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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA, Sez. 8, 29/03/2024, n. 1210

L’art. 1, comma 161, Legge 296/2006 prevede espressamente che “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché’ all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.”
Il successivo comma 163 completa il quadro normativo di riferimento 5 disponendo che “Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo”.

La Corte di cassazione ribadisce il perfezionamento della notificazione degli atti tributari degli enti locali in caso di compiuta giacenza, anche nell’ipotesi di notifica diretta a mezzo posta da parte dell’ente. Con ordinanza la Corte n. 16183, depositata il 9 giugno 2021, ha confermato che, nella notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi da parte dell’ente locale, senza intermediazione dell’Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito del plico presso l’ufficio postale. Secondo la Corte, infatti, laddove l’articolo 1, comma 161, della legge 296/2006 consente ai comuni di notificare i propri avvisi di accertamento a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fa riferimento ad una modalità di notifica semplificata, rispetto alla notifica a mezzo posta degli atti giudiziari prevista dalla legge 890/1982. Ciò comporta che in questo caso l’ente non sarà soggetto alle regole previste dalla citata legge 890/1982, in tema di compiuta giacenza, ma si dovrà rifare alle norme contenute nel regolamento del sistema postale ordinario (Dm 1/10/2008).

La legge 890/1982 stabilisce che, in caso di temporanea assenza del destinatario e di altre persone abilitate a ricevere la notifica nel luogo in cui la stessa deve essere eseguita (cosiddetta irreperibilità relativa), l’operatore postale deve dare notizia al destinatario del tentativo di notifica, mediante avviso in busta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve essere altresì affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. La notificazione si perfeziona una volta trascorsi 10 giorni dalla spedizione della raccomandata informativa dell’avvenuto tentativo di notifica e del deposito dell’atto. In sostanza, l’agente postale dovrà rilasciare un avviso di deposito dell’atto presso l’abitazione e inviare una raccomandata a/r con la quale informa il contribuente che ha tentato la notifica dell’atto e che lo stesso è stato depositato presso il punto di giacenza, rimanendo disponibile per il ritiro sei mesi.

Sulla questione del momento iniziale da cui decorre il termine di 10 giorni per considerare notificato l’atto (e quindi per la decorrenza di tutti i termini connessi allo stesso), le Sezioni Unite della Corte di cassazione (sentenza n. 10012 del 15/04/2021) hanno recentemente risolto il relativo dubbio interpretativo, ritenendo che la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata, che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cosiddetto CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima. Con ciò risolvendo il contrasto tra le pronunce della Corte che sostenevano che la decorrenza dovesse comunque individuarsi nel momento di spedizione della raccomandata informativa (sentenze n. 2638/2019, 13833/2018, 26945-6242-4043/2017) e quelle che, invece, per considerare perfezionata la procedura notificatoria, ritenevano necessario verificare in concreto l’avvenuta ricezione della CAD, ponendo a carico del notificante l’onere processuale della produzione del relativo avviso di ricevimento (Cassazione, 16601/2019, 6363-21714-23921-25140-26078/2020).

Conseguentemente, il perfezionamento della notifica trascorsi 10 giorni dall’invio della raccomandata è un effetto provvisorio, condizionato alla verifica giudiziale riferita all’avviso di ricevimento della seconda raccomandata. Quest’approccio è pienamente giustificato dalla diversa esigenza di tutela che si ha nel caso dell’invio della raccomandata informativa semplice, richiesta dalla norma dell’articolo 7 della legge 890/1982 nella fattispecie della consegna dell’atto ad altra persona abilitata a riceverla diversa dal destinatario, rispetto a quello della notifica per irreperibilità relativa, in quanto si tratta di persone che hanno con il destinatario un rapporto astrattamente idoneo a far ritenere che il destinatario stesso sia notiziato della notifica. Nella irreperibilità relativa invece l’atto non viene consegnato a nessuno, ma solo depositato, ed è quindi necessario accertarsi che il destinatario abbia avuto notizia del suo ricevimento (a lui comunicato con due modalità, l’affissione dell’avviso e la raccomandata informativa).

Nella fattispecie, tuttavia, viene a mancare la medesima cartolina di ritorno; pertanto l’omessa notifica dell’avviso di accertamento e quindi la sua nullità, d’altronde, non è stata sanata dalla presentazione dell’odierno ricorso e dalla costituzione della parte ricorrente, in quanto detta nullità non riguarda l’atto impugnato, bensì l’atto presupposto (avviso di accertamento), che andava dunque necessariamente notificato prima della notifica dell’atto conseguenziale (ingiunzione di pagamento). Tale principio ha come fine di garantire un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del contribuente in relazione alla pretesa tributaria di cui è destinatario. (CGT 1 grado Roma n. 7451/2023).

In tema di riscossione delle imposte, la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una serie procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario; l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato a nulla rilevando l’eventuale notifica di atti intermedi (preavviso fermo amministrativo) (CTR Sicilia n. 60/2021).

La mancata notifica dell’avviso di liquidazione, non è suscettibile di sanatoria ex art. 156, comma 3, codice procedura civile con la mera consegna a mano dell’avviso stesso successivamente alla notifica della cartella di pagamento, atteso che lo stesso ha natura di atto prodromico.


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