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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA, Sez. 2, 29/03/2024, n. 1234

Per l’imposta TARSU di che trattasi, la prescrizione è pacificamente quinquennale trattandosi di obbligazione periodica e quindi riconducibile all’art. 2948 n. 4 c.c (tra tante Cass. 23.2.2010 n. 4283), principio questo ribadito da Cass. n. 31260/2023.

La cartella esattoriale non modifica il termine di prescrizione previsto per il tributo da essa portato (Cass. Sez. Un. n. 23397/2016).

Va, pertanto, il ricorso accolto e dichiarata la prescrizione della pretesa con annullamento dell’intimazione impugnata.


Sentenza_Z55_1234_2024

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