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ENEL Energia spa: Il TAR da ragione alla società annullando la delibera dell’AGCM

Con la sentenza n. 20404/2024 del 18/11/2024, il TAR Lazio ha annullato la delibera relativa al procedimento PS12461 dell’AGCM che sanzionava ENEL Energia spa per violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo, sotto il profilo dell’aggressività, dal momento che le modifiche unilaterali dei prezzi fissi di fornitura del gas e dell’energia elettrica sono stati, di fatto, inibiti dal citato articolo 3 del D.L. n. 115/2022, dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023.

Il TAR Lazio nelle motivazioni ha affermato che “il testo del decreto preclude al professionista il ricorso ai poteri contrattuali che legittimano la modifica unilaterale delle «condizioni generali di contratto» che regolano la fissazione delle tariffe di vendita, e che il legislatore non ha imposto alcun divieto all’aggiornamento delle condizioni economiche scadute, atteso che quest’ultima fattispecie si sviluppa senza variazione delle condizioni generali del contratto; per condizioni scadute devono intendersi anche quelle rispetto alle quali è già decorso il periodo iniziale di vigenza, non potendosi la proroga automatica delle stesse interpretare quale trasformazione a tempo indeterminato di un’offerta che, per pattuizione contrattuale, è bloccata solo per un periodo di tempo determinato, e permanendo perciò, per la fase successiva alla scadenza inizialmente individuata, la possibilità delle modifiche, ovviamente nei termini previsti (ovvero con preavviso e salvo il diritto di recesso dell’utente)”.

Riportiamo di seguito la sentenza succitata.


Pubblicato il 18/11/2024

N. 20404/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00612/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 612 del 2024, proposto da
Enel Energia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabio Cintioli e Paolo Giugliano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;

contro

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, U.Di.Con – Unione per la Difesa dei Consumatori, Adiconsum Lombardia, Adiconsum Lombardia – Sede di Bergamo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero delle Imprese e del Made in Italy, non costituiti in giudizio;
Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio legale Codacons in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

e con l’intervento di

ad opponendum:
Associazione Movimento Consumatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Fiorio, Antonio Paolo Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

e per la declaratoria di nullità e/o inefficacia

del provvedimento dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato prot. n. 30870, adottato nell’adunanza del 31 ottobre 2023 e notificato il 15 novembre 2023, con il quale, a conclusione del procedimento PS12461, è stata accertata la violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo; di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi, ivi compresi, per quanto occorrer possa: (i) la comunicazione di avvio del procedimento PS12461, (ii) la comunicazione del termine dell’istruttoria contenente la precisazione delle contestazioni, della delibera AGCM 1° aprile 2015, n. 25411, recante approvazione del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni, clausole vessatorie, con particolare riferimento all”art. 16 del Protocollo d”intesa AGCM – AEEGSI del 23 ottobre 2014; dei provvedimenti di proroga deliberati in data 2 maggio 2023, 28 giugno 2023 e 1° agosto 2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del Codacons;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe Enel Energia s.p.a. ha impugnato il provvedimento con cui l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha accertato che la condotta consistente nell’aver inviato “alla propria clientela, a far data dal maggio 2022, le comunicazioni aventi ad oggetto nuove condizioni economiche applicabili al contratto di fornitura e, successivamente al 10 agosto 2022, le comunicazioni di aggiornamento delle condizioni economiche a seguito della scadenza dell’offerta, con le quali in entrambi i casi la società preannunciava significativi incrementi delle condizioni economiche di fornitura”, eludendo il disposto dell’art. 3 del d.l. n. 115/2022, costituisce “una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 24 e 25 del codice del consumo”, irrogando nei confronti della ricorrente una sanzione amministrativa pecuniaria di € 10.000.000,00.

La ricorrente ha dedotto che nel mese di agosto 2022, nel tentativo di prevenire possibili attività di “speculazione” dei fornitori di energia elettrica e gas nel contesto della crisi energetica scaturita dal conflitto russo-ucraino, il Governo aveva emanato il d.l. 115/2002, il cui art. 3 prevedeva che:

“1. Fino al 30 aprile 2023 è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.

2. Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate”.

Secondo la ricorrente il legislatore aveva limitato unicamente la facoltà degli operatori di apportare modifiche unilaterali che intervenivano precedentemente alla scadenza sulle condizioni economiche pattuite, e non, invece, la possibilità di comunicare meri aggiornamenti di prezzo, in occasione del rinnovo successivo alla scadenza del periodo di validità delle condizioni economiche, secondo i meccanismi disciplinati dai contratti.

Tuttavia l’Agcm aveva comunicato ad Enel Energia l’avvio del procedimento preordinato ad accertare la sussistenza di pratiche commerciali scorrette, connotate sia da profili di ingannevolezza che di aggressività, in violazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, con riferimento alle comunicazioni di rinnovo che, secondo l’Autorità, avrebbero aggirato il divieto previsto dall’art. 3 del decreto “Aiuti bis”, sopra citato, “sottraendo ai consumatori la protezione temporanea dalle oscillazioni di mercato offerta dalla norma”.

Contestualmente alla comunicazione di avvio l’Autorità aveva adottato un provvedimento cautelare inaudita altera parte, sul presupposto che l’attività di aggiornamento delle Condizioni economiche del contratto condotta da Enel si sarebbe posta in contrasto con il divieto sancito dall’art. 3 del d.l. n. 115/2022.

Avverso tale provvedimento Enel Energia aveva proposto ricorso innanzi a questo Tribunale.

In pendenza del ricorso, sulla medesima questione interveniva il Consiglio di Stato che, con ordinanza cautelare n. 5986/2022, sul ricorso di altro operatore, aveva chiarito che l’art. 3 del decreto citato doveva essere applicato esclusivamente ai casi di “ius variandi per contratti che non siano scaduti”, avendo l’unico obiettivo di precludere la “possibilità dell’operatore di modificare il prezzo prima della scadenza della relativa parte del contratto”, non impedendo, perciò, gli aggiornamenti adottati dagli operatori economici in applicazione di clausole contrattuali esistenti e aventi ad oggetto Condizioni economiche in scadenza o già scadute.

A seguito di tale pronunciamento, l’Agcm aveva adottato, in data 30 dicembre 2022, un provvedimento di revoca parziale delle misure cautelari precedentemente imposte, impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti.

Con sentenza del 19 maggio 2023, n. 8575, questo Tribunale aveva accolto il ricorso di Enel, annullando il provvedimento cautelare e quello di parziale revoca, ritenendo che, con specifico riferimento alla condotta di Enel, non potesse “apprezza[rsi] la violazione delle disposizioni contrattuali né dell’art. 3 d.l. 115 cit”.

Quindi, al termine dell’istruttoria, dopo aver acquisito il parere dell’ARERA ai sensi dell’art. 27, c. 1-bis, del Codice del Consumo, l’Autorità aveva concluso il procedimento con l’irrogazione di una sanzione a carico della società ricorrente, sulla base del medesimo assunto inizialmente seguito, secondo cui anche l’aggiornamento delle condizioni economiche scadute integrava la violazione del decreto Aiuti bis, comportando un aumento del prezzo.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.nullità e/o inefficacia del provvedimento, ai sensi dell’art. 21-septies della l. n. 241 del 1990, per violazione e/o della sentenza del Tar Lazio, sez. I, n. 8575 del 19 maggio 2023. Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 e 114 c.p.a..

L’Autorità avrebbe contestato l’illiceità delle medesime condotte contrattuali già oggetto della sentenza citata, senza aver acquisito alcun elemento ulteriore.

2. violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del d.lgs. n. 115 del 2022. Violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 21, 22, 24 e 25 del d.lgs. n. 206 del 2005. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del d.lgs. n. 206 del 2005 e dell’art. 8 del Regolamento. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990. Eccesso di potere sotto vari profili.

