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Gestione dell’attivo di bilancio condominiale

💰 Cos’è l’attivo o residuo attivo nel bilancio consuntivo del condominio?

Il residuo attivo (o avanzo di gestione) è la somma positiva che risulta dal bilancio consuntivo del condominio alla fine dell’anno:

📌 Entrate (quote versate, interessi, eventuali recuperi) – Spese effettive = Attivo di bilancio.

👉 Può derivare da:

  • accantonamenti non utilizzati,

  • spese previste ma non sostenute,

  • rate versate in eccesso dai condòmini,

  • recupero crediti verso morosi o terzi.


🧑‍⚖️ L’assemblea condominiale può decidere come utilizzare l’attivo?

Sì. In base all’art. 1135 c.c., l’assemblea ha il potere di approvare il rendiconto e deliberare sull’impiego dell’avanzo, che non si distribuisce automaticamente ai condòmini, ma solo su decisione assembleare.


È legittimo restituire l’attivo ai condòmini?

Sì, è legittimo, purché l’assemblea deliberi a maggioranza (ex art. 1136 c.c.), ad esempio:

  • la restituzione proporzionale alle quote millesimali;

  • lo sconto sulle rate future (prassi frequente);

  • l’accantonamento per lavori futuri.

🔎 Tuttavia, non è obbligatoria la restituzione: l’assemblea può anche decidere di trattenere l’attivo nel fondo cassa, specie in vista di spese straordinarie.


🛠️ Se si restituisce l’attivo, come si finanziano poi i lavori futuri?

Restituire l’attivo significa azzerare o ridurre il fondo cassa, perciò:

  • per lavori straordinari sarà necessario deliberare nuove rate o creare appositi fondi speciali;

  • conviene spesso trattenere l’attivo, almeno in parte, come fondo di riserva, per far fronte a spese impreviste o manutenzioni urgenti.


🚫 L’assemblea può trattenere l’attivo spettante ai condòmini morosi?

Sì, è legittimo, secondo una consolidata giurisprudenza (es. Cass. civ. 17493/2010), che l’assemblea deliberi:

“di non restituire la quota di attivo ai condòmini morosi, compensandola con i debiti pregressi nei confronti del condominio.”

📌 Questo vale solo su delibera espressa dell’assemblea: non è l’amministratore a decidere in autonomia.


🎯 Quali vantaggi comporta la compensazione con le morosità?

  1. Riduce l’esposizione debitoria del condominio;

  2. Evita restituzioni paradossali a soggetti che devono ancora pagare quote arretrate;

  3. Semplifica i conteggi, valorizzando l’attivo come forma di “recupero” implicito del credito.

👉 È anche un segnale di rigore nella gestione, che può scoraggiare l’accumulo di morosità.


📜 Il regolamento condominiale può vietare la distribuzione o la compensazione?

  • Il regolamento contrattuale (quello approvato all’unanimità o inserito negli atti di compravendita) può disciplinare:

    • il divieto di restituzione automatica dell’attivo,

    • l’obbligo di accantonamento in fondo riserva,

    • la priorità alla compensazione dei debiti.

  • Il regolamento assembleare (approvato a maggioranza) può introdurre criteri generali, ma non può limitare i poteri dell’assemblea in materia di bilancio.

📌 In ogni caso, resta sempre possibile modificare il regolamento con le maggioranze previste per la sua approvazione (di solito art. 1138 c.c.).


📚 In sintesi – Attivo di bilancio e gestione in assemblea

Domanda Risposta
Cos’è il residuo attivo? È l’avanzo di gestione risultante dal consuntivo.
L’assemblea può restituirlo? Sì, su delibera a maggioranza.
Può trattenerlo? Sì, per accantonamenti futuri o cassa.
Può trattenerlo solo ai morosi? Sì, per compensare i loro debiti pregressi.
È vantaggioso compensare coi debiti? Sì, evita uscite e recupera crediti.
Il regolamento può vietarlo? Solo se è contrattuale; l’assemblea può sempre decidere.

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