Mutui indicizzati su valuta estera: il Consiglio di Stato si pronucia
Il Consiglio di Stato si è espresso su un contenzioso tra una banca e l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), in merito alla presunta scarsa trasparenza di alcune clausole presenti nei contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero.
La vicenda trae origine da un provvedimento dell’AGCM che aveva contestato la formulazione poco chiara di alcune condizioni contrattuali relative a mutui a tasso variabile indicizzati sia al cambio valutario (euro/franco svizzero) sia al tasso LIBOR. Secondo l’Autorità, la struttura delle clausole impediva al cliente di comprendere pienamente le conseguenze economiche del contratto, in violazione delle norme del Codice del Consumo.
La banca sanzionata aveva proposto ricorso, inizialmente respinto dal TAR. In appello, però, il Consiglio di Stato ha riformato la decisione, ritenendo che le clausole, pur complesse, fossero sufficientemente chiare da permettere a un consumatore medio di cogliere i rischi dell’operazione, caratterizzati da un’evidente aleatorietà.
Il Consiglio ha chiarito che la semplice difficoltà nella comprensione tecnica non equivale automaticamente a mancanza di trasparenza, soprattutto quando l’alea è bilaterale e le condizioni sono accompagnate da strumenti di sintesi e supporto informativo (es. fogli informativi, notaio, documentazione allegata).
Inoltre, è stato ribadito che l’obbligo di chiarezza previsto dal Codice del Consumo comporta un rimedio diretto e autonomo rispetto alla dichiarazione di vessatorietà, che deve fondarsi su un effettivo squilibrio tra le parti.
La sentenza contribuisce a delineare il confine tra clausole complesse ma legittime e vere clausole abusive, ponendo l’accento sulla capacità del cliente di comprendere il contenuto del contratto in base a criteri di ragionevole intelligibilità.
Pubblicato il 26/02/2025
N. 01699/2025REG.PROV.COLL.
N. 07930/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7930 del 2023, proposto da
Barclays Bank Plc, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Fausto Caronna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza di Spagna, 15;
contro
Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carmine Laurenzano, Ivano Giacomelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Tuconfin Aps, Sheila Meneghetti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Tedoldi, Daniela Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 08845/2023, resa tra le parti, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima, n. 8845/2023 del 25.5.2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorita’ Garante della Concorrenza e del Mercato e di Associazione Codici – Centro per i Diritti del Cittadino e di Tuconfin Aps e di Sheila Meneghetti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2025 il Cons. Davide Ponte e uditi per le parti gli avvocati Fausto Caronna, Alberto Tedoldi, e Daniela Parisi.
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’appello in esame la società odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 8845 del 2023 del Tar del Lazio, recante rigetto dell’originario gravame. Quest’ultimo era stato proposto dalla stessa società al fine di ottenere l’annullamento del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato n. 27214, adottato il 13 giugno 2018, a conclusione del procedimento CV159 – Barclays-Contratti Mutuo Indicizzati al Franco Svizzero – e notificato a Barclays bank p.l.c. il 2 luglio 2018, con il quale l’Autorità ha ritenuto che alcune clausole contenute nei contratti di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero con tasso Libor commercializzati da Barclays dal 2003 al 2010 fossero redatte con una «formulazione non chiara e trasparente» in violazione dell’art. 35 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, disponendo che Barclays pubblicasse un estratto del provvedimento sul proprio sito internet per venti giorni consecutivi.
Avverso tale sentenza parte appellante formulava i seguenti motivi di appello:
– violazione e falsa applicazione degli artt. 34, commi 1 e 2, 35 e 38 cod. cons. e degli artt. 1363 e 1366 c.c., eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione, per la chiarezza e la comprensibilità delle clausole;
– assenza delle condizioni per l’esercizio dei poteri dell’AGCM ex art. 37-bis cod. cons., violazione e falsa applicazione degli artt. 33 ss. e 37-bis cod. cons., eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione;
– mancanza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 37-bis cit. e violazione del principio di irretroattività, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e, in particolare, sviamento di potere, travisamento dei fatti, contraddittorietà manifesta, illogicità, incongruenza, irragionevolezza e insufficienza della motivazione.