L’Autorità aveva continuato a contestare l’invio da parte di Enel delle comunicazioni di modifica delle Condizioni economiche a clienti le cui tariffe erano già scadute: esse sarebbero scorrette e aggressive, in quanto esercizio di uno ius variandi da parte del fornitore, sospeso normativamente, come misura straordinaria, dal citato articolo 3 d.l. n. 115/2022.

In particolare, l’Agcm aveva osservato che he le Condizioni generali di fornitura di Enel Energia non erano tutte uguali e prevedevano, in differenti serie di contratti, che successivamente alla scadenza del primo periodo di validità delle condizioni economiche indicato nelle Condizioni tencico-economiche, le stesse si prorogassero:

(i) in alcuni contratti, “per un analogo periodo di validità”;

(ii) in altri contratti, “fino a diversa comunicazione”;

(iii) in altri contratti ancora, “Allo scadere del periodo di applicabilità (indicato inizialmente nelle CTE o successivamente nella comunicazione di cui al presente comma), in mancanza di comunicazione relativa alla variazione delle condizioni economiche, negli stessi termini il Fornitore comunicherà per iscritto al Cliente il nuovo periodo di applicabilità, se diverso dal precedente, delle condizioni economiche in corso”;

(iv) in altri, infine, “di sei mesi in sei mesi”.

L’Autorità era giunta alla conclusione che nei casi in cui trovavano applicazione le CGF di cui ai punti (ii) e (iii), a seguito della scadenza del primo periodo di validità delle CTE ed in assenza di una comunicazione di rinnovo espressa, “le condizioni economiche sono tacitamente e automaticamente prorogate senza alcun limite di tempo”.

Per tale ragione, con riferimento a tali CGF, ogni variazione delle condizioni economiche successiva alla scadenza secondo l’Agcm sarebbe qualificabile come esercizio dello ius variandi e non come aggiornamento tariffario, come tale preclusa dall’art. 3 del decreto Aiuti bis.

La disposizione, infatti, avrebbe sospeso non solo le clausole contrattuali che consentivano di apportare modifiche unilaterali sulla base di un giustificato motivo oggettivo ex art. 13.1 del Codice di Condotta Commerciale ARERA, ma anche le clausole contrattuali che consentivano ai venditori di aggiornare le condizioni economiche, ogniqualvolta il periodo di validità fosse scaduto, senza che fosse stato effettuato l’aggiornamento, e le condizioni generali di contratto prevedessero un regime di “proroga” che si estendeva fino all’invio di una nuova comunicazione di aggiornamento.

Il giudice amministrativo, tuttavia, aveva già evidenziato come l’aggiornamento delle Condizioni economiche scadute non potesse essere ricondotto a una ipotesi di ius variandi regolata dall’art. 3 del decreto: sotto questo profilo, il TAR e il Consiglio di Stato nell’ordinanza sopra citata erano giunti al medesimo esito interpretativo.

Anche assumendo che l’Autorità non fosse vincolata alle statuizioni della sentenza del TAR, comunque, l’interpretazione del decreto n. 115/2022 sarebbe illegittima in quanto inconciliabile con il dato normativo e con i principi di autonomia negoziale e di interpretazione dei contratti.

3. violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 25 del Codice del consumo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 bis del decreto legge 9 agosto 2022 n. 115. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 689 del 1981. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del Codice del consumo e, tra gli altri, del comma 1-bis.

Anche ove l’interpretazione data dalla ricorrente alla disciplina del decreto Aiuti bis non fosse ritenuta corretta, in ogni caso non sarebbe ravvisabile l’elemento soggettivo della colpa, intesa come contrarietà alla diligenza professionale, necessario per sanzionare le condotte contestate.

4. violazione e falsa applicazione della direttiva UE n. 2019/944. Violazione e falsa applicazione del regolamento UE n. 2022/1854. Violazione e falsa applicazione della comunicazione della Commissione Europea Repowereu: azione europea comune per un’energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili (COM (2022)108 final dell’8 marzo 2022). Violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 42 e 117 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del protocollo 1 alla CEDU. Eccesso di potere.

