Cass. civ., Sez. V, ord. interlocutoria 26 marzo 2025, n. 8043
Massima
In pendenza di adesione del contribuente alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, di cui all’art. 1, commi 231-252, della legge n. 197/2022 (c.d. “rottamazione-quater”), il giudizio di legittimità avente ad oggetto i medesimi carichi deve essere sospeso ai sensi del comma 236 del medesimo articolo, ove risulti la regolarità dei pagamenti rateali effettuati in conformità al piano approvato.
Commento
Definizione agevolata e sospensione del giudizio pendente: applicazione dell’art. 1, comma 236, legge 197/2022 (c.d. “rottamazione-quater”)
1. Premessa: la vicenda processuale
La sentenza in commento si inserisce nell’ambito delle numerose controversie tributarie pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione al momento dell’entrata in vigore della legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023), che ha introdotto una nuova definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 (c.d. rottamazione-quater).
Nel caso di specie, la società contribuente, dopo aver aderito alla definizione agevolata per carichi affidati successivamente all’accertamento e alla soccombenza in sede di merito, ha prodotto la documentazione relativa al pagamento delle prime rate del piano di definizione.
2. Il principio affermato dalla Corte
La Corte, sulla base della documentazione comprovante l’adesione alla definizione e la regolarità dei versamenti rateali, ha ritenuto applicabile l’art. 1, comma 236 della legge n. 197/2022, disponendo la sospensione del giudizio e il rinvio della causa a nuovo ruolo.
“Il giudizio deve essere sospeso, ex art. 1, comma 236, della legge n. 197 del 2022, con rinvio della causa a nuovo ruolo.”
3. Quadro normativo di riferimento
L’art. 1, comma 236, della legge 197/2022 dispone espressamente che:
“In pendenza di giudizi relativi ai carichi di cui al comma 231, il giudizio è sospeso fino al pagamento dell’ultima rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata”.
L’intento del legislatore è quello di:
-
evitare sovrapposizioni fra processo e definizione agevolata;
-
congelare il contenzioso sino alla definizione della procedura;
-
impedire che un giudizio venga deciso mentre il debito sottostante è in via di estinzione agevolata.
4. Orientamenti giurisprudenziali
La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di chiarire il funzionamento delle definizioni agevolate precedenti (es. D.L. 119/2018, legge 145/2018), affermando che:
-
la pendenza del giudizio non è di ostacolo all’accesso al beneficio;
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la sospensione è automatica in presenza di regolare adesione e pagamenti iniziali (Cass. n. 17430/2020; Cass. n. 28111/2021).
La presente ordinanza conferma tale impostazione e la estende alla definizione introdotta dalla legge di bilancio 2023, chiarendo che la regolarità dei pagamenti rateali è elemento sufficiente per sospendere il processo.
5. Dottrina e profili sistematici
La dottrina ha osservato che le definizioni agevolate sono strumenti ibridi tra misura fiscale e deflazione del contenzioso, in cui:
“La sospensione automatica dei giudizi collegati rafforza l’effettività dell’istituto, impedendo che l’esito del processo pregiudichi il contribuente aderente, ma pone il tema della certezza dei rapporti pendenti”
(S. GIULIANI, “Le definizioni agevolate e i riflessi processuali”, in Riv. Dir. Trib., 2023, p. 577).
Un profilo critico è la durata della sospensione, che resta condizionata al buon esito dell’intero piano di pagamento (talvolta su più anni): l’interesse della giustizia alla celere definizione del processo si contrappone all’interesse fiscale alla riscossione.
6. Conclusioni
L’ordinanza n. 8043/2025 conferma la corretta applicazione processuale dell’art. 1, comma 236, legge 197/2022, disponendo la sospensione del giudizio pendente in presenza di:
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carichi oggetto di definizione;
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regolare adesione alla rottamazione-quater;
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pagamento delle prime rate dovute.
Si tratta di una misura di tutela del contribuente aderente, in linea con le finalità di deflazione e certezza del diritto perseguite dal legislatore fiscale.
Principio di diritto
In pendenza di giudizio relativo a carichi oggetto di definizione agevolata ex lege n. 197/2022, il giudizio deve essere sospeso, ai sensi dell’art. 1, comma 236, sino all’integrale pagamento del debito definito, in presenza di documentata adesione e regolarità dei versamenti rateali.