Consiglio di Stato sez. VI, 05/04/2024, n.3160
Pratiche commerciali aggressive in tema di servizi idrici
Nell’ambito delle prassi commerciali nel settore idrico, le fatturazioni basate su stime dei consumi, la gestione delle morosità e dei reclami, così come la fatturazione di consumi non effettivamente accertati quali le “perdite occulte”, quando non adeguatamente giustificate e gestite, violano gli obblighi di diligenza professionale richiesti, configurando pratiche commerciali aggressive quando accompagnate da minacce di sospensione o da effettive sospensioni dell’erogazione del servizio, senza adeguata verifica della debenza. Tale condotta, pur in presenza di normative di settore apparentemente permissive, non risulta giustificata a motivo del margine di manovra lasciato al gestore, il quale è chiamato a valutare l’adozione di comportamenti alternativi ove emerge una possibile pregiudizialità per l’utenza. Affinché una condotta commerciale del gestore del servizio idrico sia ritenuta lecita, essa deve non solo conformarsi alla diligenza professionale definita dalle normative di settore ma anche salvaguardare la libertà di scelta e il diritto di difesa dell’utente, in virtù dei principi di buona fede e correttezza.
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