Il provvedimento sarebbe fondato su un’interpretazione del decreto 115/2022 incompatibile con le previsioni del diritto europeo, secondo cui gli Stati membri possono anche fissare dei prezzi inferiori ai costi, in ragione della necessità di fronteggiare eventi eccezionali, ma in tal caso devono prevedere che i fornitori vengano “equamente compensati per i costi sostenuti per rifornire a prezzi regolati” attraverso l’erogazione di risorse statali.

5. violazione e falsa applicazione dell’art. 27, commi 1 bis e 11, del Codice del consumo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1, CEDU. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. oltre che degli artt. 3 e 97 Cost. Illegittimità del Regolamento Agcm e del protocollo d’intesa.

L’Autorità aveva acquisito il parere del Regolatore (ARERA) in data 17 ottobre 2023, solo dopo la fase istruttoria del procedimento e, soprattutto, dopo il deposito della memoria finale della ricorrente; in tal modo, quest’ultima non aveva potuto formulare argomentazioni difensive tenendo conto anche delle valutazioni espresse dal Regolatore.

Ciò comporterebbe una violazione del contraddittorio imposto all’Autorità dall’art. 27, comma 11, del Codice del Consumo, nonché una collegata violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU.

6. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27, comma 11, del Codice del consumo. violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di tutela del consumatore, per il superamento dei termini massimi previsti per la conclusione del procedimento, ovvero 270 giorni.

7. In via subordinata. sulla quantificazione della sanzione. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della l. n. 689/1981. Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 del Codice del consumo. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 per difetto di motivazione. Violazione del principio di proporzionalità. Eccesso di potere.

Il provvedimento risulterebbe comunque illegittimo nella parte relativa alla quantificazione della sanzione irrogata.

Si sono costituiti l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed il Codacons resistendo al ricorso; ha spiegato intervento ad opponendum l’Associazione Movimento Consumatori.

All’udienza pubblica del 17 luglio 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Deve essere previamente esaminato, in quanto assorbente, il secondo motivo di ricorso, afferente l’interpretazione del decreto n. 115/2022 seguita nel provvedimento impugnato, asseritamente illegittima in quanto inconciliabile con il dato normativo e con i principi di autonomia negoziale e di interpretazione dei contratti.

Oggetto di controversia, in particolare, è l’ambito applicativo dell’art. 3 del d.l. n. 115/2022, per mezzo del quale sono state congelate le modifiche unilaterali alle condizioni economiche dei contratti conclusi dalle società fornitrici di energia.

Con un primo provvedimento cautelare, oggetto di precedente giudizio innanzi a questo Tribunale, l’Autorità ha inibito gli aumenti tariffari, ritenendoli rientranti nel divieto posto dalla normativa sopra citata.

Nelle more del giudizio il Consiglio di Stato, pronunciandosi in sede cautelare su altro procedimento parallelo a quello in esame, con l’ordinanza n. 5986 del 22 dicembre 2022 ha sospeso parzialmente il provvedimento dell’Autorità “solo nella parte in cui esso investa contratti a tempo determinato o contratti che prevedano una scadenza predeterminata delle condizioni economiche a data precedente il 30 aprile 2023 essendo in questione in tal caso non l’esercizio dello ius variandi ma un rinnovo contrattuale liberamente pattuito dalle parti” (Cons. St., ord. n. 5986/2022).

Il provvedimento dell’Autorità non è stato, invece, oggetto di sospensione con riferimento ai “contratti a tempo indeterminato, che non prevedono scadenza nella parte economica o la prevedano in data posteriore al 30 aprile 2023”, sul presupposto che tali contratti non potessero essere modificati nella parte concernente le condizioni economiche prima della scadenza del termine indicato nell’art. 3 del d.l.115/2022 e che, pertanto per essi valesse il “congelamento” dello ius variandi disposto dal medesimo decreto.