L’Autorità appellata e le associazioni resistenti in prime cure si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Con decreto n. 1313 del 2023 veniva dichiarata inammissibile l’istanza di accesso al fascicolo processuale di un soggetto terzo.
Alla pubblica udienza del 21 novembre 2024, in vista della quale le parti depositavano memorie, la causa passava in decisione.
DIRITTO
1. La presente controversia ha ad oggetto la sentenza di rigetto dell’originario ricorso, proposto dalla stessa società appellante avverso l’atto conclusivo dell’iter procedimentale avviato in data 15 novembre 2017 dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avverso alcune clausole dei contratti di mutuo indicizzati al franco svizzero di Barclays.
1.1 In particolare, nella comunicazione di avvio del procedimento, l’Autorità rappresentava alla Barclays Bank Plc che le clausole inserite nei contratti di mutuo fondiario indicizzato al Franco Svizzero (CHF) con tasso denominato “Libor”, in sé, in collegamento tra loro, nonché nel contesto dell’intero contratto, avrebbero potuto essere vessatorie ai sensi degli artt. 33, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto risultavano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale erano inserite.
1.2 All’esito della relativa istruttoria veniva adottato il provvedimento impugnato in prime cure,
Il Provvedimento ha ritenuto che le Clausole siano redatte con una “formulazione non chiara e trasparente”, integrando “una fattispecie di clausola contraria all’art. 35, comma 1, del Codice del Consumo” e ha disposto che Barclays pubblicasse un estratto del Provvedimento sulla homepage del proprio sito web “per venti giorni consecutivi”.
1.3 In specie, con contestazione riferita a tutte le Clausole, ne ha prospettato la violazione dell’art. 35 cod. cons. perché non esporrebbero “in modo trasparente il funzionamento concreto” dei “meccanismi della doppia indicizzazione: finanziaria e valutaria, del deposito fruttifero e di rivalutazione monetaria”, ciò che avrebbe determinato “la circostanza per la quale al momento della sottoscrizione del contratto il consumatore non viene reso edotto in merito ai rischi di interesse e di cambio nei quali può incorrere durante il rapporto contrattuale e in fase di conclusione, anticipata o entro i termini del medesimo, ed ai loro effetti sul piano di rimborso del debito”.
1.4 Il Provvedimento ha prospettato che le Clausole violerebbero l’art. 35 cod. cons. per i seguenti motivi.
In primo luogo, gli artt. 3-5 vecchia versione e artt. 4 e 4-bis nuova versione: le clausole relative ai “meccanismi della doppia indicizzazione” (finanziaria e valutaria) e al deposito fruttifero non indicano le operazioni aritmetiche alla base di questa duplice indicizzazione e relative al deposito fruttifero e non informano il cliente che il piano di ammortamento costruito sulla base del tasso iniziale è solo indicativo. Di conseguenza, il consumatore non è stato in condizione di comprendere e valutare le conseguenze economiche che derivano dalle clausole in questione (§ 48).
In secondo luogo, gli artt. 9 e 7 vecchia e nuova versione: la clausola relativa all’estinzione anticipata non indica le operazioni aritmetiche da eseguire, così che, di nuovo, il consumatore non è stato in grado di comprendere e valutare le conseguenze economiche. L’utilizzo della locuzione “capitale restituito” (con riferimento all’ipotesi di estinzione anticipata, totale o parziale, del mutuo) e di “debito residuo” (in relazione all’estinzione totale) era tale da creare confusione nei mutuatari/consumatori circa il calcolo da effettuare (§ 50).
In terzo luogo, agli artt. 8 e 7-bis vecchia e nuova versione: la clausola relativa alla conversione del Mutuo Indicizzato CHF in altro mutuo in euro non avrebbe posto il consumatore in grado di comprendere e valutare gli effetti che la stessa produce sul piano economico e di assumere le proprie decisioni con prudenza e in piena cognizione di causa (§ 52).
