Se il danno viene risarcito dall’assicurazione posso avere l’attenuante?
Sì, il risarcimento del danno effettuato dalla compagnia assicurativa può contribuire alla concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 6 del Codice Penale, ma non in modo automatico. Occorre una valutazione caso per caso, fondata sulla condotta dell’imputato. Vediamo il tema nel dettaglio:
⚖️ 1. Inquadramento normativo: art. 62, n. 6 c.p.
L’articolo 62 c.p. elenca le circostanze attenuanti comuni, e al n. 6 prevede:
“Ha efficacia attenuante […] chi prima del giudizio risarcisce interamente il danno, anche mediante congrua offerta, ovvero chi si adopera spontaneamente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.”
Questa attenuante ha un duplice scopo:
-
premiare la riparazione spontanea del danno;
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favorire il ravvedimento del reo e l’attenzione verso la vittima.
🏛️ 2. Risarcimento a opera dell’assicurazione: è valido ai fini dell’attenuante?
✅ Sì, ma con condizioni: deve emergere l’iniziativa o l’attiva partecipazione dell’imputato.
La giurisprudenza ritiene che il risarcimento effettuato da un soggetto diverso dall’imputato, come ad esempio una compagnia assicurativa, possa essere valutato favorevolmente ai fini dell’attenuante, a condizione che vi sia un collegamento volontario e diretto dell’imputato all’adempimento.
📌 Il punto centrale è che il risarcimento deve essere, almeno in parte, espressione della volontà o dell’impegno morale dell’imputato.
📚 3. Principali orientamenti giurisprudenziali
🔹 Cass. pen., Sez. IV, n. 1858/2022
“Il risarcimento del danno effettuato da terzi può essere valutato ai fini dell’attenuante ex art. 62, n. 6 c.p., se risulta che l’imputato abbia concorso in modo consapevole e volontario alla sua attuazione, anche mediante impulso o sollecitazione.”
🔹 Cass. pen., Sez. IV, n. 35459/2019
“Il risarcimento effettuato dalla compagnia assicurativa può assumere rilevanza ai fini dell’attenuante, se deriva da una condotta attiva e collaborativa dell’imputato.”
🔹 Cass. pen., Sez. III, n. 47012/2017
“L’attenuante non può essere riconosciuta se il risarcimento assicurativo è avvenuto in modo automatico, senza partecipazione attiva dell’imputato.”
🧩 4. Quando si riconosce l’attenuante: criteri pratici
✅ L’attenuante può essere riconosciuta quando:
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l’imputato sollecita il risarcimento da parte dell’assicurazione;
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vi è una adesione esplicita o collaborazione del reo alla definizione della pratica risarcitoria;
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l’imputato manifesta ravvedimento, anche versando somme aggiuntive rispetto a quelle assicurate;
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l’imputato partecipa attivamente alla conciliazione o al procedimento civile con la parte lesa.
❌ Non si riconosce l’attenuante quando:
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il risarcimento è stato eseguito in automatico, senza iniziativa o coinvolgimento del reo;
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l’imputato si disinteressa della vittima, pur in presenza di indennizzo assicurativo;
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il risarcimento è avvenuto solo per obbligo contrattuale della compagnia (es. RCA auto).
🔐 5. Valutazione discrezionale del giudice
Anche in presenza di pagamento assicurativo, il giudice penale deve valutare discrezionalmente:
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la tempestività e completezza del risarcimento;
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l’atteggiamento soggettivo dell’imputato (pentimento, volontà di rimediare);
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il grado di soddisfazione della vittima;
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la contestualità del pagamento rispetto alla fase del procedimento.
📌 In assenza di elementi che dimostrino l’intervento dell’imputato, il giudice può legittimamente negare l’attenuante.
🧾 6. Come ottenere l’attenuante in caso di risarcimento assicurativo
✅ Cosa dovrebbe fare l’imputato o il difensore:
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documentare il proprio ruolo nel promuovere o autorizzare il risarcimento;
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allegare comunicazioni con l’assicurazione che dimostrino coinvolgimento;
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dimostrare comportamenti collaborativi con la vittima (lettere, scuse, incontri);
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eventualmente integrare il risarcimento con somme personali.
📑 La prova può consistere in:
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dichiarazioni in udienza;
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memorie difensive;
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ricevute di bonifici personali;
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verbali di mediazione o conciliazione.
🏁 Conclusione operativa
DOMANDA | RISPOSTA |
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Il risarcimento fatto dall’assicurazione può valere ai fini dell’attenuante? | ✅ Sì, ma solo se l’imputato ha partecipato o lo ha promosso in modo attivo e volontario. |
È automatico? | ❌ No, non basta il pagamento da parte della compagnia senza coinvolgimento dell’imputato. |
Come posso dimostrare la mia volontà riparatoria? | ✅ Attraverso atti, dichiarazioni, integrazioni personali o contatti con la parte offesa. |
Cosa valuta il giudice? | 🧩 Coinvolgimento soggettivo, tempestività, ravvedimento, soddisfazione della vittima. |
📚 Riferimenti normativi e giurisprudenziali
-
Art. 62, n. 6 c.p.
-
Cass. pen., Sez. IV, n. 1858/2022
-
Cass. pen., Sez. III, n. 47012/2017
-
Cass. pen., Sez. IV, n. 35459/2019
-
Cass. pen., Sez. I, n. 21084/2015