Conguaglio in bolletta: cosa fare e come difendersi
❓ Cos’è il conguaglio in bolletta?
Il conguaglio è l’addebito (o accredito) che avviene quando il fornitore di energia elettrica, gas o acqua calcola i consumi effettivi dell’utente in base alla lettura del contatore, confrontandoli con quelli stimati e già fatturati nei mesi precedenti.
📌 È frequente che il conguaglio:
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faccia emergere importi a debito per consumi sottostimati;
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oppure crediti a favore dell’utente per consumi sovrastimati.
⚠️ Quando il conguaglio può essere illegittimo?
Il conguaglio è lecito, ma può diventare contestabile quando:
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Viene calcolato su consumi risalenti a più di 2 anni (prescrizione breve – v. sotto);
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È frutto di errori di lettura o di stima errata non imputabili all’utente;
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Riguarda periodi in cui il contatore non era accessibile o funzionante per responsabilità del fornitore;
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Viene addebitato senza congrua motivazione e trasparenza, violando l’obbligo di chiarezza in bolletta.
📜 1. Normativa: la prescrizione biennale (art. 1, co. 4, L. 205/2017)
Dal 1° gennaio 2020, per le forniture di energia e gas ad utenze domestiche, si applica il termine di prescrizione di 2 anni (anziché 5 anni) per i crediti delle società fornitrici.
✅ Settori coinvolti:
Servizio | Prescrizione | Decorrenza |
---|---|---|
Energia elettrica | 2 anni | dal 01/03/2018 |
Gas | 2 anni | dal 01/01/2019 |
Acqua | 2 anni | dal 01/01/2020 |
📌 Superato questo termine, l’utente può rifiutarsi di pagare il conguaglio, presentando una dichiarazione scritta al gestore.
📚 Cass. civ., Sez. III, n. 24194/2021:
“Il diritto del gestore di ottenere il pagamento dei consumi si prescrive nel termine breve laddove previsto per legge e decorre dal momento della fatturazione corretta.”
🧾 2. Cosa deve contenere un conguaglio corretto?
Per essere legittimo, il conguaglio in bolletta deve:
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indicare con chiarezza il periodo di consumo effettivo;
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specificare se si basa su lettura reale o stimata;
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riportare l’importo complessivo separato dai consumi correnti;
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indicare eventuali rateizzazioni proposte.
📌 In mancanza, la bolletta può essere contestata anche ai sensi della delibera ARERA 501/2014.
🛡️ 3. Come difendersi: guida pratica
✅ Passaggi da seguire:
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Controlla la bolletta: verifica il periodo di riferimento e se si tratta di lettura reale o stimata.
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Chiedi spiegazioni scritte al fornitore entro 40 giorni (obbligo di risposta art. 6 TIMOE).
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Invia formale contestazione:
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tramite raccomandata A/R o PEC;
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allegando motivazioni (prescrizione, errore, lettura stimata);
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Richiedi la sospensione del pagamento fino alla definizione del reclamo;
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Ricorri allo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente (ARERA) o ad altri strumenti ADR.
📚 Delibera ARERA 219/2022:
L’utente ha diritto alla sospensione del pagamento del conguaglio se contesta entro i termini indicati e il gestore non fornisce chiarimenti documentati.
🧑⚖️ 4. Giurisprudenza rilevante
📚 Cass. civ., Sez. III, n. 20475/2019:
“Il fornitore non può far valere consumi superiori alla prescrizione biennale anche se derivano da errori di lettura.”
📚 Giudice di Pace di Roma, sent. n. 485/2023:
“Il conguaglio fondato su stime reiterate e mai rettificate è nullo se le imprecisioni non dipendono dall’utente.”
📚 5. Dottrina: trasparenza e correttezza nella fatturazione
Secondo L. Gaudino, in “Energia e tutela del consumatore” (2022):
“Il conguaglio retroattivo è ammesso solo se trasparente, motivato e fondato su consumi documentabili. In mancanza, si configura violazione del principio di buona fede contrattuale.”
📊 6. Dati statistici sul fenomeno (Fonte: ARERA, ISTAT, Altroconsumo)
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Circa 1 bolletta su 5 emessa nel 2022 ha incluso un conguaglio superiore a 100 euro;
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Il 23% delle controversie attivate presso lo Sportello ARERA ha ad oggetto contestazioni di conguagli retroattivi;
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Il 62% dei conguagli elevati coinvolge letture stimate e non rettificate da oltre 2 anni;
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Oltre 1 milione di utenti domestici nel 2023 ha ricevuto un conguaglio tardivo;
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Il 77% dei consumatori ignora il diritto alla prescrizione biennale.
📘 Conclusioni pratiche
Situazione | Come agire |
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Conguaglio superiore a 2 anni | ❌ Contesta e invoca la prescrizione biennale |
Conguaglio fondato su stima mai verificata | ❌ Chiedi verifica e dettaglio dei consumi reali |
Bolletta poco chiara | ❌ Contestala per violazione obbligo di trasparenza (ARERA) |
Fornitore non risponde entro 40 giorni | ✅ Reclama allo Sportello Energia o Giudice di Pace |