Dove e come fare causa in caso di ritardo o cancellazione di un volo interno italiano operato da una compagnia aerea low cost straniera?
🛫 1. Ritardo o cancellazione di un volo interno italiano: ho diritto al risarcimento?
Sì. Se il volo è:
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interno al territorio italiano, e
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operato da una compagnia aerea (anche low cost) dell’UE o extra-UE,
il passeggero ha diritto, in base al Regolamento CE 261/2004, a:
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compensazione pecuniaria (fino a 250 € per tratte sotto i 1.500 km),
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rimborso del biglietto (in caso di cancellazione o rinuncia),
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assistenza a terra (pasti, hotel, trasferimenti),
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eventuale risarcimento ulteriore per danno patrimoniale o da vacanza rovinata, se dimostrabile.
⚖️ 2. Dove posso fare causa se la compagnia non risponde al reclamo?
Dipende da tre fattori principali:
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la nazionalità della compagnia (es. Ryanair = Irlanda),
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le Condizioni Generali di Trasporto (CGT) accettate al momento della prenotazione,
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la giurisprudenza europea e nazionale.
🔹 Caso tipico:
Hai preso un volo da Roma a Catania con Ryanair, volo in ritardo di 4 ore, invii reclamo ma non ricevi risposta.
Dove fare causa?
📌 3. Sentenza Cass. Sezioni Unite n. 8802/2025: cosa ha stabilito?
Secondo questa importante pronuncia:
Se, in fase di prenotazione online, il passeggero ha accettato condizioni generali che indicano come foro competente quello straniero (es. Irlanda), e la compagnia è domiciliata all’estero, allora il passeggero deve fare causa in quello Stato, anche se il volo era interno all’Italia.
📍 Eccezione:
Se non si prova l’accettazione consapevole e tracciabile del foro estero, oppure la compagnia ha una sede secondaria o stabile organizzazione in Italia, la causa può essere fatta davanti al Giudice italiano, nel luogo di partenza o arrivo del volo.
⚖️ 4. Le CGT possono stabilire un giudice estero? È legittimo?
Sì, è ammesso, ma solo se:
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il foro pattuito è concretamente accessibile al consumatore (es. un altro Paese UE),
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la clausola è chiaramente visibile e accettata consapevolmente,
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la compagnia può dimostrare l’effettiva adesione contrattuale alla clausola (no semplici link nascosti).
🔎 In molti casi, le CGT sono accettate con un flag “tacito” online, il che ha sollevato dubbi sulla validità della clausola: è quindi sempre possibile contestare l’efficacia della pattuizione del foro estero.
🛠️ 5. Alternative alla causa ordinaria: cosa posso fare se il giudice è estero?
✅ Strumenti alternativi per ottenere la compensazione:
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ODR (Online Dispute Resolution) europea
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Piattaforma UE: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
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Gratuita, per controversie online, anche transfrontaliere.
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ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile)
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Può intervenire per violazioni del Regolamento 261/2004, ma non riconosce né impone compensazioni economiche.
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Può però sollecitare la compagnia o sanzionarla.
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Società di recupero crediti specializzate nei voli (es. AirHelp, SkyRefund)
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Agiscono per conto del passeggero, trattenendo una percentuale sulla somma ottenuta.
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Associazioni dei consumatori
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Possono offrire assistenza stragiudiziale o anche legale, a costi contenuti o tramite convenzioni.
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⚠️ 6. Attenzione: non aspettare troppo
La prescrizione per far valere il diritto alla compensazione pecuniaria è di 2 anni dal volo, secondo la giurisprudenza prevalente e il Regolamento CE 261/2004.
📚 In sintesi – Dove agire e che strumenti usare
Situazione | Dove fare causa |
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Compagnia italiana | Giudice italiano |
Compagnia estera (es. Ryanair) + accettazione foro straniero | Giudice estero (es. Irlanda) |
Compagnia estera + clausola contestabile | Giudice italiano (se sede o volo partiva/arrivava in Italia) |
In alternativa alla causa | Piattaforma ODR UE, ENAC, società specializzate, associazioni consumatori |