Cass., Sez. V, ord. 27 marzo 2025, n. 8126
Massima
In materia di riscossione, il giudice tributario difetta di giurisdizione relativamente alle cartelle esattoriali concernenti sanzioni per violazioni del Codice della strada e contributi previdenziali. Inoltre, ai fini della valutazione della prescrizione dei crediti erariali, è necessario considerare sia la natura decennale del termine prescrizionale sia l’efficacia interruttiva delle precedenti intimazioni di pagamento, ove ritualmente notificate. La sentenza che ometta l’esame di tali elementi incorre in vizio di motivazione e violazione di legge.
Commento
Prescrizione dei crediti tributari, giurisdizione e poteri di accertamento del giudice tributario: limiti e garanzie nel processo esattoriale
1. La vicenda processuale
La pronuncia in commento trae origine da un ricorso proposto da ADER e dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte che aveva annullato, in parte, alcune intimazioni di pagamento per intervenuta prescrizione dei crediti e decadenza dal potere di accertamento, senza tuttavia distinguere adeguatamente le tipologie di crediti sottese alle cartelle impugnate, né considerare compiutamente la natura giurisdizionale delle pretese azionate.
La Cassazione, accogliendo due dei quattro motivi di ricorso, ha cassato la sentenza con rinvio, riaffermando importanti principi in materia di termine prescrizionale applicabile, effetti interruttivi delle intimazioni, e giurisdizione del giudice tributario.
2. Prescrizione dei crediti erariali: il principio della durata decennale
Uno dei passaggi centrali della decisione è la riaffermazione del principio per cui, in materia di tributi erariali, si applica la prescrizione ordinaria decennale di cui all’art. 2946 c.c., salvo che intervengano termini decadenziali speciali.
La Corte richiama a tal fine l’orientamento consolidato (v. Cass. civ., Sez. V, n. 33213/2023) secondo cui:
“In tema di crediti tributari, qualora non sia previsto uno specifico termine decadenziale, la prescrizione dell’azione di riscossione è decennale, in conformità alla regola generale di cui all’art. 2946 c.c.”.
In dottrina, tale principio è pacificamente accolto: si è affermato che “la prescrizione decennale risponde all’esigenza di stabilità dei rapporti giuridici nel tempo, anche nel diritto tributario, in mancanza di deroghe espresse” (cfr. F. Gallo, Prescrizione e decadenza nel diritto tributario, in Dir. prat. trib., 2021, p. 357).
3. L’efficacia interruttiva delle intimazioni e la necessità di un giudizio analitico
Altro punto qualificante della pronuncia è la valenza interruttiva delle intimazioni di pagamento ai sensi dell’art. 2943 c.c., che la Corte ritiene essere stata ingiustificatamente trascurata dalla CTR. L’omesso esame di dette notifiche, se comprovate, integra un vizio di motivazione e di violazione di legge.
La giurisprudenza di legittimità ha già chiarito in proposito che:
“L’intimazione di pagamento ex art. 50 DPR 602/1973 costituisce atto idoneo a interrompere la prescrizione del credito tributario, purché ritualmente notificata” (v. Cass. n. 24914/2021, n. 30362/2019).
Anche in dottrina, si è sottolineato che “l’effetto interruttivo degli atti esattoriali deve essere valutato dal giudice tributario in concreto, alla luce degli elementi documentali offerti dalla parte resistente, pena la violazione del principio del contraddittorio” (così L. Salvini, in Giur. It., 2020, II, 275).
4. Limiti della giurisdizione tributaria: il confine con sanzioni stradali e contributi previdenziali
La Cassazione censura poi la decisione della CGT per omessa rilevazione del difetto di giurisdizione su alcune cartelle afferenti a sanzioni per violazioni del Codice della strada e a crediti previdenziali (INAIL), materia che esula dal perimetro della giurisdizione tributaria e ricade nella competenza del giudice ordinario.
Si tratta di un principio consolidato, ribadito anche dalle Sezioni Unite:
“In materia di riscossione coattiva, rientrano nella giurisdizione tributaria solo le controversie relative a tributi, mentre restano devolute al giudice ordinario quelle concernenti sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie e crediti previdenziali” (Cass. SS.UU. n. 22080/2017; n. 12193/2016).
L’accertamento della giurisdizione va condotto d’ufficio dal giudice, ai sensi dell’art. 37 c.p.c., e l’omessa valutazione delle singole cartelle sotto questo profilo integra un vizio di legittimità.
5. Motivazione apparente e limiti cognitivi del giudice d’appello
La Corte, infine, rigetta i primi due motivi di ricorso, relativi alla presunta apparenza della motivazione e omessa pronuncia sui motivi d’appello, ritenendo che la CGT II grado abbia comunque motivato, seppur in forma sintetica, aderendo espressamente alla valutazione del primo giudice in ordine alla prescrizione.
Come noto, per consolidata giurisprudenza, non ricorre il vizio di motivazione se il giudice esprime, anche in forma concisa, le ragioni giustificative della decisione (Cass. SS.UU. n. 8053/2014), purché dette ragioni siano logicamente apprezzabili e comprensibili.
6. Conclusioni
La sentenza offre un importante richiamo alla necessità, per il giudice tributario, di:
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valutare correttamente la tipologia del credito oggetto del giudizio, per evitare violazioni di giurisdizione;
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distinguere tra prescrizione e decadenza, con analisi analitica delle notifiche interruttive;
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motivare in modo congruo, anche se sintetico, le proprie decisioni.
Essa contribuisce a rafforzare un assetto del contenzioso tributario più rigoroso e garantista, in cui si impone una verifica puntuale della legittimità sostanziale e formale dell’azione esattoriale e si evita che l’annullamento degli atti di riscossione avvenga in via generalizzata, senza una specifica istruttoria per singolo credito.