Giurisprudenza consumatoriSOS Equitalia

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA, Sez. 15, 29/03/2024, n. 2569

L’atto impositivo si fondava sul provvedimento n. 265 del 22/6/1999 di diniego di accesso all’esenzione decennale ai fini IRPEG e ILOR ai sensi dell’art.14 L. n.64 del 1986, per ritenuta insufficienza delle condizioni giustificative della concessione dell’agevolazione.

La Commissione di secondo grado confermava la sentenza di primo grado riconoscendo la sussistenza dei presupposti per usufruire delle agevolazioni in questioni, così come del resto riconosciuto dalla sentenza di annullamento del diniego di agevolazione, sebbene all’epoca non definitiva ma che, però, con la sentenza 1839/18/2016, passata in giudicato, il provvedimento è stato definitivamente annullato. Con tale sentenza, è stata, infatti, definitivamente riconosciuta la sussistenza dei presupposti dell’agevolazione decennale in capo alla società, mentre al momento della pronuncia di secondo grado della presente controversia, cassata con ordinanza di rinvio dalla Suprema Corte, era stata oggetto di annullamento soltanto in primo grado.

Con tale sentenza, è stato osservato che la società appellata è azienda specializzata principalmente nella produzione di software e applicazioni (come sostenuto nelle memorie illustrative: programma o serie di programmi in fase di esecuzione su un computer con lo scopo e il risultato di rendere possibile un servizio, una serie di servizi o strumenti utili e selezionabili su richiesta dell’utente, attraverso una elaborazione su input dell’utente. Dai documenti in atti emerge che l’appellata svolge essenzialmente un’attività di servizi che non consiste nella semplice commercializzazione di merci, ma nella realizzazione, attraverso ricerca e progettazione e uso di macchinari e attrezzature, un risultato nuovo, in grado di fornire una propria autonoma utilità prima inesistente. Ciò è stato riconosciuto anche dai verificatori (personale dell’Agenzia delle entrate) che hanno verificato che l’attività “non consiste nella mera commercializzazione di prodotti finiti, ma mira a realizzare attraverso ricerca e progettazione, nonché con l’uso delle attrezzature presenti nello stabilimento, un risultato economico nuovo prima inesistente in grado di fornire una propria autonoma utilità, e ad organizzare, realizzare e prestare servizi ausiliari informatici alle attività di imprese private e pubbliche” (v. pag. 2 PVC). E’ stato altresì accertato dai verificatori che la società “produce e commercializza quanto prodotto nello stabilimento, effettua gli interventi necessari sull’hardware dei clienti per l’installazione dei propri programmi attraverso i contratti con i medesimi, l’aggiornamento periodico del software, garantendo agli stessi assistenza realizzando di fatto l’iniziativa scopo della sua costituzione” (pag. 3 PVC). L’attività commerciale è strettamente consequenziale a quella di ricerca e progettazione, non potendosi immaginare una attività imprenditoriale fine a se stessa che non abbia anche lo scopo di vendere ciò che produce. Se tale è l’attività svolta dall’appellata – a cui si aggiungono altre caratteristiche tra cui l’allocazione nel Luogo_1, la novità dell’insediamento produttivo, l’esistenza di uno stabilimento tecnicamente organizzato, la costituzione in forma societaria: tutti fatti non solo non contestati dall’Ufficio ma anche dallo stesso riscontrati come esistenti dal proprio personale – rientra nella normativa che dispone le agevolazioni per il Luogo_1 (T. U. n. 218/78, L. 64/86), le quali riguardano tanto le imprese produttrici di beni quanto quelle produttrici di servizi, avendo ad oggetto la realizzazione di una nuova iniziativa produttiva tecnicamente organizzata. Il Collegio, inoltre, ha ritenuto, come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione (Sent. 1004/2001), che l’esenzione dall’Irpeg e dall’Ilor opera ope legis, come diretta conseguenza della sola presentazione dell’istanza (D.M. 14.12.1965, art. 19). Anche i giudici di prime cure hanno riconosciuto la ricorrenza dei presupposti per godere delle agevolazioni tributarie.


Sentenza_Z46_2569_2024

Views: 1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.