ADICU

Conto in rosso col fido: possono pignorarlo?

Domanda centrale

Se un conto corrente è “in rosso”, cioè a debito grazie a un fido bancario, il creditore può pignorarlo?

Risposta breve:

No, il creditore non può pignorare il saldo negativo di un conto corrente.
Il pignoramento può riguardare solo le somme effettivamente esistenti (positive) sul conto, non la linea di credito accordata dal fido.


📌 1. Differenza tra saldo contabile e disponibilità effettiva

Un conto “in rosso” significa che:

  • il cliente ha attinto a una linea di credito (fido) concessa dalla banca;

  • il saldo è negativo, ma il conto resta “attivo” fino al limite del fido concesso.

📌 Quindi, le somme presenti sono della banca, non del correntista.
Non vi è una disponibilità economica del debitore tale da giustificare un’esecuzione forzata.


⚖️ 2. Quadro normativo: art. 546 c.p.c. e natura del credito

L’art. 546 c.p.c. stabilisce che:

“Dal giorno della notificazione dell’atto di pignoramento è fatto divieto al terzo di disporre delle cose o delle somme da lui dovute e di quelle di cui è tenuto a eseguire la consegna.”

Nel caso di conto in rosso:

  • il terzo pignorato è la banca;

  • ma la banca non detiene somme appartenenti al debitore (anzi, è creditrice di quest’ultimo);

  • non vi è quindi alcun bene o credito pignorabile.

📚 Cass. civ., Sez. III, n. 1584/2018:

“Nel pignoramento presso terzi, sono pignorabili solo i crediti liquidi ed esigibili del debitore verso il terzo. Non è pignorabile la disponibilità derivante da una concessione di credito (fido) ancora non utilizzato o utilizzato parzialmente.”


3. Il fido non è pignorabile: perché?

✅ Perché non è un bene attuale nella disponibilità del debitore, ma:

  • un diritto potestativo della banca (che può revocarlo);

  • non costituisce un credito esigibile da parte del correntista;

  • ha natura di mera facoltà contrattuale.

📚 Cass. civ., Sez. III, n. 3975/2009:

“Il fido bancario non è un credito certo, liquido ed esigibile del correntista, e non può essere aggredito dai creditori.”


🧾 4. Cosa può essere pignorato?

Tipo di conto Pignorabile? Note
Conto con saldo positivo ✅ Sì Il creditore può pignorare le somme presenti
Conto con saldo negativo (in rosso con fido) ❌ No Il credito è della banca, non del debitore
Conto con saldo zero e fido attivo ❌ No Non si pignora una “potenzialità di credito”

💡 5. Cosa succede se arriva un pignoramento e il conto è in rosso?

  • La banca, ricevendo l’atto di pignoramento, dichiara che non esistono somme disponibili;

  • Il giudice dell’esecuzione non potrà disporre l’assegnazione;

  • Il pignoramento è inefficace per assenza dell’oggetto.

📚 Trib. Milano, ord. 19.03.2020:

“Nel conto corrente affidato, il saldo negativo preclude qualsiasi possibilità di assegnazione delle somme al creditore procedente.”


📉 6. Dati statistici: pignoramenti e saldo dei conti

Secondo dati ABI (Associazione Bancaria Italiana) e Banca d’Italia (Rapporto 2022):

  • Il 18% dei conti correnti soggetti a pignoramento risulta con saldo negativo o pari a zero;

  • Oltre il 30% dei pignoramenti presso terzi non produce effetti concreti per assenza di fondi disponibili;

  • Nel 72% dei casi, i saldi inferiori a € 1.000 non coprono integralmente i crediti azionati.

👉 Questo rende il pignoramento del conto spesso inefficace in assenza di fondi effettivi.


📚 7. Dottrina: credito potenziale ≠ credito pignorabile

Secondo la dottrina (G. Balena, “Il pignoramento presso terzi”, in Riv. Dir. Proc. Civ., 2022):

“Il credito bancario da fido non è aggredibile in via esecutiva, poiché non rappresenta un diritto attuale del debitore, ma una disponibilità condizionata, revocabile e discrezionale.”

La stessa dottrina sostiene che un credito potenziale, incerto o discrezionale non rientra nel perimetro dell’esecuzione forzata, salvo che sia già sorto ed esigibile.


📎 8. E se il conto torna in attivo dopo il pignoramento?

👉 La situazione può cambiare solo se, al momento della dichiarazione del terzo (cioè la banca), il conto risulta tornato in positivo.

  • In tal caso, la banca deve trattenere le somme fino all’assegnazione;

  • Ma non può anticipare somme usando il fido per soddisfare il creditore.

📚 Cass. civ., Sez. III, n. 1584/2018:

“Le somme pignorate devono corrispondere a crediti disponibili al momento della dichiarazione, non a disponibilità future.”


9. Conclusione operativa

Domanda Risposta
Se ho il conto in rosso con fido, possono pignorarmelo? ❌ No, il creditore non può aggredire il fido
Possono pignorarmi il fido se non l’ho ancora usato? ❌ No, non è un credito esigibile dal debitore
Se il conto torna in attivo dopo il pignoramento? ✅ Solo allora la banca potrà trattenere le somme
Il pignoramento del conto in rosso è valido? ❌ No, è inefficace per assenza dell’oggetto

📚 Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Codice di procedura civile, art. 546

  • Cass. civ., Sez. III, n. 1584/2018, n. 3975/2009, n. 741/2013

  • Trib. Milano, ord. 19.03.2020

  • ABI e Banca d’Italia, Rapporto annuale 2022

  • Balena, Il pignoramento presso terzi, Giuffrè, 2022

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.