Cass. civ., Sez. V, ord. 26 marzo 2025, n. 8028
Massima
In tema di responsabilità del professionista per apposizione di visto infedele sulle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell’art. 39, d.lgs. 241/1997, la competenza funzionale e territoriale a irrogare le relative sanzioni e ad emettere il ruolo spetta alla direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore, e non alla direzione provinciale competente per il domicilio del contribuente assistito. L’atto emesso da ufficio incompetente è affetto da illegittimità. Ne consegue l’annullamento della cartella di pagamento notificata in violazione di tale riparto di competenza.
Commento
Competenza funzionale nella responsabilità da visto infedele: un vincolo inderogabile per la legittimità dell’atto impo-esattivo
1. Premessa e inquadramento normativo
La pronuncia in esame affronta il tema della competenza territoriale e funzionale dell’Agenzia delle Entrate in materia di responsabilità dei professionisti abilitati (CAF o intermediari) che abbiano apposto un visto di conformità infedele alle dichiarazioni dei contribuenti. La norma di riferimento è l’art. 39 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, come modificato nel tempo, che disciplina le responsabilità e le conseguenze sanzionatorie di tali condotte.
La Corte ribadisce un principio ormai consolidato: l’atto impositivo emesso da un ufficio territorialmente incompetente è affetto da illegittimità, e ciò vale anche per la formazione del ruolo e la conseguente emissione della cartella di pagamento.
2. La vicenda processuale
Un professionista, in qualità di responsabile per l’assistenza fiscale di un CAF, impugnava una cartella di pagamento notificata per imposta, interessi e sanzione a seguito di visto infedele apposto a una dichiarazione Modello 730/2015. La cartella era stata formata dalla Direzione provinciale di Trapani, ufficio competente per il domicilio del contribuente assistito.
Il ricorrente eccepiva che la competenza spettasse invece alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate individuata secondo il proprio domicilio fiscale, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997. La Commissione provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso in base al favor rei, ma la Commissione regionale riformava la decisione, rigettando integralmente le doglianze.
La Cassazione accoglie il ricorso del professionista, rilevando omessa pronuncia sulla questione della competenza territoriale, e decidendo nel merito a favore del contribuente, in conformità ad un orientamento ormai consolidato.
3. Il principio giuridico affermato
In tema di responsabilità del soggetto che appone visto infedele, la competenza a contestare le violazioni e a irrogare le relative sanzioni spetta, ai sensi dell’art. 39, comma 2, d.lgs. 241/1997, alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore; l’atto emesso da un ufficio diverso è illegittimo per incompetenza funzionale e territoriale.
4. Il ruolo della competenza funzionale e territoriale: vincolo inderogabile
L’art. 39, comma 2, del d.lgs. 241/1997 stabilisce che:
“Le violazioni […] sono contestate e le relative sanzioni irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici locali.”
Questo riparto di competenza ha natura inderogabile, in quanto connesso a una funzione punitiva esercitata dalla pubblica amministrazione: si tratta di un potere autoritativo che incide direttamente sulla sfera giuridica del destinatario, e come tale può essere validamente esercitato solo dall’organo espressamente abilitato dalla legge.
5. Giurisprudenza di legittimità confermata
La Corte si colloca in un filone ormai consolidato, che ha ribadito in più occasioni:
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Cass. civ., Sez. V, n. 11660/2024: l’incompetenza territoriale dell’ufficio che ha emesso il ruolo per responsabilità da visto infedele comporta l’illegittimità dell’atto.
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Cass. civ., Sez. V, n. 14796/2024 e succ. conformi: l’art. 39, comma 2, configura una competenza funzionale e inderogabile, la cui violazione integra una causa di annullabilità dell’atto.
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Cass., Sez. Un., n. 13195/2018: l’omessa pronuncia su eccezione rilevante e specificamente riproposta costituisce vizio per violazione dell’art. 112 c.p.c.
6. Riflessioni dottrinali: responsabilità professionale e garanzie procedurali
La responsabilità per visto infedele ha assunto negli anni una dimensione sempre più rilevante, anche alla luce dell’aumento del ricorso ai CAF e ai professionisti delegati nella gestione fiscale dei contribuenti.
“L’adempimento degli obblighi dichiarativi mediante il filtro del CAF comporta una responsabilità specifica e autonoma per il professionista, che però deve essere esercitata nel rispetto del principio di legalità procedurale: la determinazione del soggetto legittimato a contestare è garanzia primaria del corretto esercizio del potere sanzionatorio”
(A. FANTOZZI, “Responsabilità e potere sanzionatorio nella fiscalità delegata”, in RDT, 2022, p. 346).
Il rispetto della competenza territoriale funzionale va dunque inteso come presidio costituzionale di imparzialità e legittimo procedimento (artt. 97 e 113 Cost.).
7. Conclusioni
L’ordinanza n. 8028/2025 ribadisce un principio fondamentale: la legittimità dell’azione impositiva è strettamente connessa alla titolarità del potere esercitato, e un vizio di competenza territoriale rende l’atto radicalmente illegittimo.
La Corte, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso del professionista, annullando la cartella di pagamento.
Principio di diritto
In tema di responsabilità per visto infedele ai sensi dell’art. 39, d.lgs. 241/1997, è competente la Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore. L’atto emesso da un diverso ufficio è illegittimo per incompetenza funzionale e territoriale, e deve essere annullato.