Giurisprudenza consumatori

Cassazione civile sez. II, 01/07/2024, n.18003

Nel giudizio di rivendicazione ciascun condomino ha un’autonoma legittimazione individuale

Nel giudizio di rivendicazione ex art. 103 l. fall. volto ad ottenere contro la procedura concorsuale statuizioni relative alla titolarità ed alla restituzione di parti comuni dell’edificio condominiale, come in ogni altra controversia che riguardi diritti afferenti al regime della proprietà dei beni comuni del fabbricato, ciascun condomino ha un’autonoma legittimazione individuale – concorrente ed alternativa rispetto a quella dell’amministratore – di agire e resistere a tutela dei suoi diritti di comproprietario “pro quota”, sicché è ammissibile l’opposizione dei condomini che, pur non avendo proposto distinte domande nel procedimento di verificazione dello stato passivo, intendano evitare gli effetti sfavorevoli del decreto pronunciato nei confronti del condominio.

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