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Cassazione civile sez. I, 03/07/2024, n.18230

Contratti bancari, la mancata consegna del documento contrattuale al cliente non determina la nullità del contratto

Il vincolo di forma imposto dal legislatore (art. 23, comma 1, t.u.f., e art. 117, comma 1, t.u.b.) è composito, in quanto vi rientra, per specifico disposto normativo, anche la consegna del documento contrattuale, nel senso che la protezione del cliente si attua, nella fase di perfezionamento del contratto, anche attraverso la consegna del relativo documento; tuttavia, la mancata consegna del contratto non pone un problema di validità dello stesso, e tale conclusione vale anche per i contratti bancari. L’art. 117, comma 3, t.u.b., infatti, commina la nullità del contratto per inosservanza della forma prescritta, ma la forma presa in considerazione dal legislatore è integrata dalla ‘veste esteriore’ del contratto, mentre è estranea la consegna dello scritto. Ne deriva che la nullità di cui al comma 3 presidia l’osservanza della prescrizione attinente alla modalità espressiva dell’accordo, non anche l’adempimento dell’obbligo di consegna dello scritto.

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