Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2025, n. 7388
Massima
In tema di fideiussione, la violazione dell’art. 1956 cc, in assenza di specifica allegazione e prova dei fatti costitutivi, non comporta nullità del contratto ma al più la liberazione del fideiussore, e non può essere rilevata d’ufficio in difetto di allegazioni tempestive. Parimenti, la nullità delle clausole per violazione della normativa antitrust è rilevabile solo se i relativi presupposti fattuali siano stati compiutamente dedotti e provati nel giudizio di merito. In sede di legittimità, non è ammesso un riesame delle risultanze istruttorie.
Commento
- Il contesto della controversia
La decisione in esame riguarda una complessa opposizione al decreto ingiuntivo proposto da una banca nei confronti di soggetti obbligati in qualità di fideiussori. In appello, i garanti avevano ottenuto il riconoscimento della natura fideiussoria dell’impegno assunto, ma erano rimasti soccombenti su tutte le ulteriori doglianze, tra cui:
- la presunta concessione abusiva di credito ;
- la violazione dell’art. 1956 cc per mancata informativa ai garanti;
- la nullità delle clausole fideiussorie per contrasto con la normativa antitrust (in particolare, con le disposizioni della Banca d’Italia e dell’AGCM);
- l’ usuraietà dei tassi applicati al rapporto garantito.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso, affrontando numerosi profili sostanziali e processuali che meritano attenta analisi.
- La violazione dell’art. 1956 cc: nullità o mera liberazione del fideiussore?
Una delle questioni centrali è l’invocata nullità del contratto per violazione dell’art. 1956 cc, norma che impone al creditore di non aggravare la posizione del fideiussore concedendo credito al debitore principale in condizioni tali da rendere il rimborso incerto, senza il consenso del garante .
La Cassazione ribadisce che tale violazione non integra una causa di nullità , ma costituisce motivo di liberazione del fideiussore ex lege , a condizione che vi sia la prova della condotta colposa del creditore e del pregiudizio arrecato al garante . Tale orientamento è conforme a una linea consolidata (cfr. Cass. civ., Sez. III, 16 novembre 2010, n. 23090; Sez. I, 25 marzo 2003, n. 4401) e trova fondamento nella natura non imperativa ma dispositiva dell’art. 1956 cc
Dottrina e giurisprudenza condividono tale lettura, ritenendo che il rimedio previsto sia la liberazione dall’obbligazione fideiussoria , e non l’invalidità genetica del negozio (v. Gazzoni , Manuale di diritto privato , 2021, p. 1188 ss.; Capozzi , Il contratto , II, 2022, p. 503 ss.).
- Clausole anticorrenziali e nullità ex lege antitrust
Altro punto critico riguarda la validità delle clausole contrattuali (a prima richiesta, rinuncia ai termini ex art. 1957 cc, ecc.), ritenute dai garanti nulle per contrasto con la normativa antitrust , sulla scorta di orientamenti dell’Autorità Garante e della Banca d’Italia (v. Provv. Banca d’Italia n. 55 del 2005).
La Corte richiama il principio, affermato dalle SS.UU. 26242 e 26243/2014, secondo cui la nullità di protezione può essere rilevata d’ufficio , ma solo a condizione che i fatti costitutivi siano stati tempestivamente allegati e provati .
Nel caso di specie, la deduzione ricorsuale è ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza , in quanto non risulta né illustrare le clausole incriminate né dimostrata la loro identità con quelle oggetto del provvedimento antitrust. Viene così confermato che il giudice non può supplire all’inerzia probatoria della parte e che la rilevabilità officiosa della nullità è limitata alla valutazione in iure dei fatti già acquisiti al processo (cfr. Cass. civ., Sez. III, 9 giugno 2021, n. 16070; Trimarchi , Contratti e concorrenza , Giuffrè, 2016, p. 274 ss.).
- Principio di autosufficienza e limiti del sindacato in cassazione
L’ordinanza dedica ampio spazio alla tecnica redazionale del ricorso per cassazione , stigmatizzando più volte l’ inidoneità dei motivi per mancanza di specificità, autosufficienza e confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata .
In particolare, viene ribadito che:
- i fatti rilevanti ai fini della nullità o della violazione dell’art. 1956 cc devono essere compiutamente dedotti e provati nei gradi di merito ;
- la Corte di Cassazione non è terzo grado di merito, ma giudice di legittimità deputato al controllo dell’applicazione del diritto (Cass. SS.UU. 8053/2014);
- la richiesta di rivalutazione delle prove è inammissibile in sede di legittimità.
Questi rilievi si collocano nel quadro di un’interpretazione rigorosa del giudizio di cassazione come sede di nomofilachia , e non di riesame della fondatezza delle pretese (v. Luiso , Diritto processuale civile , V, Il giudizio di cassazione, 2022).
- Considerazioni conclusive
La sentenza n. 7388/2025 della Cassazione si segnala per la sua funzione di riequilibrio sistematico tra diritti del fideiussore, limiti della rilevabilità officiosa della nullità e garanzie formali del processo civile . Essa consolida una linea interpretativa che distingue con nettezza:
- tra invalidità genetica ed effetti liberatori successivi del contratto;
- tra nullità strutturali e vizi funzionali soggetti a onere di allegazione;
- tra contenuto oggettivo del contratto e presunzioni di illiceità basate su atti amministrativi o generali.
La pronuncia si presta a essere utilizzata come riferimento per la difesa sia delle banche sia dei fideiussori, in particolare per tracciare con chiarezza i limiti dell’art. 1956 cc, il regime delle nullità speciali in ambito bancario, e le regole processuali sull’onere della prova e sull’ammissibilità dei ricorsi .