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Conguaglio in bolletta: cosa fare e come difendersi

Cos’è il conguaglio in bolletta?

Il conguaglio è l’addebito (o accredito) che avviene quando il fornitore di energia elettrica, gas o acqua calcola i consumi effettivi dell’utente in base alla lettura del contatore, confrontandoli con quelli stimati e già fatturati nei mesi precedenti.

📌 È frequente che il conguaglio:

  • faccia emergere importi a debito per consumi sottostimati;

  • oppure crediti a favore dell’utente per consumi sovrastimati.


⚠️ Quando il conguaglio può essere illegittimo?

Il conguaglio è lecito, ma può diventare contestabile quando:

  1. Viene calcolato su consumi risalenti a più di 2 anni (prescrizione breve – v. sotto);

  2. È frutto di errori di lettura o di stima errata non imputabili all’utente;

  3. Riguarda periodi in cui il contatore non era accessibile o funzionante per responsabilità del fornitore;

  4. Viene addebitato senza congrua motivazione e trasparenza, violando l’obbligo di chiarezza in bolletta.


📜 1. Normativa: la prescrizione biennale (art. 1, co. 4, L. 205/2017)

Dal 1° gennaio 2020, per le forniture di energia e gas ad utenze domestiche, si applica il termine di prescrizione di 2 anni (anziché 5 anni) per i crediti delle società fornitrici.

✅ Settori coinvolti:

Servizio Prescrizione Decorrenza
Energia elettrica 2 anni dal 01/03/2018
Gas 2 anni dal 01/01/2019
Acqua 2 anni dal 01/01/2020

📌 Superato questo termine, l’utente può rifiutarsi di pagare il conguaglio, presentando una dichiarazione scritta al gestore.

📚 Cass. civ., Sez. III, n. 24194/2021:

“Il diritto del gestore di ottenere il pagamento dei consumi si prescrive nel termine breve laddove previsto per legge e decorre dal momento della fatturazione corretta.”


🧾 2. Cosa deve contenere un conguaglio corretto?

Per essere legittimo, il conguaglio in bolletta deve:

  • indicare con chiarezza il periodo di consumo effettivo;

  • specificare se si basa su lettura reale o stimata;

  • riportare l’importo complessivo separato dai consumi correnti;

  • indicare eventuali rateizzazioni proposte.

📌 In mancanza, la bolletta può essere contestata anche ai sensi della delibera ARERA 501/2014.


🛡️ 3. Come difendersi: guida pratica

✅ Passaggi da seguire:

  1. Controlla la bolletta: verifica il periodo di riferimento e se si tratta di lettura reale o stimata.

  2. Chiedi spiegazioni scritte al fornitore entro 40 giorni (obbligo di risposta art. 6 TIMOE).

  3. Invia formale contestazione:

    • tramite raccomandata A/R o PEC;

    • allegando motivazioni (prescrizione, errore, lettura stimata);

  4. Richiedi la sospensione del pagamento fino alla definizione del reclamo;

  5. Ricorri allo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente (ARERA) o ad altri strumenti ADR.

📚 Delibera ARERA 219/2022:

L’utente ha diritto alla sospensione del pagamento del conguaglio se contesta entro i termini indicati e il gestore non fornisce chiarimenti documentati.


🧑‍⚖️ 4. Giurisprudenza rilevante

📚 Cass. civ., Sez. III, n. 20475/2019:

“Il fornitore non può far valere consumi superiori alla prescrizione biennale anche se derivano da errori di lettura.”

📚 Giudice di Pace di Roma, sent. n. 485/2023:

“Il conguaglio fondato su stime reiterate e mai rettificate è nullo se le imprecisioni non dipendono dall’utente.”


📚 5. Dottrina: trasparenza e correttezza nella fatturazione

Secondo L. Gaudino, in “Energia e tutela del consumatore” (2022):

“Il conguaglio retroattivo è ammesso solo se trasparente, motivato e fondato su consumi documentabili. In mancanza, si configura violazione del principio di buona fede contrattuale.”


📊 6. Dati statistici sul fenomeno (Fonte: ARERA, ISTAT, Altroconsumo)

  • Circa 1 bolletta su 5 emessa nel 2022 ha incluso un conguaglio superiore a 100 euro;

  • Il 23% delle controversie attivate presso lo Sportello ARERA ha ad oggetto contestazioni di conguagli retroattivi;

  • Il 62% dei conguagli elevati coinvolge letture stimate e non rettificate da oltre 2 anni;

  • Oltre 1 milione di utenti domestici nel 2023 ha ricevuto un conguaglio tardivo;

  • Il 77% dei consumatori ignora il diritto alla prescrizione biennale.


📘 Conclusioni pratiche

Situazione Come agire
Conguaglio superiore a 2 anni ❌ Contesta e invoca la prescrizione biennale
Conguaglio fondato su stima mai verificata ❌ Chiedi verifica e dettaglio dei consumi reali
Bolletta poco chiara ❌ Contestala per violazione obbligo di trasparenza (ARERA)
Fornitore non risponde entro 40 giorni ✅ Reclama allo Sportello Energia o Giudice di Pace

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