Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA, Sez. 8, 29/03/2024, n. 1207
Il mancato pagamento del bollo auto può essere oggetto di accertamento entro la fine del terzo anno successivo a quello del mancato pagamento.
In primo luogo, si rileva che la prescrizione per il bollo auto non pagato è pari a 3 anni che, però, vengono calcolati a partire dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello in cui la tassa automobilistica andava pagata e scadono, di conseguenza, il 31 dicembre di 3 anni dopo. In altri termini, dal 1° gennaio del quarto anno successivo ogni richiesta di versamento è illegittima, poiché caduta in prescrizione.
In materia di tassa automobilistica (o bollo auto) l’art. 5 del D.l. 953/82, così come modificato dall’art. 3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86 dispone che “l’azione dell’Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell’iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”.
Lo stesso articolo successivamente recita: “Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte”.
Esemplificando il testo letterale quindi il diritto di recupero della tassa suddetta risulta essere di tre anni sia per l’attività di accertamento che per quella di riscossione. La scadenza triennale del termine prescrizionale viene confermata da una serie di altri pronunciamenti giurisprudenziali che si sono avuti riguardo la stessa materia.
Risultano di particolare importanza le sentenze n. 3658/2007 Corte di Cassazione, n. 44/2007 CTP Taranto e 137/2005 CTR Lazio. Con l’ordinanza 20425/2017 la Cassazione ribadisce ancora una volta il principio sancito dalle sezioni unite della Cassazione nel 2016, per cui la prescrizione del bollo auto si realizza alla fine del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto il pagamento.
Ciò anche a seguito di notifica di cartella di pagamento da parte di Equitalia , in quanto l’atto che non comporta automaticamente la trasformazione del termine breve di tre anni a quello ordinario di 10 anni , anche se non viene impugnato dal contribuente.
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