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Le fatture registrate provano l’esistenza del credito?

La risposta è: non sempre. La registrazione di una fattura nei registri contabili del creditore non costituisce automaticamente prova piena dell’esistenza del credito, ma rappresenta un elemento indiziario che può essere utilizzato a supporto della pretesa creditoria, specie se non contestato dalla controparte.

È la giurisprudenza di legittimità, in particolare la Corte di Cassazione, ad aver chiarito i limiti e il valore probatorio delle fatture emesse e annotate in contabilità.


⚖️ 1. Il valore giuridico delle fatture: cosa sono

La fattura è un documento fiscale emesso a fronte della cessione di beni o prestazione di servizi. In ambito civilistico, può essere considerata:

  • prova documentale unilaterale (cioè proveniente solo da una parte);

  • elemento indiziario a supporto della prova dell’esistenza di un rapporto obbligatorio.

Ma non è di per sé un contratto né un documento sottoscritto da entrambe le parti. La sua registrazione nei registri contabili del creditore non implica automaticamente l’ammissione del debito da parte del destinatario.


📚 2. Cosa dice la Cassazione: la giurisprudenza costante

La Cassazione è intervenuta più volte per definire quando e come le fatture registrate possano essere utilizzate come prova scritta del credito in giudizio.

Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio 2023, n. 1170

“Le fatture emesse e annotate nei registri contabili del creditore non costituiscono, di per sé, prova dell’esistenza del credito, trattandosi di documenti provenienti dalla stessa parte che intende avvalersene.”

La Corte sottolinea che:

  • le fatture hanno valore indiziario, ma non costituiscono prova piena se non accompagnate da ulteriori riscontri (es. contratto, ordine, consegna, ricevuta);

  • non possono considerarsi prova scritta del credito ai sensi dell’art. 634 c.p.c. (per il decreto ingiuntivo) in assenza di riscontro oggettivo o mancata contestazione.


Cass. civ., Sez. III, n. 4710/2022

“La fattura commerciale è un atto unilaterale redatto dalla parte che pretende il credito e non può valere come riconoscimento del debito da parte del destinatario.”


Cass. civ., Sez. VI, n. 4496/2018

“L’annotazione della fattura nei registri contabili ha rilevanza fiscale ma non costituisce prova, sul piano civilistico, dell’effettività della prestazione o del rapporto.”


🧾 3. Fattura registrata e decreto ingiuntivo: serve altro?

Se un creditore vuole ottenere un decreto ingiuntivo fondato su una fattura registrata, deve dimostrare che:

  • la prestazione è stata effettivamente eseguita;

  • la controparte non ha contestato la fattura (silenzio significativo);

  • la fattura è accompagnata da ordini, DDT, conferme scritte, PEC o corrispondenza.

📌 In presenza di altri elementi probatori, la fattura può contribuire alla prova dell’esistenza del credito.


🔐 4. Quando la fattura ha valore probatorio maggiore

La fattura può assumere pieno valore probatorio se:

  • il destinatario l’ha firmata (per ricevuta o accettazione);

  • è stata accompagnata da documenti firmati (es. contratto, ordine scritto);

  • il debitore ha pagato in parte (riconoscimento implicito);

  • non è stata contestata tempestivamente.

📚 Cass. civ., n. 19704/2020:

“L’emissione di fattura non contestata, soprattutto se seguita da pagamenti, può costituire prova presuntiva dell’esistenza del credito.”


⚠️ 5. Se il debitore contesta: il creditore deve provare il rapporto sottostante

Se il destinatario della fattura contesta formalmente il contenuto, il creditore dovrà:

  • fornire prova piena del contratto o della prestazione (testimoni, documenti, consegne);

  • dimostrare l’effettivo inadempimento del debitore.

In caso contrario, la contestazione annulla l’efficacia probatoria della fattura.


🧩 6. Sintesi operativa: quando la fattura registrata vale come prova

Situazione Valore probatorio
Fattura registrata ma non contestata Prova presuntiva (rafforzata se vi sono altri riscontri)
Fattura contestata dal debitore Nessun valore probatorio pieno: serve ulteriore dimostrazione
Fattura firmata dal destinatario Prova scritta idonea
Fattura con contratto o ordine allegato Forte valore probatorio
Solo registrazione contabile unilaterale Valore indiziario debole

📘 Conclusioni

  • La registrazione di una fattura nei registri contabili del creditore non è sufficiente da sola a dimostrare in modo pieno l’esistenza del credito.

  • Serve un riscontro documentale o comportamentale del debitore (mancata contestazione, pagamento, corrispondenza, firma).

  • In sede giudiziaria, le fatture possono essere utilizzate come indizio o elemento a supporto, ma non come prova esclusiva e autosufficiente.

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