Cassazione civile sez. I, 30/07/2024, n.21344
A far data dal 1° dicembre 2014 vi è divieto assoluto di applicazione dell’anatocismo nei contratti bancari indipendentemente dalla delibera CICR
In tema di contratti bancari, l’art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall’art. 1, comma 628, l. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell’anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall’adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria.
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