2. Dal punto di vista dell’inquadramento normativo, il potere esercitato dall’Autorità si compendia nell’art. 37 bis del c.d. codice del consumo, che individua la stessa quale autorità competente responsabile dell’applicazione della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori.
2.1 In particolare, l’Autorità dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari.
3. Nel caso di specie l’Autorità ha ritenuto le clausole predette violative del principio di cui all’art. 35 comma 1 del medesimo codice, amente del quale “Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile”.
L’art. 35 statuisce anche quanto segue: “2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all’articolo 37”.
3.1 In relazione alla possibile vessatorietà della clausola in base alla mancanza di chiarezza e comprensibilità, va richiamato l’art. 34 comma 2 del medesimo codice del consumo, a mente del quale “La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”. Ne discende che, a fronte della rilevanza delle clausole di indicizzazione in relazione alla determinazione della rata e quindi dell’importo dovuto (e quindi anche per una parte determinante per il consumatore dell’oggetto del contratto di mutuo e per la relativa adeguatezza del corrispettivo dovuto), la chiarezza e comprensibilità rilevano ai fini di valutazione della vessatorietà.
4. Invero, per ciò che rileva nella presente fattispecie, se per un verso l’art 35 (applicato dall’Autorità) ha un rimedio immediato (comma 2), per un altro verso il carattere vessatorio nel senso contestato ex art. 37 bis pare mancante in radice sotto il profilo della carenza dei presupposti di cui allo stesso art. 35.
4.1 Infatti, se la violazione del 35 potrebbe di per sé rilevare in termini di vessatorietà anche ai sensi del predetto art. 34 comma 2 (seppur non direttamente invocato ed applicato dall’Autorità), vanno sottolineati due elementi dirimenti: da un canto l’art. 35 ha un rimedio immediato e specifico (l’interpretazione orientata nei termini più favorevoli per il consumatore) distinto dalla sanzionabilità in termini di pura vessatorietà; da un altro e preminente canto, nel caso di specie non emerge alcuna mancanza di chiarezza tale da assurgere comunque alla contestata vessatorietà e non tutelabile tramite i rimedi specifici, dettati a partire dal 35 comma 2.
5. Invero, le clausole in contestazione erano chiare e comprensibili in relazione, sia all’effettivo meccanismo applicato, sia in relazione alla conseguente elevata aleatorietà per ciascuna delle due parti contrattuali, secondo un’immagine che richiama quella del pendolo. Infatti, a seconda dell’andamento degli indici presi a parametro, con particolare riferimento a quello valutario, nella specie il tasso variabile avrebbe comportato un sensibile mutamento dell’importo della rata, in favore ora dell’una ora dell’altra delle due parti del contratto di mutuo fondiario.
5.1 Pertanto, tale aleatorietà rileva ai fini dell’oggetto del presente giudizio, sagomato dal provvedimento incentrato sulla sola contestazione della chiarezza e la comprensibilità delle clausole – rese obiettivamente in modo adeguato con l’obiettivo di avvertire il consumatore medio che si appresta a sottoscrivere un rilevante contratto di mutuo fondiario -, mentre resta estranea all’oggetto del giudizio la questione dei limiti di ammissibilità di fondo di tali meccanismi e pattuizioni contrattuali che per la loro elevata complessità impongono un’attenta verifica del concreto atteggiarsi delle relazioni contrattuali.
Ma ciò fuoriesce dall’oggetto della contestazione posta a base del provvedimento finale e quindi dall’oggetto della presente controversia ( restando impregiudicati i risvolti civilistici dei singoli rapporti contrattuali che potrebbero, in relazione al profilo di rischio del cliente, anche escludere l’ammissibilità dell’offerta di uno strumento contrattuale siffatto ).
5.2 Non a caso, l’originaria contestazione, contenuta negli atti di avvio del procedimento aveva un oggetto duplice (vessatorietà ai sensi degli artt. 33, comma 1, e 35, comma 1, del Codice del Consumo, in quanto risultavano scarsamente intellegibili per il consumatore sia su un piano strettamente lessicale e grammaticale in merito al loro singolo contenuto, sia alla luce del contesto complessivo del contratto nel quale erano inserite).
