Le fatture registrate provano l’esistenza del credito?
La risposta è: non sempre. La registrazione di una fattura nei registri contabili del creditore non costituisce automaticamente prova piena dell’esistenza del credito, ma rappresenta un elemento indiziario che può essere utilizzato a supporto della pretesa creditoria, specie se non contestato dalla controparte.
È la giurisprudenza di legittimità, in particolare la Corte di Cassazione, ad aver chiarito i limiti e il valore probatorio delle fatture emesse e annotate in contabilità.
⚖️ 1. Il valore giuridico delle fatture: cosa sono
La fattura è un documento fiscale emesso a fronte della cessione di beni o prestazione di servizi. In ambito civilistico, può essere considerata:
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prova documentale unilaterale (cioè proveniente solo da una parte);
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elemento indiziario a supporto della prova dell’esistenza di un rapporto obbligatorio.
Ma non è di per sé un contratto né un documento sottoscritto da entrambe le parti. La sua registrazione nei registri contabili del creditore non implica automaticamente l’ammissione del debito da parte del destinatario.
📚 2. Cosa dice la Cassazione: la giurisprudenza costante
La Cassazione è intervenuta più volte per definire quando e come le fatture registrate possano essere utilizzate come prova scritta del credito in giudizio.
✅ Cass. civ., Sez. III, 16 gennaio 2023, n. 1170
“Le fatture emesse e annotate nei registri contabili del creditore non costituiscono, di per sé, prova dell’esistenza del credito, trattandosi di documenti provenienti dalla stessa parte che intende avvalersene.”
La Corte sottolinea che:
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le fatture hanno valore indiziario, ma non costituiscono prova piena se non accompagnate da ulteriori riscontri (es. contratto, ordine, consegna, ricevuta);
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non possono considerarsi prova scritta del credito ai sensi dell’art. 634 c.p.c. (per il decreto ingiuntivo) in assenza di riscontro oggettivo o mancata contestazione.
✅ Cass. civ., Sez. III, n. 4710/2022
“La fattura commerciale è un atto unilaterale redatto dalla parte che pretende il credito e non può valere come riconoscimento del debito da parte del destinatario.”
✅ Cass. civ., Sez. VI, n. 4496/2018
“L’annotazione della fattura nei registri contabili ha rilevanza fiscale ma non costituisce prova, sul piano civilistico, dell’effettività della prestazione o del rapporto.”
🧾 3. Fattura registrata e decreto ingiuntivo: serve altro?
Se un creditore vuole ottenere un decreto ingiuntivo fondato su una fattura registrata, deve dimostrare che:
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la prestazione è stata effettivamente eseguita;
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la controparte non ha contestato la fattura (silenzio significativo);
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la fattura è accompagnata da ordini, DDT, conferme scritte, PEC o corrispondenza.
📌 In presenza di altri elementi probatori, la fattura può contribuire alla prova dell’esistenza del credito.
🔐 4. Quando la fattura ha valore probatorio maggiore
La fattura può assumere pieno valore probatorio se:
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il destinatario l’ha firmata (per ricevuta o accettazione);
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è stata accompagnata da documenti firmati (es. contratto, ordine scritto);
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il debitore ha pagato in parte (riconoscimento implicito);
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non è stata contestata tempestivamente.
📚 Cass. civ., n. 19704/2020:
“L’emissione di fattura non contestata, soprattutto se seguita da pagamenti, può costituire prova presuntiva dell’esistenza del credito.”
⚠️ 5. Se il debitore contesta: il creditore deve provare il rapporto sottostante
Se il destinatario della fattura contesta formalmente il contenuto, il creditore dovrà:
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fornire prova piena del contratto o della prestazione (testimoni, documenti, consegne);
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dimostrare l’effettivo inadempimento del debitore.
In caso contrario, la contestazione annulla l’efficacia probatoria della fattura.
🧩 6. Sintesi operativa: quando la fattura registrata vale come prova
Situazione | Valore probatorio |
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Fattura registrata ma non contestata | Prova presuntiva (rafforzata se vi sono altri riscontri) |
Fattura contestata dal debitore | Nessun valore probatorio pieno: serve ulteriore dimostrazione |
Fattura firmata dal destinatario | Prova scritta idonea |
Fattura con contratto o ordine allegato | Forte valore probatorio |
Solo registrazione contabile unilaterale | Valore indiziario debole |
📘 Conclusioni
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La registrazione di una fattura nei registri contabili del creditore non è sufficiente da sola a dimostrare in modo pieno l’esistenza del credito.
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Serve un riscontro documentale o comportamentale del debitore (mancata contestazione, pagamento, corrispondenza, firma).
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In sede giudiziaria, le fatture possono essere utilizzate come indizio o elemento a supporto, ma non come prova esclusiva e autosufficiente.