Successivamente al pronunciamento cautelare del Consiglio di Stato, l’Autorità ha adottato un secondo provvedimento – impugnato dalla ricorrente con motivi aggiunti – inibendo, sostanzialmente, l’applicazione delle nuove condizioni economiche indicate nelle comunicazioni di proposta di modifica unilaterale del contratto inviate prima del 10 agosto 2022 o nelle comunicazioni di proposta di rinnovo delle condizioni economiche inviate dopo la menzionata data, unicamente per i contratti a tempo indeterminato per i quali non era specificamente individuata o comunque predeterminabile una scadenza delle condizioni economiche, imponendo l’applicazione delle condizioni di fornitura precedentemente vigenti.

I principî espressi dalla citata ordinanza del Consiglio di Stato sono stati recepiti dal legislatore che, nel decreto Milleproroghe 2023, ha inserito un chiarimento al primo comma dell’art. 3 d.l. 115/2022, prorogando, altresì, il termine del 30 aprile 2023 al 30 giugno 2023.

Ai sensi dell’art. 11, comma 8, del decreto Milleproroghe, all’art. 3, comma 1, del decreto Aiuti-bis, infatti, «le parole: “30 aprile 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte”» (la novella, pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2022, entrava in vigore il 30 dicembre 2022).

Con la sentenza n. 8575/2023 questa Sezione ha accolto il ricorso e i motivi aggiunti proposti avverso i due provvedimenti cautelari adottati nel corso del procedimento, rilevando che la ratio delle disposizioni del decreto n. 115/2022 era quella di spostare “l’onere economico derivante dall’innalzamento dei prezzi energetici sulle compagnie che operano nel ridetto settore, salvaguardando i cittadini che avevano concluso un contratto con prezzo bloccato. In tal senso il testo della legge preclude al professionista il ricorso ai poteri contrattuali che legittimano la modifica unilaterale delle «condizioni generali di contratto» che regolano la fissazione delle tariffe di vendita. L’enfasi posta sulle condizioni generali di contratto è dirimente per comprendere l’esatta portata del divieto, atteso che il legislatore ha inteso sospendere unicamente le modifiche della parte normativa del negozio, nella misura in cui incidono sulla determinazione del prezzo: in altre parole, non si è previsto un congelamento tout court dei contratti di fornitura, bensí la sospensione di alcuni specifici poteri contrattuali. Richiamando i documenti prodotti da parte ricorrente, è evidente che nelle condizioni generali di contratto nulla è detto circa la determinazione del corrispettivo di vendita, essendo quest’ultimo – come si è visto supra § 12.2. – oggetto di un separato accordo contrattuale, distinto per ogni singolo consumatore: conseguentemente, seguendo l’originario testo normativo, non appare esser stato imposto dal legislatore alcun divieto all’aggiornamento delle condizioni economiche scadute, atteso che quest’ultima fattispecie si sviluppa senza variazione delle condizioni generali del contratto.

12.6. A corroborare il ragionamento esposto, appare utile evidenziare come il decreto milleproroghe abbia ulteriormente chiarito come l’aggiornamento delle tariffe indicate nelle condizioni economiche scadute sia pienamente legittimo: orbene, al di là dell’eventuale portata meramente interpretativa della disposizione (cfr. Corte Cost., 30 gennaio 2009, n. 24), va osservato che l’utilizzo dei sintagmi «condizioni generali di contratto» e «condizioni economiche» è indicativo dell’effettiva voluntas legis di circoscrivere la sospensione alle sole ipotesi piú gravi di esercizio arbitrario del diritto di variare unilateralmente le condizioni di fornitura (es. senza il rispetto dei termini di scadenza i quali sono infatti regolati dalle condizioni generali di contratto).

