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Se il danno viene risarcito dall’assicurazione posso avere l’attenuante?

Sì, il risarcimento del danno effettuato dalla compagnia assicurativa può contribuire alla concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6 del Codice Penale, ma non in modo automatico. Occorre una valutazione caso per caso, fondata sulla condotta dell’imputato. Vediamo il tema nel dettaglio:


⚖️ 1. Inquadramento normativo: art. 62, n. 6 c.p.

L’articolo 62 c.p. elenca le circostanze attenuanti comuni, e al n. 6 prevede:

“Ha efficacia attenuante […] chi prima del giudizio risarcisce interamente il danno, anche mediante congrua offerta, ovvero chi si adopera spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.”

Questa attenuante ha un duplice scopo:

  • premiare la riparazione spontanea del danno;

  • favorire il ravvedimento del reo e l’attenzione verso la vittima.


🏛️ 2. Risarcimento a opera dell’assicurazione: è valido ai fini dell’attenuante?

Sì, ma con condizioni: deve emergere l’iniziativa o l’attiva partecipazione dell’imputato.

La giurisprudenza ritiene che il risarcimento effettuato da un soggetto diverso dall’imputato, come ad esempio una compagnia assicurativa, possa essere valutato favorevolmente ai fini dell’attenuante, a condizione che vi sia un collegamento volontario e diretto dell’imputato all’adempimento.

📌 Il punto centrale è che il risarcimento deve essere, almeno in parte, espressione della volontà o dell’impegno morale dell’imputato.


📚 3. Principali orientamenti giurisprudenziali

🔹 Cass. pen., Sez. IV, n. 1858/2022

“Il risarcimento del danno effettuato da terzi può essere valutato ai fini dell’attenuante ex art. 62, n. 6 c.p., se risulta che l’imputato abbia concorso in modo consapevole e volontario alla sua attuazione, anche mediante impulso o sollecitazione.”

🔹 Cass. pen., Sez. IV, n. 35459/2019

“Il risarcimento effettuato dalla compagnia assicurativa può assumere rilevanza ai fini dell’attenuante, se deriva da una condotta attiva e collaborativa dell’imputato.”

🔹 Cass. pen., Sez. III, n. 47012/2017

“L’attenuante non può essere riconosciuta se il risarcimento assicurativo è avvenuto in modo automatico, senza partecipazione attiva dell’imputato.”


🧩 4. Quando si riconosce l’attenuante: criteri pratici

L’attenuante può essere riconosciuta quando:

  • l’imputato sollecita il risarcimento da parte dell’assicurazione;

  • vi è una adesione esplicita o collaborazione del reo alla definizione della pratica risarcitoria;

  • l’imputato manifesta ravvedimento, anche versando somme aggiuntive rispetto a quelle assicurate;

  • l’imputato partecipa attivamente alla conciliazione o al procedimento civile con la parte lesa.

Non si riconosce l’attenuante quando:

  • il risarcimento è stato eseguito in automatico, senza iniziativa o coinvolgimento del reo;

  • l’imputato si disinteressa della vittima, pur in presenza di indennizzo assicurativo;

  • il risarcimento è avvenuto solo per obbligo contrattuale della compagnia (es. RCA auto).


🔐 5. Valutazione discrezionale del giudice

Anche in presenza di pagamento assicurativo, il giudice penale deve valutare discrezionalmente:

  • la tempestività e completezza del risarcimento;

  • l’atteggiamento soggettivo dell’imputato (pentimento, volontà di rimediare);

  • il grado di soddisfazione della vittima;

  • la contestualità del pagamento rispetto alla fase del procedimento.

📌 In assenza di elementi che dimostrino l’intervento dell’imputato, il giudice può legittimamente negare l’attenuante.


🧾 6. Come ottenere l’attenuante in caso di risarcimento assicurativo

Cosa dovrebbe fare l’imputato o il difensore:

  • documentare il proprio ruolo nel promuovere o autorizzare il risarcimento;

  • allegare comunicazioni con l’assicurazione che dimostrino coinvolgimento;

  • dimostrare comportamenti collaborativi con la vittima (lettere, scuse, incontri);

  • eventualmente integrare il risarcimento con somme personali.

📑 La prova può consistere in:

  • dichiarazioni in udienza;

  • memorie difensive;

  • ricevute di bonifici personali;

  • verbali di mediazione o conciliazione.


🏁 Conclusione operativa

DOMANDA RISPOSTA
Il risarcimento fatto dall’assicurazione può valere ai fini dell’attenuante? , ma solo se l’imputato ha partecipato o lo ha promosso in modo attivo e volontario.
È automatico? No, non basta il pagamento da parte della compagnia senza coinvolgimento dell’imputato.
Come posso dimostrare la mia volontà riparatoria? ✅ Attraverso atti, dichiarazioni, integrazioni personali o contatti con la parte offesa.
Cosa valuta il giudice? 🧩 Coinvolgimento soggettivo, tempestività, ravvedimento, soddisfazione della vittima.

📚 Riferimenti normativi e giurisprudenziali

  • Art. 62, n. 6 c.p.

  • Cass. pen., Sez. IV, n. 1858/2022

  • Cass. pen., Sez. III, n. 47012/2017

  • Cass. pen., Sez. IV, n. 35459/2019

  • Cass. pen., Sez. I, n. 21084/2015

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