Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2025, n. 7385
Massima
In tema di fideiussione omnibus, l’eccezione di nullità parziale per violazione della normativa antitrust può essere proposta anche per la prima volta in appello, ma il giudice non può rilevarla d’ufficio né valutarla se mancano allegazioni e dimostrare tempestive dei fatti costitutivi della nullità. Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005 non ha valore normativo e non può essere acquisito d’ufficio. L’erronea valutazione delle prove non configura violazione dell’art. 115 cpc, ma rientra nell’apprezzamento riservato al giudice di merito.
Commento
1. Il contesto della decisione
L’ordinanza n. 7385/2025 si colloca nel solco della giurisprudenza più recente relativa alla validità delle fideiussioni bancarie omnibus predisposte secondo lo schema ABI, oggetto di accertamento da parte della Banca d’Italia con il provvedimento n. 55 del 2005 per violazione della normativa antitrust.
I ricorrenti avevano proposto in appello – e poi ribadito in Cassazione – l’eccezione di nullità delle clausole fideiussorie , invocando la giurisprudenza di legittimità (Cass., SU, n. 41994/2021), che riconosce la nullità parziale delle fideiussioni nella misura in cui riproducano clausole anticoncorrenziali. La Cassazione, tuttavia, respinge il ricorso per molteplici ragioni di ordine processuale e probatorio, offrendo un’interpretazione rigorosa delle condizioni per la rilevabilità e l’accertamento della nullità.
2. L’eccezione di nullità e la giurisprudenza antitrust: tra proponibilità e prova
La Corte riconosce in linea di principio che l’eccezione di nullità per violazione della normativa antitrust è rilevabile anche d’ufficio in ogni grado del giudizio , trattandosi di nullità strutturale del contratto (Cass., SU, n. 26242/2014). Tuttavia, chiarisce che la rilevabilità presuppone la piena allegazione dei fatti costitutivi sin dal primo grado.
Il giudice di appello non può supplire all’inerzia della parte nell’allegare e provare tempestivamente:
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la compresenza delle tre clausole tipiche del modello ABI (clausola di reviviscenza, rinuncia ai termini di cui all’art. 1957 cc, pagamento a prima richiesta);
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la data di consegna della fideiussione (nel caso, aprile 2011, ben oltre il periodo 2002-2005 oggetto dell’indagine della Banca d’Italia);
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l’ esatta corrispondenza tra le clausole contrattuali e quelle censurate;
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l’ eventuale persistenza dell’intesa anticoncorrenziale oltre i dati del provvedimento amministrativo.
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005, infatti, non ha valore normativo , ma è un atto amministrativo sanzionatorio , e in quanto tale deve essere prodotto come prova documentale da parte interessata, soggiacendo al regime dell’art. 345 cpc (come riformato dal DL n. 83/2012, conv. L. n. 134/2012).
3.Art. 345 cpc e limiti alla produzione documentale in appello
La Corte richiama la propria consolidata giurisprudenza (Cass. n. 29506/2023; Cass. n. 16289/2024), secondo cui la nuova disciplina dell’art. 345, comma 3, cpc impedisce la produzione in appello di documenti nuovi salvi che la parte mostri di non aver potuto produrli nel primo grado per causa a sé non imputabile .
La produzione del provvedimento della Banca d’Italia in appello era dunque inammissibile , essendo mancata ogni accusa sull’impossibilità di produrlo in precedenza. Né è possibile aggirare il divieto invocando il principio “iura novit curia” , che – precisa la Corte – non si estende agli atti amministrativi , poiché non rientrano tra le fonti di diritto oggettivo.
4. La prova della nullità parziale: distribuzione dell’onere
In applicazione dell’art. 1419 cc, la Corte ribadisce che la nullità parziale delle clausole non determina automaticamente l’invalidità dell’intero contratto , a meno che il fideiussore non dimostri la volontà di non stipulare in assenza di quelle clausole (Cass. n. 18794/2023; Cass. n. 30383/2024).
La prova dell’interdipendenza tra clausola nulla e contratto nel suo complesso incombe sulla parte interessata e non può essere rilevata d’ufficio. È questo il principio di “conservazione del contratto” che regola la nullità parziale nel nostro ordinamento.
5.Art. 115 cpc e attività valutativa del giudice di merito
La Corte esclude recisamente che la valutazione delle prove da parte del giudice di merito possa integrare la violazione dell’art. 115 cpc, salvo che il giudice abbia fondato la decisione su prove non dedotte dalle parti , o disposte ultra petita.
L’attribuzione di maggiore forza probatoria ad alcune fonti di prova rispetto ad altre è attività tipicamente discrezionale , insindacabile in sede di legittimità (Cass., SU, n. 20867/2020; Cass. n. 5375/2024).
6. Responsabilità aggravata e abuso del processo
La Corte, definendo il ricorso in conformità alla proposta ex art. 380-bis cpc, condanna i ricorrenti al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 96, comma 4, cpc
In ciò si conferma l’orientamento consolidato che configura l’insistenza nel ricorso, a fronte di una proposta di rigetto poi confermata, come abuso del processo (Cass., SU, n. 28540/2023; Cass., SU, n. 36069/2023).
7. Conclusioni
La pronuncia nel commento è rilevante sotto più profili:
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conferma il rigore formale e sostanziale richiesto per l’eccezione di nullità delle fideiussioni omnibus in chiave antitrust;
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delimita la portata applicativa delle Sezioni Unite n. 41994/2021 , richiedendo piena allegazione e prova della persistenza dell’intesa anticoncorrenziale e della compresenza delle clausole censurate;
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chiarisce i limiti della rilevabilità ufficiale della nullità e la necessità di produzione documentale nei termini di legge ;
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rafforza il principio della non sindacabilità delle valutazioni probatorie del giudice di merito in sede di legittimità;
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ribadisce l’operatività dell’art . 96 cpc per responsabilità aggravata in caso di ricorsi manifestamente infondati.
Una sentenza che segna, quindi, un importante punto fermo nell’evoluzione giurisprudenziale sull’applicazione dell’antitrust alle garanzie fideiussorie bancarie.