Il provvedimento conclusivo, invece, si è limitato a contestare la violazione dell’art. 35 per mancanza di chiarezza e comprensibilità.
6. L’illegittimità di tale contestazione peraltro appare, in relazione alla carenza dei presupposti di cui all’art. 35 cit., evidente anche dalla formulazione generica e di stile di due delle tre voci di clausole censurate, attraverso una redazione priva di concretezza e specifica riferibilità alla singola clausola ed al singolo meccanismo, con una terminologia riutilizzabile in astratto per qualsiasi contestazione (cfr. in specie. la valutazione sub paragrafo 48 e quella sub paragrafo 52).
7. In dettaglio, vanno condivise le considerazioni poste a fondamento della giurisprudenza civile richiamata da parte appellante.
Non sussiste la scarsa chiarezza e comprensibilità del testo, sia in generale che in particolare.
7.1 In primo luogo, in quanto la valutazione dell’Autorità non tiene adeguatamente conto del fatto che il piano di ammortamento sia stato predisposto, al momento della sua conclusione, con l’indicazione puntuale dei criteri utilizzati; lo stesso non può pertanto dirsi ‘indicativo’ della scarsa chiarezza e comprensibilità della formulazione adottata.
In proposito, non incidono in alcun modo i conguagli semestrali, indicati con chiarezza e destinati ad operare a parte, mediante l’accredito o l’addebito sullo speciale deposito fruttifero, proprio in forza del carattere aleatorio del meccanismo operante e chiaramente descritto.
7.2 In secondo luogo, con riferimento ai meccanismi in contestazione sostanziale, il meccanismo di indicizzazione non appare oscuro; infatti, anche ad un soggetto non esperto in materia finanziaria e valutaria, quale il consumatore tutelato dalla disciplina applicata, è dato cogliere il significato sostanziale della previsione contrattuale, in base alle clausole stesse ed alla relativa formulazione, cioè di un mutuo a tasso variabile, determinato attraverso indici più aleatori, con un vantaggio che, a seconda dell’andamento specie valutario (soggetto a variazioni giornaliere nonché a valutazioni o svalutazioni, secondo nozioni ampiamente notorie anche per un semplice livello informativo medio di un consumatore che si appresta a stipulare un impegnativo contratto di mutuo), può andare all’una od all’altra parte del contratto.
7.3 In terzo luogo, se la complessità tecnica è evidente, è parimenti evidente la conseguente necessità di comprendere, resa possibile dalla chiarezza delle clausole indicative dei meccanismi e dei criteri utilizzati, il rischio assunto correlato ad un contratto palesemente aleatorio, a partire dal riferimento ad una valuta diversa, di un paese terzo, avente una propria gestione valutaria distinta da quella dell’euro.
7.4 In quarto luogo, la doverosa chiarezza delle condizioni economiche, così come richiesta anche dalla giurisprudenza europea, non può essere intesa nel senso di imporre alla Banca l’indicazione – per gli anni a venire o comunque nel lungo periodo – delle oscillazioni (o delle probabili oscillazioni) del tasso di interesse e del tasso di cambio, ciò in quanto sul piano giuridico il contratto in esame si connota per una evidente e chiara alea – che, come sopra già evidenziato, è bilaterale, in quanto posta a carico di entrambe le parti – oltre che pienamente valutabile dal consumatore, il quale, quando ha sottoscritto il contratto, era reso edotto del suo tenore della sua operatività.
7.5 In quinto luogo, sul piano economico, il mutare del quantum della rata si basa su variazioni che non dipendono dalla condotta del professionista, ma dagli andamenti macroeconomici del mercato, non prevedibili ex ante, neppure con la diligenza qualificata dell’operatore professionale; né qualsiasi redazione delle clausole avrebbe potuto prevedere l’evoluzione dell’andamento. Ciò che costituiva oggetto delle clausole, cioè il legame dell’indicizzazione a voci soggette a nota aletorietà quali il rapporto di cambio fra valute ben diverse, era invece chiaramente comprensibile, per come formulato al meglio delle possibilità prospettabili, proprio dal consumatore medio, che opta per un mutuo a tasso variabile con criteri di indicizzazione del tasso e quindi ella conseguente rata, all’evidenza aleatori, sia nel bene che nel male per l’uno contraente e viceversa.
