Congedo parentale: come funziona la retribuzione nel 2025?
Dal 1° gennaio 2025, il congedo parentale ha subito importanti modifiche grazie alle novità introdotte dalla legge di bilancio 2024 (legge n. 213/2023), che ha modificato l’art. 34 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico sulla maternità e paternità), potenziando le tutele economiche per i genitori lavoratori.
Vediamo nel dettaglio quanto spetta, per quanto tempo e a quali condizioni, distinguendo tra le diverse fasce di retribuzione previste.
📌 1. Cos’è il congedo parentale e chi può beneficiarne
Il congedo parentale è il periodo di astensione facoltativa dal lavoro successivo al congedo di maternità/paternità obbligatorio, durante il quale entrambi i genitori possono richiedere del tempo per la cura dei figli, entro i 12 anni di età.
👥 Destinatari:
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Lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato;
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Entrambi i genitori, anche separati o divorziati;
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Vale anche per genitori adottivi o affidatari.
📆 2. Durata complessiva del congedo parentale
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10 mesi totali spettano cumulativamente ai genitori (elevabili a 11 mesi se il padre usufruisce di almeno 3 mesi);
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Ogni genitore ha diritto a massimo 6 mesi, non trasferibili all’altro;
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Il padre ha diritto a minimo 3 mesi non cedibili;
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Il congedo può essere fruito a giornate, ore, mesi, in forma continuativa o frazionata.
💰 3. Congedo parentale 2025: quanto viene pagato?
A partire dal 2025, la retribuzione del congedo parentale è articolata su tre fasce:
✅ A) 3 mesi per ciascun genitore retribuiti all’80% dello stipendio
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Ogni genitore ha 3 mesi “non trasferibili” retribuiti all’80% della retribuzione media giornaliera.
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Questi 3 mesi sono garantiti a entrambi, indipendentemente dal reddito.
📌 Esempio:
Un padre e una madre possono ciascuno fruire di 3 mesi retribuiti all’80%. Se entrambi li usano, si coprono 6 mesi totali.
🔄 B) 3 mesi ulteriori retribuiti al 30% (fruibili in alternativa)
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Esistono altri 3 mesi complessivi retribuiti al 30%, che i genitori possono dividersi tra loro.
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Non sono “doppioni” dei 3 mesi all’80%, ma aggiuntivi e alternativi.
📌 Totale fruibile con retribuzione garantita (a prescindere dal reddito):
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6 mesi (3 mesi per ciascun genitore all’80%);
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+ 3 mesi (alternativi, al 30%).
🧮 C) Periodi ulteriori retribuiti al 30%: solo con requisiti di reddito
Se i genitori vogliono fruire di mesi oltre i 9 totali retribuiti, possono farlo a condizione che il reddito individuale sia inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione INPS.
Nel 2025, questa soglia è di circa € 18.000 lordi annui (valore soggetto ad aggiornamento INPS).
Se il reddito è superiore, i mesi extra saranno non retribuiti (ma comunque riconosciuti come assenza legittima).
⚖️ 4. Riepilogo: struttura della retribuzione del congedo parentale 2025
Periodo | Chi può fruirne | Retribuzione | Condizioni |
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3 mesi | Ciascun genitore (non cedibili) | 80% | Sempre riconosciuta |
3 mesi aggiuntivi | Uno o entrambi, alternativi | 30% | Senza vincoli di reddito |
Mesi successivi fino al 10°/11° | Uno o entrambi | 30% o 0% | Solo se reddito < 2,5x minimo INPS |
🔁 5. Come si richiede il congedo parentale?
✅ Modalità:
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Presentazione della domanda all’INPS tramite:
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Portale INPS online con SPID/CIE/CNS;
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Patronato;
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Call center INPS.
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✅ Preavviso al datore di lavoro:
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Almeno 5 giorni lavorativi prima (salvo diversa indicazione del CCNL);
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Comunicazione formale con specificazione del periodo richiesto.
👶 6. Posso usare il congedo anche a ore o a giorni?
Sì. La legge prevede che il congedo parentale possa essere frazionato in ore, giorni o settimane, compatibilmente con le esigenze organizzative dell’azienda.
Il lavoratore può richiedere:
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Congedo ad ore (es. 2 ore al giorno per 5 giorni);
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Congedo giornaliero intermittente;
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Congedo a tempo pieno per un periodo continuativo.
🧩 7. Congedo parentale e contribuzione
I periodi di congedo parentale:
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sono coperti da contribuzione figurativa;
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valgono ai fini pensionistici;
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non incidono negativamente sulla conservazione del posto di lavoro.
💬 Conclusione pratica
Hai diritto a… | Durata | Retribuzione |
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3 mesi individuali | 3 mesi | 80% |
3 mesi condivisi | 3 mesi | 30% |
Mesi extra (se reddito basso) | fino al 10°/11° mese | 30% oppure 0% |
🔹 Totale potenziale coperto con retribuzione: fino a 9 mesi
🔹 Totale massimo di congedo parentale (anche non retribuito): 10 o 11 mesi
📚 Riferimenti normativi
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D.Lgs. 151/2001, art. 32 e 34
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Legge 213/2023, art. 1, comma 179
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Circolari INPS su aggiornamenti annuali
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CCNL di riferimento per modalità e preavviso