Cass. civ., sez. I, 19 marzo 2025, n. 7384
Massima
In tema di mutuo bancario, la penale per estinzione anticipata non rileva ai fini della verifica dell’usurarietà del contratto, non costituendo una remunerazione connessa all’erogazione del credito, bensì un corrispettivo per lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale. Essa non può essere sommata agli interessi corrispettivi o moratori per il calcolo del TEG. La clausola relativa al conto penale è meritevole di tutela e non soggetta a riduzione ex art. 1384 cc se non dimostrata l’eccessività in rapporto all’interesse del creditore.
Commento
1. Il contesto della controversia
La pronuncia in esame trae origine da un ricorso promosso da una cooperativa agricola contro l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano, che aveva dichiarato inammissibile l’appello ex art. 348-bis cpc e confermata la sentenza del Tribunale di primo grado. Oggetto del giudizio era la richiesta di nullità del contratto di mutuo fondiario per usura e, in subordine, la riduzione della penale di estinzione anticipata ex art. 1384 cc
La Corte di Cassazione respinge il ricorso in tutte le sue articolazioni, con una motivazione rigorosa e sistematica che tocca i temi della penale anticipati nei contratti di mutuo , della configurazione della soglia usuraria , e della valutazione di meritevolezza e proporzionalità delle clausole penali .
2. La penale per estinzione anticipata e la verifica dell’usura
La Corte ribadisce un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 7352/2022; Cass. n. 23866/2022; Cass. n. 18497/2024; Cass. n. 27139/2024): la penale di estinzione anticipata del mutuo non va inclusa nel calcolo del TEG ai fini della verifica dell’usura .
Secondo il Collegio, tale penale non rappresenta una remunerazione collegata all’erogazione del credito , ma un corrispettivo pattuito per lo scioglimento anticipato del vincolo contrattuale , finalizzato a compensare la banca per il venir meno del vantaggio economico previsto in termini di durata. Essa non rientra quindi tra i “costi connessi” di cui all’art. 644 cp e all’art. 2 della L. 108/1996.
La decisione richiama inoltre il principio di simmetria tra le voci di costo del credito, secondo cui non è possibile cumulare interessi moratori e corrispettivi né, a maggior ragione, aggiungere a questi la penale di estinzione, che ha natura e funzione autonoma (Cass., SU, n. 16303/2018).
3. Clausola penale e riduzione ex art. 1384 cc
La Corte rigetta anche la domanda subordinata di riduzione equitativa della penale, chiarendo due punti fondamentali:
-
la clausola in questione non ha natura risarcitoria per inadempimento , ma costituisce una regolamentazione pattizia del recesso anticipato , legittima nel quadro dell’autonomia contrattuale (art. 1322 cc);
-
la riduzione ex art. 1384 cc può essere spedito solo se l’importo convenuto risulta eccessivo rispetto all’interesse del creditore all’adempimento, e non in base all’effetto che la penale produce sul patrimonio del debitore.
È dunque onere del debitore dimostrare l’ eccessività sproporzionata della penale rispetto all’interesse del mutuante, onere ritenuto qui del tutto insoddisfatto. La Corte richiama giurisprudenza consolidata: Cass. N. 7835/2006; Cass. N. 10626/2007; Cass. N. 17731/2015; Cass. N. 19492/2023; Cass. N. 14706/2024.
4. Sulla CTU e l’insindacabilità in cassazione
I ricorrenti lamentavano anche il diniego di consulenza tecnica d’ufficio , ma la Cassa ricorda che l’ammissione della CTU è atto discrezionale del giudice di merito e, in quanto tale, non è sindacabile in cassazione salvo motivazione apparente o inesistente (Cass., SU, n. 8053/2014; Cass. n. 12387/2020).
Nel caso di specie, il diniego era congruamente motivato dalla irrilevanza della penale rispetto alla verifica dell’usurarietà , e dunque dalla superfluità dell’approfondimento istruttorio richiesto.
5. Spese e abuso del processo: il raddoppio del contributo
Infine, la Corte respinge anche la richiesta di compensazione delle spese, chiarendo che la carenza motivazione del diniego non integra vizio di legittimità (Cass., SU, n. 14989/2005; Cass. n. 11329/2019). Viene inoltre disposto il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, per il rigetto integrale del ricorso.
6. Conclusioni
L’ordinanza n. 7384/2025 fornisce un quadro chiaro e coerente sulla non computabilità della penale di estinzione anticipata nel TEG , in linea con l’indirizzo restrittivo della Cassazione in materia di usura bancaria.
Essa si segnala anche per l’applicazione rigorosa dei principi in tema di:
-
autonomia contrattuale e meritevolezza della clausola penale ;
-
onere della prova dell’eccessività per la riduzione ex art. 1384cc ;
-
limiti strutturali al ricorso alla CTU e alle censure in fatto in sede di legittimità .
Una decisione che rafforza l’orientamento della Corte volto a evitare interpretazioni estensive della nozione di “oneri” rilevanti ai fini usurari ea contenere derivano pretoriane non supportate da adeguata allegazione probatoria.