Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri – 08/04/2024, n.1
Gazzetta Ufficiale: 26/04/2024, n. 97
EPIGRAFE
ORDINANZA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – COMMISSARIO STRAORDINARIO EX D.P.C.M. 22 FEBBRAIO 2024 8 aprile 2024, n. 1 (in Gazz. Uff. 26 aprile 2024, n. 97). – Svolgimento della Valutazione ambientale strategica del Piano regionale di gestione dei rifiuti – Stralcio rifiuti urbani. (Ordinanza n. 1)(1).
[1] Titolo modificato dall’articolo 1, dell’O.P.C.M. 12 aprile 2024, n. 2.
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ex d.p.c.m. 22 febbraio 2024
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 e successive modifiche e integrazioni, recante «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;
Vista la direttiva 2008/98CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche e integrazioni, recante «Norme in materia ambientale»;
Vista la legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 e successive modifiche e integrazioni, concernente «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati» ed, in particolare, l’art. 9, rubricato «Piano regionale di gestione dei rifiuti»;
Vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
Vista la direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio», con il quale sono state apportate integrazioni e modifiche alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;
Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 24 giugno 2022, n. 257, che approva programma nazionale di gestione dei rifiuti con valenza per gli anni dal 2022 al 2028;
Visto il Piano nazionale integrato energia clima (PNIEC 2023), che fissa gli obiettivi nazionali al 2030 sull’efficienza energetica, sulle fonti rinnovabili e sulla riduzione delle emissioni di CO2, nonché gli obiettivi in tema di sicurezza energetica, interconnessioni, mercato unico dell’energia e competitività, sviluppo della mobilità sostenibile;
Visto l’art. 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante «Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», con il quale si è previsto che decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2024 che ha nominato il Presidente della regione Commissario straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana;
Considerato, che la gestione commissariale ha l’obiettivo di assicurare, in via d’urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell’ambito di un’adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l’adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell’ambiente e della salute pubblica;
Vista la circolare del Presidente della regione 9 ottobre 1964, n. 4520, concernente «Procedimento per l’emanazione dei regolamenti regionali» nonché la circolare dell’ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione prot. n. 23429 dell’11 dicembre 2020, recante: «Procedimento per l’emanazione dei regolamenti di esecuzione delle leggi regionali-Adempimenti successivi all’approvazione della Giunta regionale»;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 110 del 4 marzo 2021, e le deliberazioni nella stessa richiamate, recante «Regolamento di attuazione dell’art. 9 della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9 – Approvazione Piano regionale per la gestione dei rifiuti urbani in Sicilia» ed il relativo D.P. Reg. 12 marzo 2021, n. 8;
Visto l’art. 199 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modifiche e integrazioni a norma del quale le regioni predispongono e adottano i Piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR);
Considerato che nella Regione Siciliana, ai sensi dell’art. 9 della legge regionale n. 9 del 2010 il Piano regionale di gestione dei rifiuti, le modifiche e gli aggiornamenti sono approvati, anche per stralci funzionali e tematici, sentite le province, i comuni e le S.R.R., con decreto del presidente della regione, su proposta dell’assessore regionale per l’energia ed i servizi di pubblica utilità, secondo il procedimento di cui all’art. 12, comma 4, dello statuto regionale e previo parere della competente commissione legislativa dell’assemblea regionale siciliana;
Visto che il vigente Piano regionale per la gestione dei rifiuti si compone di tre diverse sezioni, delle quali la sezione relativa ai rifiuti urbani, adottato con D.P.Reg. n. 8 del 2021 ed è stato sottoposto ad aggiornamento;
Considerato che lo schema di Piano stralcio è preordinato alla pianificazione connessa all’attuazione di quanto previsto dall’art. 14-quater del decreto-legge n. 181 del 2023, convertito dalla legge n. 11 del 2024 e che esso tiene conto delle osservazioni della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali nel parere 22 dicembre 2023, n. 727, nonché delle osservazioni pervenute durante la fase di «scoping» della valutazione ambientale strategica dell’aggiornamento del piano, a seguito dell’avvio delle consultazioni previste dalla vigente normativa, da parte dei soggetti competenti in materia ambientale (S.C.M.A.);
Vista la delibera della giunta regionale n. 107 del 21 marzo 2024 avente ad oggetto l’«Aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti urbani», che ha apprezzato L’«Aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti – Stralcio rifiuti urbani» e relativi atti acclusi, costituenti allegato dello stesso proposto dall’assessore regionale per l’energia e per i servizi di pubblica utilità, con nota prot. n. 1674/Gab del 19 marzo 2024;
Considerato l’art. 14-quater, secondo comma, lettera a) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11 prevede che il Commissario straordinario adotta, «previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’art. 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico»;
Ritenuto altresì che il richiamato art. 14-quater, quarto comma, stabilisce che possono essere derogate, con alcune eccezioni, le previsioni di legge e che pertanto non rientrando in tale preclusione si può prevedere che le osservazioni all’«Aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti urbani», dalla data di pubblicazione dell’avviso al pubblico, di cui all’art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni trasmesso ai sensi dell’art. 13, comma 5, lettera e) del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni possano essere presentate in termini più contenuti, ma pur sempre adeguati per garantire la presentazione di osservazioni da parte di cittadini ed organismi collettivi;
Vista la direttiva 2001/42/CE del 27 giugno 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione di taluni effetti di piani e programmi sull’ambiente (VAS) e successive modifiche ed integrazioni, come interpretata, da ultimo, dalla Corte di giustizia UE (VII sezione) 9 marzo 2023, causa C-9/22;
Visti gli articoli 11 e seguenti del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto pertanto, nell’esercizio dei poteri commissariali di cui alla normativa in premessa che al fine di contenere i tempi per giungere alla definita approvazione dell’«Aggiornamento del piano regionale di gestione dei rifiuti – Stralcio rifiuti urbani», in ossequio alle previsioni dell’art. 9 della legge regionale n. 9 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, di ridurre il termine per la presentazione delle osservazioni da quarantacinque a trenta giorni;
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA
Articolo 1
In ragione di quanto esposto in preambolo ed al fine di inverare le declinate finalità dell’art. 14-quater del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, stabilisce che le osservazioni all’«Aggiornamento del piano regionale per la gestione dei rifiuti – stralcio rifiuti urbani», corredato di rapporto ambientale e sintesi non tecnica, le osservazioni di cui all’art. 14, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni devono pervenire entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso al pubblico siccome trasmesso dall’autorità procedente all’autorità competente ai sensi dell’art. 13, comma 5, lettera e) del decreto legislativo n. 152/2006e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 2
L’avviso al pubblico sarà pubblicato sul sito web dell’autorità competente e dell’autorità procedente i sensi dell’art. 13, comma 5-bis del decreto legislativo n. 152/2006 successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 3
La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale della Regione Siciliana, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Views: 1