Cassazione civile sez. II, 18/07/2024, n.19851
Onere probatorio in tema di contratto di mutuo
La contestazione della legittimità del titolo da parte del destinatario di una somma di denaro ricevuta comporta l’onere per chi richiede la restituzione di provare l’esistenza di un titolo giuridico fondante l’obbligo di restituzione. Il convenuto deve almeno allegare il titolo in base al quale ritiene di poter trattenere la somma ricevuta, ma la deduzione di un diverso titolo non inverte l’onere della prova a carico di chi richiede la restituzione. Il rigetto della domanda di restituzione deve essere motivato con cautela, considerando la natura del rapporto e le circostanze del caso, le quali giustificano che una parte trattenga il denaro indiscutibilmente ricevuto dall’altra.
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