Mutuo non pagato e pignoramento della casa: profili giuridici e tutele possibili
📌 1. Mutuo non pagato: conseguenze e fasi dell’inadempimento
Il contratto di mutuo fondiario o ipotecario è un contratto a prestazioni corrispettive con cui la banca eroga una somma di denaro in favore del mutuatario, il quale si obbliga a restituirla con gli interessi convenuti, secondo un piano di ammortamento. La garanzia ipotecaria iscritta sull’immobile attribuisce alla banca un diritto reale di garanzia, ex art. 2808 c.c., che le consente di agire in via esecutiva per il soddisfacimento del credito.
👉 In caso di inadempimento del mutuatario (anche di una sola rata, se pattuito), la banca ha facoltà di:
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Decadere dal beneficio del termine (art. 1186 c.c.) e richiedere il pagamento immediato dell’intero debito residuo;
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Avviare la procedura esecutiva immobiliare, previa notifica del precetto e iscrizione del pignoramento.
🔔 Attenzione: l’art. 40 del Testo Unico Bancario (D.lgs. 385/1993) consente alla banca, al ricorrere di determinati presupposti (es. ritardo nel pagamento di almeno 18 rate anche non consecutive), di risolvere il contratto e agire in via esecutiva.
⚖️ 2. Mutuo non pagato: si può evitare il pignoramento?
Sì, vi sono strumenti giuridici per evitare o ritardare il pignoramento dell’immobile ipotecato, se si interviene prima dell’udienza di vendita:
🔹 a) Rinegoziazione o sospensione del mutuo
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Si può richiedere alla banca un piano di rientro, una moratoria o una rinegoziazione ex art. 120-quaterdecies TUB.
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Possibile anche accedere a fondi pubblici di solidarietà (es. Fondo Gasparrini, art. 2, comma 475 L. 244/2007).
🔹 b) Accordo di saldo e stralcio
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È un accordo transattivo con la banca in cui il debitore cede l’immobile a un acquirente terzo, con accollo del debito, oppure la banca accetta un pagamento parziale in cambio della rinuncia alla procedura.
🔹 c) Opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
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Solo se vi sono vizi formali o sostanziali nel titolo esecutivo (es. interessi usurari, anatocismo illegittimo, prescrizione del credito).
🧑⚖️ 3. Cosa succede al mutuo cointestato in caso di separazione?
La cointestazione del mutuo non viene sciolta per effetto della separazione personale tra coniugi. Entrambi i coniugi restano solidalmente obbligati nei confronti della banca, salvo diverso accordo con il creditore.
⚠️ La banca non è obbligata ad accettare modifiche soggettive (es. liberazione del coniuge dal vincolo) se non tramite novazione soggettiva accettata da tutte le parti.
Tuttavia, tra i coniugi, è possibile prevedere in sede di separazione:
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L’accollo interno del debito da parte di uno dei due;
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La previsione di un rimborso parziale o integrale al coniuge uscente.
💬 Ma attenzione: l’accollo non ha effetto liberatorio verso la banca, se non vi è adesione esplicita dell’istituto di credito (art. 1273 c.c.).
🏠 4. Assegnazione della casa familiare: nozione e funzione
L’assegnazione della casa familiare, ex art. 337-sexies c.c., è un provvedimento del giudice della separazione o del divorzio, che ha lo scopo di tutelare la prole minorenne o non autosufficiente. La casa familiare viene assegnata al genitore collocatario dei figli, anche se non proprietario o intestatario del mutuo.
Tale provvedimento ha:
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Funzione assistenziale e protettiva, finalizzata al superiore interesse del minore;
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Effetto reale temporaneo, opponibile ai terzi ai sensi dell’art. 2643 n. 14 c.c. se trascritto nei registri immobiliari.
🛡️ 5. L’assegnazione della casa può impedire il pignoramento?
In linea generale, no.
L’assegnazione della casa familiare non impedisce alla banca (creditore ipotecario) di procedere al pignoramento e alla vendita forzata dell’immobile in caso di inadempimento del mutuo.
Tuttavia:
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Se il provvedimento è anteriormente trascritto alla data di iscrizione dell’ipoteca, esso è opponibile alla banca, e può limitare gli effetti della vendita (es. permanenza temporanea del genitore assegnatario);
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Se il provvedimento è successivo all’ipoteca, non prevale su di essa e non ostacola la procedura esecutiva.
⚖️ Cass. civ., Sez. III, n. 9990/2019: “L’assegnazione della casa familiare trascritta successivamente all’iscrizione ipotecaria non è opponibile al creditore fondiario.”
🔚 6. Come evitare il pignoramento in caso di mutuo non pagato
In sintesi, per prevenire il pignoramento è opportuno:
✅ Agire tempestivamente con richiesta di rinegoziazione, sospensione o saldo a stralcio;
✅ Verificare eventuali vizi del contratto o del titolo esecutivo (usura, anatocismo, prescrizione);
✅ Valutare l’accesso a strumenti di composizione della crisi familiare o patrimoniale (es. ex art. 66 D.Lgs. 14/2019 – Codice della crisi).
✅ In caso di separazione, coordinare le strategie tra diritto di famiglia e tutela esecutiva.
👩⚖️ Conclusione
Il pignoramento della casa a seguito di mutuo non pagato è un rischio reale e concreto, ma non privo di strumenti difensivi. L’assegnazione della casa familiare non è di per sé un ostacolo all’azione della banca, ma può incidere sulla gestione e tempistica della procedura, se trascritta tempestivamente.
Per tutelare efficacemente il proprio patrimonio e i diritti familiari, è essenziale agire in modo coordinato e tempestivo, con assistenza legale specializzata.