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Chi ha votato a favore di una delibera condominiale può impugnarla?

1. Il principio generale: chi ha votato a favore può impugnare la delibera condominiale?

La risposta di principio è negativa: il condomino che ha espresso voto favorevole alla delibera non può, di regola, impugnarla, poiché ha concordato alla sua formazione e quindi non è considerato “dissenziente” ai sensi dell’art. 1137, comma 2, c.c. La norma stabilisce infatti che possono impugnare la delibera:

“i condomini assenti, dissenzienti o astenuti.”

Tuttavia, esistono eccezioni, come vedremo meglio qui di seguito.

Eccezioni giurisprudenziali al principio di preclusione

Secondo una giurisprudenza consolidata, anche chi ha votato a favore può impugnare la delibera nei seguenti casi:

  1. Errore essenziale, vizio del consenso o dolo
    Se il voto favorevole è stato viziato da errore, dolo o violenza, può essere annullato e quindi il condomino può agire in giudizio per impugnare la delibera.
    📌 Cass. civ., Sez. II, 21 luglio 1999, n. 7788: il condomino può impugnare la delibera se dimostra che ha votato in base a informazioni errate.

  2. Delibera affetta da nullità (e non solo da annullabilità)
    Le delibere nulle possono essere impugnate da chiunque e in ogni tempo, anche da chi ha votato a favore.
    Secondo Cass., Sez. Un., n. 9839/2021, sono nulle le delibere:

    • che incidono su diritti individuali (es. proprietà esclusiva);

    • prive dei requisiti essenziali (es. oggetto impossibile);

    • che travalicano le attribuzioni dell’assemblea.


2. Le delibere assembleari condominiali: regole, termini e limiti per l’impugnazione

🔹 Riferimento normativo: Art. 1137 c.c.

L’articolo 1137 del Codice Civile regola l’impugnazione delle delibere assembleari, distinguendo tra delibere annullabili e delibere nulle.


🧩 A) Delibere annullabili: natura, legittimazione e termini

Presupposti per l’annullabilità

Sono annullabili le delibere:

  • prese con maggioranze irregolari (maggioranza insufficiente, calcolo errato dei millesimi);

  • adottate con violazione di norme procedurali (es. mancata convocazione di un condomino);

  • lesive dei diritti dei condomini sulla gestione delle parti comuni;

  • votate in contrasto con regolamenti interni o norme statutarie.

Chi può impugnarle

Solo i condomini:

  • assenti all’assemblea;

  • dissenzienti (che hanno votato contro);

  • astenuti.

Non può impugnare, salvo eccezioni, il condomino che ha votato a favore, come visto sopra.

Termine

L’impugnazione va proposta entro 30 giorni:

  • dalla data di comunicazione del verbale (per gli assenti);

  • dalla data della delibera (per i dissenzienti o astenuti presenti).

📌 L’impugnazione si propone con atto di citazione innanzi al tribunale, con rito ordinario.


⚠️ B) Delibere nulle: caratteristiche e impugnabilità

Presupposti per la nullità

Le delibere sono nulle quando:

  • violano norme imperative;

  • incidono su diritti individuali disponibili o indisponibili dei singoli condomini;

  • sono carenti dei requisiti essenziali (es. assenza di quorum strutturali e deliberativi);

  • sono oggettivamente impossibili o prive di oggetto determinato;

  • sono adottate su materie non di competenza dell’assemblea.

Impugnabilità

Le delibere nulle possono essere impugnate:

  • in ogni tempo (non soggette a termine decadenziale);

  • da chiunque vi abbia interesse, anche da chi ha votato a favore o da terzi.

📌 Cass., Sez. Un., n. 9839/2021 ha confermato la distinzione tra nullità e annullabilità, stabilendo che le cause di nullità non si convertono in annullabilità per effetto della mancata tempestiva impugnazione.


🔍 Altri aspetti rilevanti da considerare

⚖️ Forma dell’impugnazione

  • L’impugnazione si propone con atto di citazione dinanzi al tribunale del luogo dove si trova l’immobile condominiale.

  • È necessaria l’assistenza di un avvocato.

  • La causa è trattata con rito ordinario (non è prevista mediazione obbligatoria, salvo materia particolare es. servitù o distanze).


📎 Sospensione dell’efficacia della delibera

  • Su istanza del condomino impugnante, il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva della delibera se sussistono gravi motivi (art. 1137, comma 3 c.c.).

  • È una misura cautelare volta a evitare effetti pregiudizievoli in attesa della decisione definitiva.


Conclusione: quando si può impugnare e in quali casi, anche se si è votato a favore

In sintesi:

  • Di regola, chi ha votato a favore non può impugnare.

  • Può farlo solo se:

    • il voto è viziato da errore, dolo, violenza;

    • la delibera è radicalmente nulla;

    • viene modificata successivamente la volontà individuale per cause rilevanti.

L’art. 1137 c.c. tutela l’equilibrio tra la necessità di stabilità delle deliberazioni assembleari e la garanzia dei diritti dei singoli condomini.

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