È legale nominare un amministratore per deficit di parola?
La questione è molto interessante e trova effettivamente un punto fermo nella giurisprudenza della Cassazione, che si è espressa negando la legittimità della nomina di un amministratore di sostegno nei casi in cui la disabilità fisica (come un deficit di parola) non compromette le capacità mentali e decisionali della persona.
⚖️ Il principio di diritto affermato dalla Cassazione
La Corte di Cassazione, con diverse pronunce (tra cui Cass. Civ., sez. I, sent. n. 12998/2021), ha affermato che:
“La nomina dell’amministratore di sostegno è illegittima se la persona, pur affetta da disabilità fisica, è perfettamente in grado di intendere e volere e di autodeterminarsi, anche con l’ausilio di strumenti compensativi o persone di fiducia.”
📌 Cosa significa in pratica?
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Il deficit di parola, da solo, non giustifica la nomina di un amministratore di sostegno, se la persona conserva:
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piena capacità cognitiva e volitiva;
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possibilità di comunicare efficacemente (anche con strumenti alternativi, come software vocali, interpreti, ecc.);
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autonomia gestionale, almeno per le decisioni ordinarie.
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La funzione dell’amministratore di sostegno (ex L. 6/2004) è di supporto, non sostitutiva, e deve rispettare il principio di minima limitazione della libertà personale.
🧑⚖️ Quando è legittima la nomina?
È legittima solo quando la persona:
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presenta infermità psichiche o fisiche gravi che limitano la capacità di agire in modo autonomo;
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ha bisogno concreto di aiuto continuativo nella gestione dei propri interessi;
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non può esprimere validamente la propria volontà, nemmeno con ausili o aiuti.
🛑 Esempio pratico
Una persona con afasia o mutismo dovuto a patologie motorie, ma che comunica via scrittura o tablet, non può essere automaticamente ritenuta incapace e quindi non può essere privato della propria autonomia con la nomina di un amministratore.
📚 Riferimenti normativi
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Art. 404 c.c. – Presupposti della nomina dell’amministratore di sostegno
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Legge 9 gennaio 2004, n. 6 – Introduzione dell’amministrazione di sostegno
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Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea – Diritto all’autodeterminazione e alla dignità
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Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità – Promozione dell’autonomia individuale
✅ Conclusione
La nomina di un amministratore di sostegno non è uno strumento da applicare automaticamente in presenza di una disabilità fisica. Va sempre valutato:
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se vi sia un bisogno reale di protezione;
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se la persona sia incapace di gestire i propri interessi, anche con aiuti tecnici o umani.
La Cassazione tutela il diritto alla libertà personale, sottolineando che la disabilità non equivale a incapacità.