Chi ha votato a favore di una delibera condominiale può impugnarla?
1. Il principio generale: chi ha votato a favore può impugnare la delibera condominiale?
La risposta di principio è negativa: il condomino che ha espresso voto favorevole alla delibera non può, di regola, impugnarla, poiché ha concordato alla sua formazione e quindi non è considerato “dissenziente” ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c. La norma stabilisce infatti che possono impugnare la delibera:
“i condomini assenti, dissenzienti o astenuti.”
Tuttavia, esistono eccezioni, come vedremo meglio qui di seguito.
✅ Eccezioni giurisprudenziali al principio di preclusione
Secondo una giurisprudenza consolidata, anche chi ha votato a favore può impugnare la delibera nei seguenti casi:
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Errore essenziale, vizio del consenso o dolo
Se il voto favorevole è stato viziato da errore, dolo o violenza, può essere annullato e quindi il condomino può agire in giudizio per impugnare la delibera.
📌 Cass. civ., Sez. II, 21 luglio 1999, n. 7788: il condomino può impugnare la delibera se dimostra che ha votato in base a informazioni errate. -
Delibera affetta da nullità (e non solo da annullabilità)
Le delibere nulle possono essere impugnate da chiunque e in ogni tempo, anche da chi ha votato a favore.
Secondo Cass., Sez. Un., n. 9839/2021, sono nulle le delibere:-
che incidono su diritti individuali (es. proprietà esclusiva);
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prive dei requisiti essenziali (es. oggetto impossibile);
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che travalicano le attribuzioni dell’assemblea.
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2. Le delibere assembleari condominiali: regole, termini e limiti per l’impugnazione
🔹 Riferimento normativo: Art. 1137 c.c.
L’articolo 1137 del Codice Civile regola l’impugnazione delle delibere assembleari, distinguendo tra delibere annullabili e delibere nulle.
🧩 A) Delibere annullabili: natura, legittimazione e termini
◾ Presupposti per l’annullabilità
Sono annullabili le delibere:
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prese con maggioranze irregolari (maggioranza insufficiente, calcolo errato dei millesimi);
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adottate con violazione di norme procedurali (es. mancata convocazione di un condomino);
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lesive dei diritti dei condomini sulla gestione delle parti comuni;
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votate in contrasto con regolamenti interni o norme statutarie.
◾ Chi può impugnarle
Solo i condomini:
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assenti all’assemblea;
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dissenzienti (che hanno votato contro);
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astenuti.
Non può impugnare, salvo eccezioni, il condomino che ha votato a favore, come visto sopra.
◾ Termine
L’impugnazione va proposta entro 30 giorni:
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dalla data di comunicazione del verbale (per gli assenti);
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dalla data della delibera (per i dissenzienti o astenuti presenti).
📌 L’impugnazione si propone con atto di citazione innanzi al tribunale, con rito ordinario.
⚠️ B) Delibere nulle: caratteristiche e impugnabilità
◾ Presupposti per la nullità
Le delibere sono nulle quando:
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violano norme imperative;
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incidono su diritti individuali disponibili o indisponibili dei singoli condomini;
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sono carenti dei requisiti essenziali (es. assenza di quorum strutturali e deliberativi);
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sono oggettivamente impossibili o prive di oggetto determinato;
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sono adottate su materie non di competenza dell’assemblea.
◾ Impugnabilità
Le delibere nulle possono essere impugnate:
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in ogni tempo (non soggette a termine decadenziale);
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da chiunque vi abbia interesse, anche da chi ha votato a favore o da terzi.
📌 Cass., Sez. Un., n. 9839/2021 ha confermato la distinzione tra nullità e annullabilità, stabilendo che le cause di nullità non si convertono in annullabilità per effetto della mancata tempestiva impugnazione.
🔍 Altri aspetti rilevanti da considerare
⚖️ Forma dell’impugnazione
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L’impugnazione si propone con atto di citazione dinanzi al tribunale del luogo dove si trova l’immobile condominiale.
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È necessaria l’assistenza di un avvocato.
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La causa è trattata con rito ordinario (non è prevista mediazione obbligatoria, salvo materia particolare es. servitù o distanze).
📎 Sospensione dell’efficacia della delibera
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Su istanza del condomino impugnante, il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva della delibera se sussistono gravi motivi (art. 1137, comma 3 c.c.).
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È una misura cautelare volta a evitare effetti pregiudizievoli in attesa della decisione definitiva.
✅ Conclusione: quando si può impugnare e in quali casi, anche se si è votato a favore
In sintesi:
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Di regola, chi ha votato a favore non può impugnare.
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Può farlo solo se:
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il voto è viziato da errore, dolo, violenza;
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la delibera è radicalmente nulla;
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viene modificata successivamente la volontà individuale per cause rilevanti.
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L’art. 1137 c.c. tutela l’equilibrio tra la necessità di stabilità delle deliberazioni assembleari e la garanzia dei diritti dei singoli condomini.