Giurisprudenza consumatori

Cass., Sez. Lav., ord. 27 marzo 2025, n. 8157

Massima

In materia di sanzioni amministrative per violazioni della normativa sul lavoro, qualora le ordinanze ingiunzione, a fondamento della cartella di pagamento, non siano state ritualmente notificate, l’opposizione alla cartella ex art. 6 d.lgs. 150/2011 assume natura recuperatoria e consente al destinatario di sollevare, anche per la prima volta in giudizio, eccezioni di merito sulla pretesa sanzionatoria, non previamente conosciuta. In tal caso, il giudice è tenuto a valutare nel merito le difese tempestivamente svolte, anche alla luce del verbale ispettivo e della documentazione acquisita.


Commento

La funzione recuperatoria dell’opposizione a cartella esattoriale nel sistema delle sanzioni amministrative in materia lavoristica

La pronuncia in esame si inserisce nel solco di un consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di opposizione a cartella esattoriale fondata su sanzioni amministrative derivanti da violazioni della normativa sul lavoro. In particolare, la Corte ribadisce la piena funzione recuperatoria dell’opposizione proposta ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, nei casi in cui il destinatario della cartella non abbia avuto rituale conoscenza delle ordinanze ingiunzione che fondano la pretesa sanzionatoria.

1. Il principio della funzione recuperatoria

La Corte afferma che, in mancanza di rituale notifica delle ordinanze ingiunzione, il destinatario della cartella ha diritto a contestare non solo i profili formali del procedimento sanzionatorio, ma anche il merito della pretesa. Ciò in coerenza con quanto stabilito da Cass. SS.UU. n. 22080/2017, secondo cui la mancata notifica dell’atto presupposto impedisce la formazione di un valido titolo esecutivo e consente alla parte di proporre tutte le eccezioni relative all’an e al quantum debeatur.

Questa impostazione tutela l’effettività del diritto di difesa ex art. 24 Cost. e l’art. 6 CEDU, evitando che l’irregolarità procedimentale si traduca in una lesione irreparabile delle garanzie del contraddittorio.

2. L’inidoneità del verbale ispettivo a fondare il titolo esecutivo

La Corte ribadisce, in linea con Cass. n. 23252/2024, che il verbale ispettivo non costituisce titolo esecutivo e non può fondare da solo una cartella esattoriale. Esso, infatti, non contiene un’ingiunzione di pagamento ma ha una valenza meramente accertativa, destinata a sfociare eventualmente in un atto conclusivo (ordinanza ingiunzione) che deve essere ritualmente notificato.

Come noto, la giurisprudenza ha da tempo chiarito la differenza tra il procedimento sanzionatorio in materia lavoristica e quello previsto dal Codice della Strada, in cui invece il verbale può assumere autonoma efficacia esecutiva (ex multis, Cass. n. 11789/2019).

3. La rilevabilità officiosa della prescrizione

Un ulteriore passaggio della pronuncia conferma che, trattandosi di sanzioni amministrative ex lege n. 689/1981, la prescrizione quinquennale è rilevabile d’ufficio, in quanto trattasi di norma imperativa posta a presidio del buon andamento della pubblica amministrazione e del principio di legalità dell’azione sanzionatoria.

In dottrina, ciò è stato autorevolmente affermato da F. Gallo, secondo cui “la prescrizione in materia sanzionatoria ha natura sostanziale ed è diretta a garantire il rispetto del principio di legalità dell’azione punitiva pubblica” (in Riv. Dir. Trib., 2017).

4. L’effetto invalidante della mancata notifica delle ordinanze

Nel caso in esame, la Corte ha correttamente valorizzato il fatto che le ordinanze ingiunzione erano rimaste non notificate: la conoscenza delle stesse da parte del ricorrente è avvenuta solo a seguito della produzione documentale nel giudizio di primo grado, il che ha giustificato la proposizione delle eccezioni sostanziali nelle note scritte successivamente. Il giudice del merito avrebbe dovuto valutare tali deduzioni nel merito, anziché dichiararle inammissibili.

Questa lettura appare pienamente coerente con il principio per cui il diritto di difesa può essere esercitato solo in presenza di una compiuta conoscenza dell’atto impugnato, come osservato da P. Zatti, il quale sottolinea che “la conoscenza effettiva del provvedimento sanzionatorio rappresenta il presupposto indefettibile per l’esercizio del diritto di difesa” (in Dir. Lav. Rel. Ind., 2020).

5. Conclusioni

La Corte ha dunque affermato un principio fondamentale di garanzia processuale e sostanziale: l’opposizione a cartella può valere anche quale sede di contestazione nel merito della sanzione, quando la parte non abbia avuto conoscenza legale dell’atto presupposto. È compito del giudice, in tali casi, valutare la fondatezza della pretesa sanzionatoria, anche alla luce delle osservazioni difensive e della documentazione istruttoria.

Questa decisione costituisce un’importante riaffermazione della centralità del giusto processo amministrativo-sanzionatorio e si pone in continuità con un filone giurisprudenziale che intende assicurare piene garanzie difensive al cittadino anche nel contesto della riscossione esattoriale.


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