Trib. Roma, sez. XIII civ., 11 marzo 2025, sent. n. [s.n.], RG n. 2861/2019
Massima
È inammissibile l’impugnazione proposta avverso cartelle di pagamento non ritualmente notificate, ove non sia allegata e provata la sussistenza di un concreto ed attuale interesse ad agire ai sensi dell’art. 100 c.p.c., secondo quanto richiesto dal novellato art. 12, comma 4-bis, del D.P.R. n. 602/1973, introdotto dall’art. 3-bis del D.L. n. 146/2021, convertito in L. n. 215/2021. In difetto di dimostrazione di uno dei presupposti normativamente previsti – tra cui pregiudizio in appalti pubblici, riscossione di crediti da P.A. o perdita di benefici pubblici – l’azione risulta priva di interesse giuridicamente tutelabile.
Commento
1. Sintesi della pronuncia
Con la sentenza in commento, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da un contribuente avverso la decisione del Giudice di Pace, che aveva rigettato l’opposizione a quattro cartelle esattoriali riferite a violazioni del Codice della Strada, poiché ritenute tardivamente impugnate. Il Giudice di seconde cure ha rilevato d’ufficio la carenza di interesse ad agire, alla luce della novella dell’art. 12, comma 4-bis, D.P.R. 602/1973 introdotto dall’art. 3-bis del D.L. 146/2021.
Secondo il Tribunale, l’impugnazione delle cartelle di pagamento non ritualmente notificate è ammissibile solo nei casi in cui il contribuente dimostri la sussistenza di uno dei pregiudizi tassativamente indicati dalla legge (esclusione da appalti pubblici, verifiche ex art. 48-bis D.P.R. 602/1973, perdita di benefici pubblici).
2. Il fondamento normativo: l’art. 12, co. 4-bis, D.P.R. 602/1973
Il comma 4-bis dell’art. 12 prevede:
“L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore […] dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto […] ovvero per la riscossione di somme […] o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione.”
Questa norma limita l’accesso alla tutela giurisdizionale immediata, ridefinendo il concetto di “interesse ad agire” nel contenzioso tributario, con l’intento – dichiarato – di contenere l’eccessivo contenzioso in materia di riscossione, in linea con gli orientamenti della Corte Costituzionale (v. sent. n. 155/2014, n. 77/2018).
3. Giurisprudenza di legittimità rilevante
La sentenza si colloca nel solco dell’arresto delle Sezioni Unite civili della Cassazione n. 26283/2022, che ha:
-
confermato la legittimità costituzionale dell’art. 3-bis, D.L. 146/2021;
-
stabilito l’applicabilità retroattiva della norma anche ai procedimenti pendenti, inclusi quelli civili e non solo tributari;
-
affermato il principio secondo cui l’interesse ad agire è ora normativamente plasmato, e dunque subordinato alla dimostrazione di uno degli effetti pregiudizievoli tassativamente previsti.
In tal senso, la Corte ha chiarito che la novella non è irragionevole né arbitraria, in quanto sorretta da finalità deflattive e di efficienza della giustizia, con un parallelo rafforzamento delle garanzie processuali per il contribuente nei confronti degli atti esecutivi veri e propri.
4. Prospettive dottrinali: interesse ad agire e impugnabilità dell’atto
L’interesse ad agire, quale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., è da sempre inteso dalla dottrina come espressione del principio di effettività della tutela giurisdizionale (cfr. MANDRIOLI – CARRATTA, Diritto processuale civile, vol. I, 2022; LUISO, Diritto processuale civile, vol. I, 2023). La novella interviene delimitando tale interesse in via legale, subordinandolo alla dimostrazione di effetti lesivi attuali e concreti.
Secondo parte della dottrina (BASILAVECCHIA, Il diritto alla tutela giurisdizionale tra effettività e sostenibilità, in Riv. Dir. Trib. 2023, 1 ss.), si tratta di una revisione funzionalista dell’accesso al giudizio, che pur non violando l’art. 24 Cost., impone al contribuente un onere probatorio rafforzato.
Altri autori (DE MITA, Riscossione e processo: la nuova impugnabilità della cartella non notificata, in Corr. Trib., 2022, 925 ss.) sottolineano come la novella non introduca una preclusione assoluta, bensì un filtro mirato, che intende evitare le impugnazioni meramente esplorative o speculative.
5. Valutazione critica della decisione
La sentenza si mostra in linea con la giurisprudenza consolidata e con la ratio legis della novella del 2021. L’inammissibilità per carenza di interesse ad agire rappresenta un esempio paradigmatico di applicazione del principio della “ragione più liquida”, volto a decidere la controversia sulla base della questione assorbente più evidente, senza esaminare nel merito le ulteriori eccezioni (Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. 12002/2014).
Il richiamo espresso alla giurisprudenza costituzionale e alle SS.UU. assicura una forte copertura sistematica all’impostazione del Tribunale. Tuttavia, in un’ottica di tutela sostanziale, si potrebbe ritenere auspicabile un bilanciamento più attento tra efficienza processuale e diritto di difesa del contribuente, specie in ipotesi di documentata assenza di notifica o errori palesi nell’iscrizione a ruolo.
6. Conclusioni
La decisione costituisce un ulteriore tassello nel percorso di consolidamento del nuovo regime delle impugnazioni in materia di riscossione. Essa ribadisce che, in mancanza di un atto esecutivo notificato e di un pregiudizio specificamente normato, non sussiste interesse ad impugnare la cartella, anche se non validamente notificata.
Una decisione che rafforza l’indirizzo di contenimento del contenzioso, ma che impone agli operatori del diritto maggiore attenzione probatoria nella fase introduttiva, affinché siano chiaramente allegati e provati gli effetti lesivi attuali previsti dalla legge.