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È legale nominare un amministratore per deficit di parola?

La questione è molto interessante e trova effettivamente un punto fermo nella giurisprudenza della Cassazione, che si è espressa negando la legittimità della nomina di un amministratore di sostegno nei casi in cui la disabilità fisica (come un deficit di parola) non compromette le capacità mentali e decisionali della persona.


⚖️ Il principio di diritto affermato dalla Cassazione

La Corte di Cassazione, con diverse pronunce (tra cui Cass. Civ., sez. I, sent. n. 12998/2021), ha affermato che:

“La nomina dell’amministratore di sostegno è illegittima se la persona, pur affetta da disabilità fisica, è perfettamente in grado di intendere e volere e di autodeterminarsi, anche con l’ausilio di strumenti compensativi o persone di fiducia.”


📌 Cosa significa in pratica?

  • Il deficit di parola, da solo, non giustifica la nomina di un amministratore di sostegno, se la persona conserva:

    • piena capacità cognitiva e volitiva;

    • possibilità di comunicare efficacemente (anche con strumenti alternativi, come software vocali, interpreti, ecc.);

    • autonomia gestionale, almeno per le decisioni ordinarie.

  • La funzione dell’amministratore di sostegno (ex L. 6/2004) è di supporto, non sostitutiva, e deve rispettare il principio di minima limitazione della libertà personale.


🧑‍⚖️ Quando è legittima la nomina?

È legittima solo quando la persona:

  • presenta infermità psichiche o fisiche gravi che limitano la capacità di agire in modo autonomo;

  • ha bisogno concreto di aiuto continuativo nella gestione dei propri interessi;

  • non può esprimere validamente la propria volontà, nemmeno con ausili o aiuti.


🛑 Esempio pratico

Una persona con afasia o mutismo dovuto a patologie motorie, ma che comunica via scrittura o tablet, non può essere automaticamente ritenuta incapace e quindi non può essere privato della propria autonomia con la nomina di un amministratore.


📚 Riferimenti normativi

  • Art. 404 c.c. – Presupposti della nomina dell’amministratore di sostegno

  • Legge 9 gennaio 2004, n. 6 – Introduzione dell’amministrazione di sostegno

  • Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea – Diritto all’autodeterminazione e alla dignità

  • Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità – Promozione dell’autonomia individuale


✅ Conclusione

La nomina di un amministratore di sostegno non è uno strumento da applicare automaticamente in presenza di una disabilità fisica. Va sempre valutato:

  • se vi sia un bisogno reale di protezione;

  • se la persona sia incapace di gestire i propri interessi, anche con aiuti tecnici o umani.

La Cassazione tutela il diritto alla libertà personale, sottolineando che la disabilità non equivale a incapacità.

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