7.6 Vanno condivise anche le conclusioni della giurisprudenza richiamata: le clausole analizzate, risultano chiare – da un punto di vista descrittivo e operativo – e non ambigue – atteso che non appare ipotizzabile attribuire alle stesse diversi significati, eventualmente contrastanti. Il consumatore medio, proprio in relazione alla tipologia di contratto non soggetto a quotidianità, era in grado di comprendere – da un punto di vista sostanziale – i rischi che, sul piano economico, si assumeva con la sottoscrizione del contratto, in quanto, così come espressamente indicato, con l’apprezzamento della valuta estera, rispetto alla valuta nazionale, poteva subire un aggravio dal punto di vista economico, ovvero un vantaggio a seconda dell’andamento dei cambi.
8. L’assenza dei presupposti di cui all’art. 35 emerge dall’insostenibilità degli ulteriori elementi addotti.
8.1 In particolare, l’inserimento diretto nel testo del contratto della formula matematica, vero e proprio perno della contestazione dell’Autorità, lungi dall’aggiungere qualcosa in termini di comprensibilità in favore del consumatore medio, ne avrebbe semmai minato la piana lettura del meccanismo come esplicato nelle clausole ( con rinvio ad una formula matematica leggibile solo da esperti in matematica finanziaria ).
8.2 Peraltro, va parimenti condivisa la considerazione di parte appellante nel senso che tutta l documentazione direttamente allegata al testo del contratto faccia parte integrante del contratto stesso, anche in termini di elementi da prendere in considerazione al fine della valutazione della comprensibilità e chiarezza della pattuizione in discussione.
In proposito, la chiarezza e la comprensibilità della clausola devono essere esaminate alla luce dell’insieme degli elementi di fatto rilevanti, tra cui la pubblicità e l’informazione fornite dal mutuante nell’ambito della negoziazione di un contratto di mutuo.
La normativa di settore imponeva alla odierna appellante di mettere a disposizione dei clienti fogli informativi e di predisporre un documento di sintesi che riproduce lo schema di foglio informativo ed è unito al contratto.
Pertanto, altrimenti opinando si perderebbe anche il senso della stessa necessità di tali ulteriori elementi informativi se poi non dovessero essere presi in considerazione.
Peraltro nella specie le stesse clausole erano – in relazione all’indubbia complessità del contratto posto in essere – chiare sia nel meccanismo operativo che negli effetti di estrema alea.
9. La stessa giurisprudenza europea, non a caso evocata da tutte le parti, evidenzia due concetti di fondo, rilevanti anche nella specie e che determinano la conclusione qui esposta.
9.1 In primo luogo, le clausole contrattuali scritte devono essere «sempre» redatte in modo chiaro e comprensibile. Come la Corte ha già dichiarato, il requisito di trasparenza che figura nella prima disposizione della direttiva ha la stessa portata di quello previsto dalla seconda (cfr. ad es., sentenza del 30 aprile 2014, Kásler e Káslerné Rábai, C-26/13).
9.2 In secondo luogo, il suddetto requisito di trasparenza deve essere inteso nel senso che impone non solo che la clausola in questione sia intelligibile per il consumatore su un piano grammaticale, ma anche che tale consumatore sia posto in grado di valutare, sulla base di criteri precisi e intelligibili, le conseguenze economiche che gliene derivano (v., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2015, Bucura, C-348/14).
Orbene, nel caso di specie le clausole erano chiare, sia nelle modalità di operatività del meccanismo di indicizzazione, sia negli effetti di evidente aleatorietà in favore dell’uno o dell’altro contraente.
Nulla quindi che incida sulla chiarezza e comprensibilità, oggetto della contestazione errata dell’Autorità, ma piuttosto oggetto di una possibile valutazione circa la ammissibilità di tali meccanismo per mutui da stipulare da parte di normali consumatori; peraltro, come già evidenziato, tale ultimo elemento fuoriesce dall’oggetto della contestazione finale dell’autorità e, conseguentemente, dall’oggetto del presente giudizio.
