Gestione dell’attivo di bilancio condominiale
💰 Cos’è l’attivo o residuo attivo nel bilancio consuntivo del condominio?
Il residuo attivo (o avanzo di gestione) è la somma positiva che risulta dal bilancio consuntivo del condominio alla fine dell’anno:
📌 Entrate (quote versate, interessi, eventuali recuperi) – Spese effettive = Attivo di bilancio.
👉 Può derivare da:
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accantonamenti non utilizzati,
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spese previste ma non sostenute,
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rate versate in eccesso dai condòmini,
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recupero crediti verso morosi o terzi.
🧑⚖️ L’assemblea condominiale può decidere come utilizzare l’attivo?
Sì. In base all’art. 1135 c.c., l’assemblea ha il potere di approvare il rendiconto e deliberare sull’impiego dell’avanzo, che non si distribuisce automaticamente ai condòmini, ma solo su decisione assembleare.
✅ È legittimo restituire l’attivo ai condòmini?
Sì, è legittimo, purché l’assemblea deliberi a maggioranza (ex art. 1136 c.c.), ad esempio:
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la restituzione proporzionale alle quote millesimali;
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lo sconto sulle rate future (prassi frequente);
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l’accantonamento per lavori futuri.
🔎 Tuttavia, non è obbligatoria la restituzione: l’assemblea può anche decidere di trattenere l’attivo nel fondo cassa, specie in vista di spese straordinarie.
🛠️ Se si restituisce l’attivo, come si finanziano poi i lavori futuri?
Restituire l’attivo significa azzerare o ridurre il fondo cassa, perciò:
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per lavori straordinari sarà necessario deliberare nuove rate o creare appositi fondi speciali;
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conviene spesso trattenere l’attivo, almeno in parte, come fondo di riserva, per far fronte a spese impreviste o manutenzioni urgenti.
🚫 L’assemblea può trattenere l’attivo spettante ai condòmini morosi?
Sì, è legittimo, secondo una consolidata giurisprudenza (es. Cass. civ. 17493/2010), che l’assemblea deliberi:
“di non restituire la quota di attivo ai condòmini morosi, compensandola con i debiti pregressi nei confronti del condominio.”
📌 Questo vale solo su delibera espressa dell’assemblea: non è l’amministratore a decidere in autonomia.
🎯 Quali vantaggi comporta la compensazione con le morosità?
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Riduce l’esposizione debitoria del condominio;
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Evita restituzioni paradossali a soggetti che devono ancora pagare quote arretrate;
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Semplifica i conteggi, valorizzando l’attivo come forma di “recupero” implicito del credito.
👉 È anche un segnale di rigore nella gestione, che può scoraggiare l’accumulo di morosità.
📜 Il regolamento condominiale può vietare la distribuzione o la compensazione?
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Il regolamento contrattuale (quello approvato all’unanimità o inserito negli atti di compravendita) può disciplinare:
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il divieto di restituzione automatica dell’attivo,
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l’obbligo di accantonamento in fondo riserva,
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la priorità alla compensazione dei debiti.
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Il regolamento assembleare (approvato a maggioranza) può introdurre criteri generali, ma non può limitare i poteri dell’assemblea in materia di bilancio.
📌 In ogni caso, resta sempre possibile modificare il regolamento con le maggioranze previste per la sua approvazione (di solito art. 1138 c.c.).
📚 In sintesi – Attivo di bilancio e gestione in assemblea
Domanda | Risposta |
---|---|
Cos’è il residuo attivo? | È l’avanzo di gestione risultante dal consuntivo. |
L’assemblea può restituirlo? | Sì, su delibera a maggioranza. |
Può trattenerlo? | Sì, per accantonamenti futuri o cassa. |
Può trattenerlo solo ai morosi? | Sì, per compensare i loro debiti pregressi. |
È vantaggioso compensare coi debiti? | Sì, evita uscite e recupera crediti. |
Il regolamento può vietarlo? | Solo se è contrattuale; l’assemblea può sempre decidere. |