Giurisprudenza consumatori

Corte di Cassazione, Sez. III Civ., Ord. 27 marzo 2025, n. 8166

Massima

In tema di assistenza nella presentazione di domande per contributi comunitari nel settore agricolo, qualora un’associazione di categoria (nella specie, Confagricoltura) riceva un incarico scritto da parte dell’allevatore che preveda espressamente il compito di correggere eventuali anomalie nella documentazione e risolvere problematiche relative alla mancata riscossione dei contributi, tale incarico configura un contratto di mandato e non una mera attività di trasmissione. Ne consegue la responsabilità dell’associazione mandataria per l’incompleta predisposizione della domanda, anche se materialmente compilata da un soggetto terzo, non parte dell’accordo.
La corretta interpretazione della volontà delle parti contrattuali è accertamento di fatto riservato al giudice di merito, non censurabile in Cassazione se non per vizio motivazionale.


Commento

1. Premessa e contesto fattuale

La vicenda trae origine dal contenzioso instaurato da un allevatore contro Confagricoltura e l’Unione Provinciale Agricoltori, per la perdita parziale di un contributo comunitario (cosiddetto premio alla produzione) a causa della presentazione incompleta della relativa domanda. L’errore era consistito nella mancata documentazione del possesso delle vacche nutrici, il che aveva comportato la decurtazione dell’aiuto economico da parte dell’ente erogatore (AGEA).

Il ricorrente imputava la responsabilità a Confagricoltura, sostenendo che vi fosse un mandato con obbligo di curare la correttezza della domanda. I giudici di merito, in particolare la Corte d’Appello di Palermo, avevano riconosciuto la responsabilità della Confagricoltura, escludendo quella dell’operatrice materiale, ritenuta mero tramite. La Cassazione conferma tale ricostruzione, rigettando il ricorso delle associazioni agricole.


2. Questioni giuridiche affrontate

a) Natura del rapporto tra allevatore e associazione

La Corte si sofferma sul criterio distintivo tra delega e mandato (artt. 1703 ss. c.c.), attribuendo rilievo decisivo alla scrittura privata sottoscritta dalle parti, nella quale la Confagricoltura si impegnava non solo a compilare, ma anche a “correggere le eventuali anomalie” e a “risolvere le disfunzioni relative alla mancata riscossione”. In tal modo, la funzione dell’associazione superava il mero ruolo di trasmettitore di dati, assumendo i caratteri tipici di un mandato oneroso con rappresentanza e obbligo di diligenza qualificata.

b) Individuazione del soggetto obbligato

Altro profilo centrale è l’identificazione del mandatario obbligato: se la struttura territoriale (Confagricoltura e Unione) o l’operatrice. La Corte ribadisce il principio per cui le parti contrattuali si identificano nei soggetti sottoscrittori dell’accordo, salvo prova contraria. La sottoscrizione da parte di funzionari o incaricati non comporta automaticamente il trasferimento dell’obbligo in capo a costoro.

c) Limiti del sindacato di legittimità

La Cassazione, con richiamo alla propria giurisprudenza (Cass. 3115/2021; 20634/2018), qualifica come accertamento in fatto l’interpretazione della volontà contrattuale, sottratta al sindacato di legittimità, salvo vizi di motivazione o violazione dei criteri ermeneutici. Nella specie, le censure proposte si riducevano a diversa ricostruzione dei fatti, non accompagnata da specifici rilievi di violazione dei canoni interpretativi ex artt. 1362 ss. c.c.


3. Spunti ricostruttivi e profili di responsabilità

La decisione si inserisce nella giurisprudenza sull’obbligo di diligenza del mandatario in ambito agricolo-assistenziale, dove le organizzazioni professionali fungono da intermediari tra imprenditori agricoli e pubblica amministrazione. In tale ambito:

  • La natura del mandato implica un’attività non meramente materiale ma tecnico-gestionale, che richiede un’attività di controllo formale e sostanziale (Cass. 6534/2018);

  • L’onere della prova dell’adempimento ex art. 1218 c.c. grava sul mandatario, specialmente quando l’obbligo di risultato (ottenere il contributo) è direttamente dipendente dalla correttezza della documentazione presentata;

  • L’eventuale intervento di un terzo non esonera la struttura dal controllo dell’operato di chi agisce per suo conto, salvo delega formalizzata o diversa pattuizione esplicitata nel contratto.


4. Considerazioni conclusive

Questa ordinanza offre un importante chiarimento in tema di contratti atipici in ambito agro-assistenziale, ribadendo il valore vincolante della scrittura privata nel delineare l’ampiezza degli obblighi assunti e la rilevanza dell’interpretazione del contratto come attività di merito. È altresì confermata la necessità, per le organizzazioni di categoria, di strutturare con rigore le modalità di interazione con gli utenti, al fine di evitare l’attribuzione di responsabilità derivanti da meri comportamenti di cortesia o supporto documentale.


📚 Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Codice civile, artt. 1703 ss. (mandato); artt. 1218, 1362 ss. (adempimento e interpretazione contrattuale)

  • Cass. civ. Sez. III, n. 3115/2021; n. 20634/2018; n. 6534/2018

  • Regolamento CE n. 1254/1999 – Aiuti comunitari alla produzione di bovini


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