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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FORLI’, Sez. 1, 30/03/2024, n. 38

a Sezione Unite, con ordinanza n. 34981 del 13.12.2023, la Suprema Corte ha ribadito che in tema di riscossione di crediti fiscali di Stati membri dell’UE, in virtù del sistema di reciproca assistenza delineato dal d.lgs. n. 149 del 2012 – di attuazione della Direttiva 2010/24/UE del 16 marzo 2010 – sussiste la giurisdizione italiana qualora venga contestata la regolarità formale degli atti della sequenza procedimentale svolta in Luogo_1, mentre la giurisdizione appartiene allo Stato nel quale è sorta l’obbligazione tributaria con riferimento alle questioni inerenti all’esistenza o all’ammontare del credito. Riparto che trova asilo anche nelle considerazioni illustrate dalla Corte di Giustizia, nella causa C/233/08, par. 40, secondo cui “corollario del fatto che il credito e il titolo esecutivo vengono emessi sulla base del diritto vigente nello Stato membro in cui ha sede l’autorità richiedente, mentre, per i provvedimenti esecutivi adottati nello Stato membro in cui ha sede l’autorità adita, quest’ultima applica, in forza degli artt. 5 e 6 della direttiva 76/308, le disposizioni previste dal proprio diritto nazionale per atti corrispondenti, poiché tale autorità è quella che si trova nella migliore posizione per giudicare della legittimità di un atto in funzione del suo diritto nazionale”.


Sentenza_U57_38_2024

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