10. Le clausole erano chiare nei propri effetti, ciò che non era noto era il risultato, ma nel senso della aleatorietà, non della mancanza di chiarezza dei meccanismi. Al mutuatario (ma anche al mutuante) erano ignoti, al momento della stipulazione del mutuo, sia l’importo complessivo che sarà tenuto a restituire, sia quello delle singole rate, giacchè, per la determinazione di questi elementi, si sarebbe dovuto attendere di conoscere il tasso di cambio, tra la divisa domestica e quella estera, corrente al giorno della scadenza della rata o dell’eventuale estinzione anticipata del finanziamento. Mediante la pattuizione in parola, insomma, le parti hanno finito per dare luogo alla medesima situazione che si sarebbe avuta là dove il mutuo fosse stato rilasciato, e dovesse essere rimborsato, direttamente nella moneta straniera. Ma ciò fa parte della chiara aleatorietà, non certo della incomprensibilità del meccanismo.
11. Anche la presenza del notaio non appare correttamente valutata dalla sentenza impugnata.
Va condivisa la considerazione per cui, al pari dei fogli informativi allegati, in astratto la presenza di un notaio (cui è demandato il compito di garantire che il contratto di mutuo sia conforme alla volontà delle parti, che ha accertato) ben poteva agevolare la piena comprensione di clausole e meccanismi di per sé già chiari, rispetto all’evidente aleatorietà degli effetti. Invero, un consumatore medio chiamato a stipulare un contratto all’evidenza rilevante per la propria vita, quale un mutuo fondiario, non può che approfittare della stipula attraverso un pubblico ufficiale esperto della stipula di tali contratti al fine di chiedere eventuali delucidazioni. Va pertanto esclusa la irrilevanza ritenuta sul punto dal Tar.
12. Con riguardo al piano di ammortamento, lo stesso lungi dall’essere meramente indicativo, rimane sempre lo stesso, non mutando nel tempo, in quanto l’importo e la composizione in termini di capitale e interessi delle rate che il cliente rimborsa mensilmente seguono effettivamente il piano di ammortamento stabilito nel contratto, fermo restando il meccanismo dei conguagli semestrali reso necessario dalla natura indicizzata del mutuo. Proprio a cagione del carattere e della natura del mutuo in oggetto, il piano non avrebbe potuto essere predisposto in maniera differente, dato che esso era predisposto e fornito al mutuatario in sede di conclusione del contratto, cioè in un momento in cui nessuna delle parti (sia la banca che il consumatore) poteva prevedere come si sarebbero evoluti in futuro i parametri cui erano legati i meccanismi di indicizzazione.
La chiara e comprensibile esistenza della doppia indicizzazione del mutuo (al cambio CHF/EUR e al LIBOR), evidenziata nella documentazione contrattuale, comportava necessariamente l’esigenza dei periodici conguagli in funzione, appunto, dell’andamento concreto del cambio CHF/EUR e del LIBOR, secondo un meccanismo parimenti chiaramente descritto nel contratto.
13. Va condivisa la giurisprudenza (cfr. ad es. Cass. 22 febbraio 2021, n. 4659, Corte giust. UE 3 dicembre 2015, causa C-312/14) secondo cui la clausola di indicizzazione alla valuta straniera è assimilabile solo finanziariamente, ma non giuridicamente, a meccanismi del tipo qualificabile come “domestic currency swap”, provvedendo la stessa soltanto a veicolare nel contratto un congegno di adeguamento della prestazione pecuniaria dovuta dall’utilizzatore. E tale valutazione esclude, anche su tale versante, la contestata mancanza di chiarezza e comprensibilità.
14. Per le ragioni esposte l’appello va accolto e, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado ed annullato il provvedimento impugnato.
15. Le spese di lite del doppio grado di giudizio, vista la peculiarità della causa e la novità delle questioni trattate, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese del doppio grado di giudizio compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi’, Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
L’ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
Davide Ponte | Giancarlo Montedoro | |
IL SEGRETARIO