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Prestito con bonifico: profili giuridici e possibilità di restituzione

1. Il prestito tra privati e la forma del bonifico

Il prestito tra privati è un contratto tipico disciplinato dal codice civile agli articoli 1813 e seguenti. In particolare, si tratta di un mutuo quando una parte consegna all’altra una somma di denaro (o altre cose fungibili), e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.

Il bonifico bancario è uno strumento idoneo a integrare la forma di traditio rei richiesta per la perfezione del contratto di mutuo, in quanto consente di provare l’effettiva erogazione della somma in favore del mutuatario.

⚖️ Cass. civ., Sez. III, n. 11504/2017: «La prova dell’avvenuta consegna del denaro, necessaria per la configurazione del contratto di mutuo, può risultare anche da un bonifico bancario, se accompagnato da causale idonea o da ulteriori elementi che confermino l’intento di prestare».


2. Bonifico con causale “prestito”: si può chiedere la restituzione?

La presenza di una causale “prestito” nel bonifico bancario può costituire un valido principio di prova circa la natura onerosa del trasferimento, cioè che la somma sia stata erogata a titolo di mutuo e non di liberalità.

Tuttavia, non è sufficiente da sola per dimostrare l’obbligo di restituzione. Sarà necessario:

  • Dimostrare l’accordo delle parti circa la natura del trasferimento;

  • Provare che si trattava non di una donazione né di un pagamento dovuto per altra causa, ma proprio di un prestito (mutuo);

  • Preferibilmente, allegare dichiarazioni, scritture private, corrispondenza, e-mail o messaggi che confermino la volontà delle parti.

📌 In difetto di prova, la somma trasferita potrebbe essere considerata una donazione indiretta, la cui revoca o ripetizione è assai più complessa.


3. È possibile ottenere un decreto ingiuntivo?

Sì, è possibile ottenere un decreto ingiuntivo per ottenere la restituzione del prestito concesso tramite bonifico, a condizione che vi sia prova scritta del credito, come richiesto dall’art. 633 c.p.c.

Ai fini del decreto ingiuntivo, è utile:

  • Allegare l’estratto conto dal quale risulta il bonifico;

  • Specificare la causale (“prestito” o “mutuo”);

  • Includere eventuale scrittura privata o riconoscimento di debito firmato dal debitore;

  • Documentare eventuali solleciti di pagamento e risposte dell’obbligato che confermino l’esistenza del debito.

⚖️ Cass. civ., Sez. III, n. 14785/2020: «L’erogazione di una somma di denaro con bonifico, con causale “prestito”, può integrare la prova scritta ai fini del decreto ingiuntivo, se supportata da elementi accessori che ne confermino la natura negoziale».

⚠️ Se manca un titolo scritto chiaro, il giudice potrebbe rigettare la richiesta di ingiunzione per carenza di prova scritta, rimandando le parti a un ordinario giudizio di accertamento.


4. Differenza con la donazione indiretta

Quando una somma è trasferita senza causale o con causale ambigua (“sostegno”, “aiuto”, “regalo”), l’onere della prova dell’obbligo di restituzione grava su chi agisce, e la presunzione potrebbe essere quella della liberalità.

La donazione indiretta, anche se non soggetta a forma solenne, non è revocabile, salvo dolo, errore o ingratitudine ex art. 801 c.c.


Conclusioni operative

  • Sì, si può fare un prestito con bonifico, ma è fondamentale documentarne la causa.

  • Il bonifico con causale “prestito” può consentire di richiedere la restituzione, anche tramite decreto ingiuntivo, ma solo se supportato da ulteriori elementi.

  • In mancanza, si potrà agire in via ordinaria per accertare la natura del credito.

  • Per evitare contestazioni future, è fortemente consigliata la redazione di una scrittura privata, anche semplice, firmata da entrambe le parti.

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