Cass. civ., sez. Io, ord. 19 marzo 2025, n. 7386
Massima
In tema di azione revocatoria ordinaria, la sentenza d’appello che conferma integralmente la decisione di primo grado è sottratta al sindacato della Corte di cassazione per omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5, cpc, oltre ricorra la cd doppia conforme. Non è ammissibile la sovrapposizione generica di vizi eterogenei (error in iudicando e vizi motivazionali) all’interno di un unico motivo. È inoltre configurabile responsabilità aggravata per abuso del processo quando il ricorso venga proposto nonostante una proposta di definizione ex art. 380-bis cpc successivamente confermata.
Commento
1. Premessa
Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione interviene su un giudizio in materia di azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cc , confermando la pronuncia di merito che aveva dichiarato l’inefficacia, nei confronti del creditore, di un conferimento di ramo d’azienda tra società del medesimo gruppo, ritenuto pregiudizievole per la garanzia patrimoniale del creditore.
La Corte, pur non entrando nel merito della doglianza, dichiara inammissibile il ricorso per carenza dei requisiti di ammissibilità formale e per abuso del processo , rilevando, altresì, la sussistenza di una “doppia conforme” che impedisce l’accesso al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cpp
2. La doppia conforme ei limiti al sindacato di legittimità ex art. 360, n. 5 cpc
Secondo un orientamento giurisprudenziale consolidato (Cass. n. 5436/2024; Cass. n. 26934/2023; Cass., SU, n. 8053/2014), la Corte di cassazione non può sindacare l’omesso esame di fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, n. 5 cpc, qualora vi sia identità sostanziale delle motivazioni tra primo e secondo grado .
È la cd doppia conforme in fatto , che opera quale filtro alla possibilità di denunciare errori motivazionali.
Il ricorrente, per superare tale sbarramento, è tenuto a indicare specificamente le divergenze tra le due decisioni , onere ritenuto nella specie completamente inosservato.
3. Cumulazione eterogenea di censura e inammissibilità del motivo unico
L’unico motivo articolato dalla ricorrente è stato ritenuto inammissibile per violazione del principio di specificità (art. 366, n. 4, cpc) , in quanto commistione generica di vizi eterogenei , riferibili sia al n. 3 che al n. 5 dell’art. 360 cpc, senza chiara distinzione tra errores in iudicando e vizi motivazionali.
Secondo la giurisprudenza, tale tecnica redazionale impone un onere eccessivo al giudice di legittimità , che non può farsi carico di separare e riqualificare le doglianze per ricondurle alle categorie corrette (Cass. n. 4979/2024; Cass. n. 30878/2023; Cass., SU, n. 9100/2015).
La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge va dedotto mediante la puntuale indicazione delle norme violate e l’esplicito confronto tra il loro contenuto precettivo e le affermazioni della sentenza impugnata , secondo la griglia dettata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 23745/2020.
4. Revocatoria e onere della prova: applicazione dell’art. 2697 cc
In punto di diritto sostanziale, il Collegio condivide la motivazione della corte territoriale che aveva ritenuto sussistenti tutti i requisiti della revocatoria ordinaria:
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credito anteriore ;
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eventus Damni , consistente nella perdita di un ramo aziendale di rilievo da parte del debitore;
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consilium fraudis , presunto dalla consapevolezza del pregiudizio, trattandosi di atto dispositivo a favore di società del medesimo gruppo.
La Corte evidenzia che non ricorre un vizio nella ripartizione dell’onere della prova , ma semmai un dissenso sulla valutazione del materiale probatorio, non sindacabile in sede di legittimità se non sotto il ristretto profilo dell’omesso esame di fatto decisivo, qui non configurabile (cfr. Cass. n. 9021/2023; Cass. n. 11963/2022).
5.Art. 380-bis cpc e responsabilità aggravata per abuso del processo
Particolarmente rilevante è la parte in cui la Corte applica l’art. 96, commi 3 e 4, cpc (introdotti dalla riforma Cartabia), sanzionando il ricorrente con responsabilità aggravata per aver insistito nel ricorso nonostante la proposta di inammissibilità formulata ai sensi dell’art. 380-bis, comma 1, cpc , poi confermata.
.Secondo l’interpretazione offerta da Cass., SU, n. 28540/2023 e Cass., SU, n. 36069/2023, la mancata adesione alla costituzione di proposta presunzione legale di abuso del processo , idonea a fondare una condanna al pagamento in favore della parte controricorrente e della Cassa delle ammende, per importi determinabili equitativamente.
6. Conclusioni
L’ordinanza n. 7386/2025 offre spunti rilevanti sia sul piano processuale , in ordine alla redazione dei motivi di ricorso e all’applicazione del principio di autosufficienza, sia su quello sostanziale , in merito alla disciplina dell’azione revocatoria nei casi di atti dispositivi tra società collegate.
La pronuncia si segnala inoltre per il rilievo attribuito alla nuova disciplina sull’abuso del processo e alla sua funzione defattiva, quale strumento per contenere il contenuto infondato in sede di legittimità.
Essa si presta a essere assunta come precedente utile per delineare i limiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità del ricorso per cassazione dopo la riforma Cartabia, in un quadro sempre più stringente di responsabilità della parte ricorrente.