Cass. civ., sez. V, 19 marzo 2025, n. 7391
Massima
In tema di accesso sull’energia elettrica, l’omessa trasmissione delle comunicazioni mensili dei consumi da parte del contribuente non comporta la decadenza dal diritto all’aliquota agevolata prevista dall’art. 3-bis, comma 4, del d.l. n. 16/2012, attesa la natura meramente formale di tale adempimento, che non incide sull’effettiva possibilità dell’Amministrazione finanziaria di verificare la sussistenza dei presupposti sostanziali per l’agevolazione mediante i dati contenuti nella dichiarazione annuale. La comunicazione mensile non integra, pertanto, un presupposto sostanziale, né la sua omissione è sanzionata con la perdita del beneficio fiscale.
Commento
- La questione di diritto: adempimento formale e decadenza
Con l’ordinanza n. 7391/2025 la Corte di Cassazione, Sez. V Civile, torna a pronunciarsi in tema di accesso all’energia elettrica, affrontando il rapporto tra l’adempimento formale di comunicazione mensile dei consumi e il diritto sostanziale del contribuente a fruire dell’aliquota agevolata.
Il cuore della decisione risiede nella riaffermazione del principio secondo cui l’omessa trasmissione delle comunicazioni mensili di cui all’art. 3-bis, comma 4, del DL n. 16/2012 non determina decadenza dal beneficio fiscalemodulo di adempimento , trattandosi di adempimento meramente formale, la cui funzione è strumentale e non costitutiva del diritto all’agevolazione.
Tale ricostruzione è coerente con l’indirizzo già consolidato nella giurisprudenza della Corte (v. Cass. civ., Sez. V, 15 luglio 2020, n. 14983; Cass. civ., 27 aprile 2023, n. 11081; Cass. civ., 19 dicembre 2024, n. 33284), secondo cui l’obbligo dichiarativo mensile assume rilevanza solo sotto il profilo della tempestività e completezza informativa, ma non integra un presupposto sostanziale del beneficio tributario .
- Il profilo sistematico: effettività del controllo e ruolo della dichiarazione annuale
costi annualipunto dichiarazione annualeSecondo la Corte, le dichiarazioni annuali costituiscono il perno dell’attività di controllo dell’Amministrazione, rendendo superflua – ai fini dell’accertamento della spettanza dell’agevolazione – la verifica puntuale dei dati mensili. La dichiarazione annuale assolve, quindi, alla funzione di consentire un adeguato controllo fiscale exL.( TUAex art. 53 D.Lgs. n. N. 504/1995 (TUA), senza che l’assenza delle comunicazioni mensili possa invalidare o neutralizzare il diritto sostanziale.
Questa impostazione trova conferma anche nella dottrina prevalente, che riconosce una distinzione netta tra obblighi formali e presupposti sostanziali nel diritto tributario, soprattutto in ambito di fiscalità dell’energia e delle accise (cfr. Falsitta , Manuale di diritto tributario , Parte speciale, UTET, 2021, p. 684 ss.; Franzoni , Le accise ei tributi armonizzati , Giappichelli, 2020, p. 233 ss.).
- L’influsso del diritto dell’Unione: il principio di proporzionalità
Particolarmente significativa è l’apertura al diritto unionale, laddove la Corte richiama espressamente il principio di proporzionalità , evocando la giurisprudenza della Corte di Giustizia (Corte giust., causa C-68/18, punto 56), secondo cui le sanzioni nazionali non devono eccedere quanto necessario per il raggiungimento dell’obiettivo fiscale perseguito.
Si conferma così un orientamento sempre più sensibile a una lettura garantista e sistemica del diritto tributario , in cui il formalismo non può tradursi in un automatismo sanzionatorio o in un’irragionevole perdita del diritto soggettivo all’agevolazione.
- Osservazioni sul piano processuale
Sul versante processuale, la Corte rigetta le censure ulteriori sollevate dalla società contribuente, in particolare:
- la dedotta inammissibilità dell’appello per novità della domanda , ritenendo che le eccezioni sulla quantificazione dei consumi costituiscano mere difese e non mutamento della causa petendi;
- la doglianza sulla mancata motivazione dell’atto impugnato in relazione alle osservazioni del contributore , ribadendo un principio consolidato: l’obbligo previsto dall’art. 12, comma 7, della L.n. 212/2000 riguarda la valutazione delle osservazioni, ma non implica un obbligo motivazionale specifico nell’atto impositivo (cfr. Cass. civ., Sez. V, 31 marzo 2017, n. 8378; Cass. civ., 7 maggio 2024, n. 12343).
- Conclusioni
L’ordinanza si colloca nel solco di una giurisprudenza matura, orientata a limitare l’effetto decadenziale di violazioni meramente formali, in ossequio a principi di effettività, proporzionalità e tutela del legittimo affidamento.
Essa si presta a essere valorizzata in sede contenziosa per contrastare pratiche accertative formalistiche e per promuovere un’interpretazione funzionale delle norme tributarie in materia di accise.
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