Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2025, n. 7389
Massima
In tema di cessione di azienda, la fideiussione prestata dalla cedente non si trasferisce automaticamente alla cessionaria ai sensi dell’art. 2558 cc, trattandosi di contratto unilaterale privo di prestazioni corrispettive. La successione nei rapporti obbligatori accessori al ramo ceduto può operare solo se espressamente pattuita. Il difetto di legittimazione ad causam può essere rilevato d’ufficio quando costituisce questione già introdotta in giudizio dalle parti.
Commento
1. Premessa: la questione sostanziale e processuale
Con l’ordinanza n. 7389/2025, la Corte di Cassazione, Sez. I Civile, affronta un tema ricorrente e di rilievo sistematico in materia di successione nei rapporti contrattuali a seguito di cessione d’azienda , con particolare riferimento alla non trasferibilità automatica della fideiussione in forza dell’art. 2558 cc
Il caso trae origine da un’azione monitoria promossa da una banca sulla base di una fideiussione rilasciata da una società poi conferente un ramo d’azienda, con pretesa di subentro automatico della società conferitaria (Costruzioni GDL srl). La Corte d’appello di Napoli, riformando la sentenza di primo grado, ha negato la legittimazione della banca, affermando la natura unilaterale della fideiussione e l’inapplicabilità dell’art. 2558 cc
2. La fideiussione come contratto unilaterale e la portata dell’art. 2558 cc
La Cassazione conferma che la fideiussione non rientra tra i contratti suscettibili di successione automatica ex art. 2558 cc , in quanto non è un contratto a prestazioni corrispettive , ma un negozio unilaterale e gratuito. Questo principio è saldamente ancorato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. I, 15 ottobre 2012, n. 17641; Sez. II, 13 febbraio 2009, n. 3525; Sez. III, 19 dicembre 1987, n. 9468), secondo cui l’unico obbligato è il fideiussore, senza reciprocità sinallagmatica.
Dottrina e giurisprudenza convergono nel ritenere che l’art. 2558 cc si applica ai rapporti contrattuali bilaterali ancora in corso di esecuzione , e non si estende né ai contratti unilaterali , né ai rapporti già integralmente eseguiti (v. Rescigno , Successione nei contratti in caso di cessione d’azienda , in Riv. dir. civ. , 1995, I, p. 501 ss.; Baralis , La successione nei rapporti contrattuali , Giappichelli, 2010, p. 89 ss.).
In particolare, la pronuncia valorizza l’indirizzo inaugurato da Cass. civ., sez. II, 3 gennaio 2020, n. 15, secondo cui la corrispettività deve riguardare l’assetto originario e strutturale del contratto , e non può essere desunta ex post sulla base di prestazioni accessorie o riflessi economici a favore del garante.
3. Legittimazione ad causam, titolarità del rapporto e poteri officiosi del giudice
In via processuale, la Corte respinge la censura della banca ricorrente circa la pretesa inammissibilità dell’eccezione sollevata dalla controparte , chiarendo che il difetto di legittimazione attiva o passiva – quando desumibile da fatti dedotti in giudizio – può essere rilevato anche d’ufficio (Cass. civ., Sez. III, 16 ottobre 2024, n. 26913).
La distinzione tra legittimazione ad causam e titolarità del rapporto sostanziale viene così mantenuta, ma nella concreta dinamica processuale l’accertamento sulla prima può essere oggetto di statuizione ogniqualvolta la questione sia stata compiutamente introdotta nel processo. L’approccio è coerente con quanto affermato anche in Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2015, n. 22848.
4. Limiti del vizio di omesso esame di fatto decisivo
La Corte rigetta anche la doglianza di omesso esame ex art. 360, n. 5, cpc, riaffermando i limiti applicativi della norma nella formulazione post-riforma del DL n. 83/2012. In particolare, ribadisce che l’omessa valutazione di documenti o elementi istruttori non equivale a mancata considerazione di fatti storici (Cass. SS.UU. 8053/2014; Cass. Sez. VI-I, 6 settembre 2019, n. 22397), se l’accadimento storico (es. trasferimento d’azienda) è comunque considerato nel percorso motivazionale del giudice.
Si conferma, quindi, un’interpretazione restrittiva del vizio motivazionale , coerente con la funzione nomofilattica del giudizio di legittimità, che non consente di censurare valutazioni di merito camuffate da violazione processuale.
5. Considerazioni conclusive
L’ordinanza n. 7389/2025 rappresenta un importante chiarimento sistematico in ordine alla non automatica successione nei contratti di garanzia, riaffermando i presupposti soggettivi e oggettivi per l’operatività dell’art. 2558 cc La sentenza tutela l’autonomia negoziale e l’assetto tipologico dei contratti, impedendo interpretazioni estensive che stravolgano la funzione dei contratti unilaterali nel contesto della circolazione d’impresa.
Nel contempo, la pronuncia esprime una posizione rigorosa sul piano processuale , richiamando l’esigenza di rispetto dei confini tra legittimazione, titolarità sostanziale e poteri officiosi del giudice, offrendo agli operatori del diritto un riferimento importante per l’impostazione di strategie processuali e ricostruttive.