Giurisprudenza consumatori

Cass., Sez. V, ord. 27 marzo 2025, n. 8127

Massima

In tema di IVA, la prova del credito d’imposta, anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione, incombe sul contribuente che lo invoca e non può essere validamente fornita mediante il solo bilancio e il libro giornale. È necessaria una prova analitica, basata su registri IVA, liquidazioni, fatture e altra documentazione idonea, salvo che il contribuente dimostri di trovarsi in incolpevole impossibilità di produrre tali documenti, nel qual caso è ammesso il ricorso a presunzioni. In mancanza di tale prova, è legittimo il disconoscimento del credito da parte dell’amministrazione finanziaria.


Commento

La prova del credito IVA: oneri probatori, limiti documentali e margini presuntivi

1. Introduzione

L’ordinanza in commento affronta il delicato tema della prova del credito IVA in presenza di omessa dichiarazione e di assenza di documentazione fiscale analitica. La Corte di Cassazione ribadisce che il credito IVA, pur potendo essere riconosciuto anche in assenza della dichiarazione annuale, richiede una prova rigorosa e specifica, non soddisfatta dalla sola allegazione del bilancio o del libro giornale.

2. Il contesto normativo e fattuale

Nel caso di specie, l’Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto un credito IVA riportato dalla contribuente, società in regime ordinario, sulla base dell’omessa presentazione della dichiarazione IVA per l’anno 2014. Il credito in questione risultava dalla dichiarazione dell’anno precedente, ma la contribuente non aveva fornito registri IVA, liquidazioni periodiche né fatture comprovanti la legittimità e l’effettività del credito. I giudici di merito (CTP prima e CGT II grado poi) avevano invece accolto la tesi della società, valorizzando la risultanza del bilancio e del libro giornale.

La Cassazione ha riformato le decisioni di merito, riaffermando la necessità di una prova analitica della detraibilità del credito IVA, in linea con i principi già espressi in Cass. n. 18642/2023, n. 9611/2017, e n. 18427/2012.

3. Il principio della prova analitica del credito IVA

Il credito IVA, come noto, non scaturisce dalla mera esposizione in dichiarazione, bensì dal meccanismo fisiologico dell’imposta: l’IVA detraibile è il risultato della differenza tra l’IVA sugli acquisti e quella sulle vendite, registrate e documentate secondo le prescrizioni degli artt. 19 e seguenti del d.P.R. 633/1972.

La Cassazione afferma, sulla scorta di consolidata giurisprudenza, che:

“La prova della sussistenza dei presupposti sostanziali di tale credito […] deve essere necessariamente analitica, in ragione delle singole voci che compongono la massa, nascendo il credito dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo” (Cass. 8127/2025).

In altri termini, non è sufficiente la prova generica o cumulativa (es. bilancio o libro giornale), ma è necessaria una ricostruzione voce per voce, fondata su:

  • registri IVA delle vendite e degli acquisti;

  • fatture emesse e ricevute;

  • eventuali liquidazioni periodiche.

Come osservato anche in dottrina, “la prova del credito IVA deve essere ancorata alla contabilità fiscale obbligatoria, quale espressione della struttura formale dell’imposta” (S. Carpentieri, IVA e rimborso: i limiti probatori del contribuente, in Corr. Trib., 2022, 37).

4. La possibilità della prova presuntiva e i suoi limiti

La Corte non esclude la possibilità per il contribuente di ricorrere a presunzioni, ma solo in caso di incolpevole perdita della documentazione necessaria. Tale principio era stato già espresso in Cass. n. 9611/2017, in applicazione dell’art. 2724, n. 3, c.c.:

“[…] la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte […] autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti”.

In assenza di prova dell’incolpevole perdita, tuttavia, la prova presuntiva non può supplire all’assenza di documentazione contabile.

5. Rilevanza del principio dell’effettività nella giurisprudenza unionale

Nella motivazione della sentenza d’appello, la CGT aveva richiamato le note sentenze della Corte di giustizia dell’UE (es. Reisdorf, C-85/95) sul principio di effettività del diritto alla detrazione. Tuttavia, come chiarito anche in Cass. n. 18642/2023, il rispetto dei requisiti sostanziali previsti dal diritto UE non può prescindere dagli obblighi contabili minimi, la cui inosservanza impone al contribuente di fornire una prova rafforzata dell’esistenza del credito.

Secondo G. Falsitta, “il principio della neutralità dell’IVA non implica l’automatico riconoscimento del diritto alla detrazione in assenza di adempimenti documentali essenziali: ciò che conta è garantire al fisco la verificabilità dell’operazione” (in Riv. Dir. Trib., 2019).

6. Conclusioni

La sentenza in commento si allinea a un orientamento giurisprudenziale rigoroso ma coerente con l’impianto sistematico dell’IVA: il credito deve essere provato in modo analitico e documentato, pena il suo disconoscimento, anche in presenza di bilanci o scritture generali. Solo l’impossibilità incolpevole di produrre la documentazione consente il ricorso a mezzi di prova alternativi.

La pronuncia si rivela quindi un importante richiamo alla correttezza e tracciabilità della contabilità fiscale, ribadendo che il diritto alla detrazione dell’IVA, sebbene sostanzialmente tutelato, non è privo di presupposti formali imprescindibili.


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