Giurisprudenza banche

Cassazione civile sez. I, 18/07/2024, n.19815

Responsabilità solidale della banca trattaria e di quella negoziatrice verso l’emittente l’assegno per il pagamento a favore di persona diversa dal prenditore che effettua la dichiarazione di conoscenza e garanzia su assegno munito di clausola di intrasferibilità

La girata per l’incasso di un assegno non trasferibile ad un banchiere diverso dal trattario, identificata nella clausola «per conoscenza e garanzia», apposta dal proprio cliente dopo che il titolo è stato girato dal prenditore apparente, è illegittima, perché viola l’art. 43, primo comma, legge assegni, ed obbliga la banca negoziatrice, nella esecuzione del mandato conferito, alla osservanza dei doveri di diligenza e cautela in ordine alla verifica della correttezza e regolarità della emissione e circolazione del titolo pervenutole, la cui violazione determina responsabilità risarcitoria, congiuntamente a quella della banca trattaria, la cui comparazione ha rilievo in sede di graduazione delle incidenze causali di ciascuna nella produzione dell’evento.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.