Giurisprudenza consumatoriSOS Equitalia

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA, Sez. 4, 29/03/2024, n. 1224

In effetti anche se le volture catastali e le variazioni in conservatoria sono state fatte in ritardo tuttavia essendo subentrata l’ACER al posto dell’IACP a partire dal 2020 il presente ricorso va accolto per acclarato difetto di soggettività passiva in capo al ricorrente ai sensi dell’articolo 1 comma 743 della legge 160/2019 che stabilisce che i soggetti passivi dell’imposta sono i possessori di immobili intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare dei diritti reali quali usufrutto, uso, abitazione eccetera. Ebbene per l’anno considerato parte ricorrente non era più titolare di tali diritti in quanto posta in liquidazione e trasferiti i diritti a diverso soggetto. Pertanto nel constatare l’errore nell’individuazione del soggetto da sottoporre al tributo la Corte accoglie il ricorso dichiarando il difetto in capo al ricorrente di soggettività passiva. Gli altri motivi esposti dalle parti vengono assorbiti. Spese del grado compensate.


Sentenza_Z55_1224_2024

Views: 1

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.