Videosorveglianza condominiale
Il tema della videosorveglianza condominiale è regolato da un intreccio tra norme condominiali, privacy e diritto alla sicurezza. Ti riassumo i punti principali, con riferimenti a normativa, giurisprudenza e prassi del Garante per la protezione dei dati personali.
🔹 Posso visionare le telecamere di sorveglianza del condominio?
In generale, le immagini della videosorveglianza condominiale non sono liberamente accessibili a tutti i condomini. Tuttavia, ci sono eccezioni quando un condomino ha un interesse legittimo e concreto, come ad esempio:
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danneggiamento di beni comuni;
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atti vandalici o furti;
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sicurezza personale o dei familiari.
📌 La richiesta di accesso ai filmati va presentata all’amministratore di condominio, che può rilasciarli solo previa verifica della fondatezza della richiesta e, se del caso, oscurando eventuali soggetti terzi riconoscibili nelle immagini.
🔹 Sistema di videosorveglianza condominiale: il singolo proprietario ha diritto di accedere ai filmati?
✅ Sì, ma con limiti.
Secondo il Garante Privacy, l’accesso ai filmati è ammesso solo in presenza di un fatto specifico (es. danneggiamento), entro i limiti temporali di conservazione e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati (GDPR).
🛑 Non è ammesso un accesso generico o preventivo alle registrazioni, né un monitoraggio continuo da parte dei singoli condomini.
🔹 Videosorveglianza condominiale: quale maggioranza serve per installarla?
La videosorveglianza nelle parti comuni del condominio può essere installata con una delibera dell’assemblea condominiale approvata con la maggioranza prevista dall’art. 1136, comma 2, c.c., ossia:
📌 La maggioranza degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno la metà del valore dell’edificio.
👉 Se l’impianto è già installato, per modifiche rilevanti o ampliamenti si applica la stessa regola.
🔹 Videosorveglianza condominiale: cosa può riprendere?
Le telecamere devono essere orientate esclusivamente sulle parti comuni, come:
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ingressi e portoni;
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androni, scale, garage condominiali;
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cortili, parcheggi comuni, ascensori.
❌ Non possono riprendere:
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ingressi delle abitazioni private;
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balconi o giardini esclusivi;
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strade pubbliche, se non per margini strettamente necessari (con limitazioni tecniche).
🔹 Il condomino ha diritto di vedere le riprese per la tutela dei beni comuni?
✅ Sì, se:
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l’interesse è specifico, attuale e motivato (es. denuncia, querela, richiesta scritta con riferimento a un evento);
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la richiesta è limitata temporalmente (giorno e ora presunti);
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le immagini non vengono diffuse impropriamente o utilizzate per fini diversi.
L’amministratore può autorizzare la visione o il rilascio delle immagini, eventualmente offuscando i volti o elementi identificativi di terzi.
🔹 Tempi di conservazione delle immagini di videosorveglianza condominiale
Secondo il Garante Privacy, le immagini devono essere cancellate entro 24-72 ore, salvo:
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esigenze specifiche (es. festività, chiusura del condominio);
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eventi straordinari (es. reati o danneggiamenti), in cui la conservazione può protrarsi fino alla denuncia e acquisizione da parte dell’autorità.
⚠️ Periodi più lunghi vanno giustificati e comunicati con apposita informativa (cartello visibile con simbolo della videocamera e riferimenti).
✅ In sintesi:
Tema | Risposta |
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Chi può vedere i filmati? | Solo l’amministratore, salvo specifica richiesta documentata da parte dei condomini. |
Quando posso chiedere l’accesso? | Se c’è un fatto rilevante (furto, danno, ecc.) e l’interesse è legittimo. |
Cosa possono riprendere le telecamere? | Solo parti comuni. No a zone private o pubbliche. |
Quanto tempo si conservano i filmati? | Da 24 a 72 ore, salvo eventi eccezionali. |
Che maggioranza serve per installarle? | Maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500/1000. |