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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA, Sez. 4, 29/03/2024, n. 1225

Va rilevato tuttavia, che con il ricorso n. 2715/2022 il contribuente ha eccepito la nullità dell’ingiunzione di pagamento impugnata per omessa notifica degli atti prodromici, posti a base dello stesso, e conseguente decadenza della pretesa fiscale e prescrizione dei crediti. Orbene, osserva questo Giudice che con detto ricorso, come è agevole verificare dalla lettura di tutto l’atto introduttivo – ed in particolare dalle richieste formulate nella parte iniziale e nelle conclusioni – l’istante ha espressamente chiesto l’annullamento della sola ingiunzione di pagamento, limitandosi esclusivamente ad eccepire la mancanza di notifica degli atti presupposti, ed ha chiesto in tutto il corpo del ricorso soltanto ed unicamente l’annullamento dell’ingiunzione di pagamento impugnata sulla base della mancata notifica degli atti presupposti, al fine di dimostrare l’invalidità della stessa; non ha chiesto affatto che venisse dichiarata anche la nullità degli atti prodromici. Ne consegue che l’atto impugnato, nel caso in esame, è solo l’ingiunzione di pagamento, in relazione alla quale occorre fare riferimento per la determinazione del valore della controversia, e quindi dell’ammontare del CUT. Quanto esposto comporta l’accoglimento del ricorso, con annullamento dell’atto impugnato.


Sentenza_Z55_1225_2024

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