Esenzione canone RAI per gli eredi: disciplina, limiti e adempimenti
📌 1. Il canone RAI: natura e disciplina normativa
Il canone RAI è un tributo – e non un corrispettivo contrattuale – istituito per il possesso di un apparecchio televisivo, ai sensi del R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246, e successive modificazioni. Non è collegato alla visione effettiva dei canali RAI, ma al solo possesso di un dispositivo in grado di ricevere segnali radiotelevisivi.
A partire dal 2016, per effetto della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015, art. 1, commi 152-159), il canone è riscosso tramite addebito sulla fattura dell’energia elettrica per l’utenza residenziale domestica.
Il presupposto dell’imposta è il possesso presso l’abitazione di residenza anagrafica. Si presume automatica la detenzione dell’apparecchio in presenza di un’utenza elettrica intestata a persona fisica residente.
👪 2. Esenzione canone RAI: soggetti che non sono tenuti al pagamento
Sono esonerati dal pagamento del canone RAI, a determinati requisiti, i seguenti soggetti:
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Anziani over 75 anni con reddito familiare non superiore a € 8.000;
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Diplomatici, militari stranieri, agenti consolari secondo convenzioni internazionali;
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Detentori di seconda utenza elettrica (l’esonero vale solo per una utenza per nucleo familiare);
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Non detentori di apparecchio televisivo, che presentano apposita dichiarazione sostitutiva (art. 47 D.P.R. 445/2000).
⚰️ 3. Morte dell’intestatario del canone: cosa accade agli eredi?
In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza elettrica residenziale, il contratto di fornitura e, quindi, l’addebito del canone RAI:
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non si estingue automaticamente,
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ma può essere volturato a nome di un erede convivente oppure disattivato.
📌 La mera sopravvivenza del contratto intestato al de cuius non legittima automaticamente l’addebito agli eredi, se:
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L’utenza viene disdetta o volturata con variazione di residenza;
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Gli eredi dispongono di altra utenza elettrica a proprio nome (residenza diversa).
🔍 4. Esenzione canone RAI per eredi: come funziona
L’esonero per gli eredi si articola in due casistiche principali:
✅ a) L’utenza viene disdetta a seguito del decesso
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Nessun addebito del canone.
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Gli eredi non sono tenuti ad alcun pagamento residuo, se non per le mensilità pregresse.
✅ b) L’utenza viene volturata a un erede già intestatario di altra utenza
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Il soggetto risulta titolare di due utenze domestiche (ma il canone è dovuto una sola volta per nucleo).
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L’erede può ottenere l’esenzione per la nuova utenza tramite autodichiarazione, specificando che già versa il canone su altra utenza.
📄 In tal caso si applica il principio secondo cui il canone è dovuto una sola volta per ciascun nucleo familiare anagrafico.
📥 5. Esenzione canone RAI per eredi: come ottenerla
L’esonero deve essere richiesto mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, compilando il modulo dell’Agenzia delle Entrate denominato “Dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato”.
Il modulo è disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate e deve essere inoltrato:
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Elettronicamente tramite SPID o credenziali Fisconline/Entratel;
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Oppure tramite posta raccomandata A/R al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 – S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino
I quadri da compilare nel caso di erede:
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Quadro B: dichiarazione di non detenzione di apparecchio televisivo presso l’utenza.
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Oppure Quadro A: se si versa il canone su un’altra utenza.
⏰ 6. Termini per la dichiarazione di esenzione
Il termine per presentare la dichiarazione valida per l’intero anno è:
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30 giugno dell’anno di riferimento → per esonero a partire dal secondo semestre (luglio-dicembre);
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31 gennaio dell’anno di riferimento → per esonero annuale.
Se la dichiarazione viene presentata dopo il 30 giugno, l’esenzione si applica solo all’anno successivo.
✅ Conclusioni operative
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Il decesso dell’intestatario del canone RAI non comporta automaticamente l’addebito agli eredi.
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Gli eredi che possiedono un’utenza propria o che non detengono televisori possono evitare il pagamento mediante dichiarazione sostitutiva.
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Il canone è dovuto una sola volta per nucleo familiare e solo in presenza di effettiva detenzione di apparecchio televisivo.
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L’esonero deve essere formalmente richiesto e dichiarato nei termini previsti, altrimenti il canone viene addebitato automaticamente in bolletta.