare troppo

La prescrizione per far valere il diritto alla compensazione pecuniaria è di 2 anni dal volo, secondo la giurisprudenza prevalente e il Regolamento CE 261/2004.


📚 In sintesi – Dove agire e che strumenti usare

Situazione Dove fare causa
Compagnia italiana Giudice italiano
Compagnia estera (es. Ryanair) + accettazione foro straniero Giudice estero (es. Irlanda)
Compagnia estera + clausola contestabile Giudice italiano (se sede o volo partiva/arrivava in Italia)
In alternativa alla causa Piattaforma ODR UE, ENAC, società specializzate, associazioni consumatori

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