12.7. Ulteriore evidenza della bontà dell’ermeneusi illustrata è rappresentata dal comunicato congiunto del 13 ottobre 2022 (prodotto da parte ricorrente), adottato all’esito di un confronto tra Agcm ed Arera, ove si evidenziava come l’art. 3 d.l. 115 cit. (testo originario) non ostasse all’aggiornamento delle condizioni economiche in scadenza delle offerte c.d. placet (si tratta di modelli contrattuali a metà strada tra il mercato tutelato e quello libero, essendo predisposta dall’Arera la parte normativa, ferma restando la libera determinazione da parte dell’impresa del prezzo di vendita: in questi casi, le condizioni economiche sono temporalmente circoscritte con onere per il professionista di comunicare tempestivamente prima della scadenza il nuovo prezzo praticato per il successivo periodo contrattuale): si tratta di una precisa lettura della disposizione, resa su una fattispecie assai simile a quella oggetto della presente controversia.

12.8. Conseguentemente, sulla base degli elementi appena ricordati non appare corretto l’iter logico seguito dall’Autorità nell’adozione del provvedimento cautelare (rectius, dei due provvedimenti cautelari), risultando insussistente il fumus boni iuris che ne legittimava l’adozione. Difatti, alla luce della documentazione raccolta nel primo segmento dell’istruttoria, non si apprezza la violazione delle disposizioni contrattuali né dell’art. 3 d.l. 115 cit.: invero, l’indicazione di una risalente scadenza delle condizioni economiche (ovvero l’omissione di tale informazione) non può ex se determinare l’illiceità della pratica, stante la possibilità per l’utente di ricostruire induttivamente tale dato, alla luce delle varie proroghe man mano succedutesi nel tempo. Né potrebbe sostenersi che l’omissione da parte del professionista della comunicazione periodica di aggiornamento possa consolidare sine die le precedenti condizioni economiche, atteso che il contratto disciplina specificamente le modalità di aggiornamento delle stesse”.

Con il provvedimento in questa sede impugnato l’Autorità ha dato seguito alla medesima interpretazione della disciplina dell’art. 3 del d.l. n. 115/2022 già fatta propria nei precedenti provvedimenti cautelari, affermando che la condotta della ricorrente, consistita nell’invio delle comunicazioni di aggiornamento del prezzo delle forniture, “risulta in contrasto con gli articoli 24 e 25 del Codice del consumo, sotto il profilo dell’aggressività, dal momento che le modifiche unilaterali dei prezzi fissi di fornitura del gas e dell’energia elettrica sono stati, di fatto, inibiti dal citato articolo 3 del D.L. n. 115/2022, dal 10 agosto 2022 al 30 giugno 2023”.

Tali essendo le determinazioni dell’Autorità, non possono qui che ribadirsi le conclusioni cui è addivenuta la sentenza n. 8575/2023, affermando che il testo del decreto preclude al professionista il ricorso ai poteri contrattuali che legittimano la modifica unilaterale delle «condizioni generali di contratto» che regolano la fissazione delle tariffe di vendita, e che il legislatore non ha imposto alcun divieto all’aggiornamento delle condizioni economiche scadute, atteso che quest’ultima fattispecie si sviluppa senza variazione delle condizioni generali del contratto; per condizioni scadute devono intendersi anche quelle rispetto alle quali è già decorso il periodo iniziale di vigenza, non potendosi la proroga automatica delle stesse interpretare quale trasformazione a tempo indeterminato di un’offerta che, per pattuizione contrattuale, è bloccata solo per un periodo di tempo determinato, e permanendo perciò, per la fase successiva alla scadenza inizialmente individuata, la possibilità delle modifiche, ovviamente nei termini previsti (ovvero con preavviso e salvo il diritto di recesso dell’utente).

La censura deve quindi essere accolta, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, non residuando interesse all’esame delle ulteriori doglianze proposte.

Le spese del giudizio, stante la novità della questione controversa, possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 luglio 2024 con l’intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

Matthias Viggiano, Referendario

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesca Petrucciani Antonino Savo Amodio
IL SEGRETARIO

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