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Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA, Sez. 11, 29/03/2024, n. 1204

Il ricorrente ha documentato di aver goduto dell’agevolazione fiscale prima casa al momento dell’acquisto dell’immobile e di avervi subito stabilito la sua residenza, come da certificazione prodotta in atti. Peraltro la registrazione e la trascrizione dell’acquisto immobiliare per donazione vale anche come denuncia/dichiarazione ai fini IMU.

Di contro l’ente impositore deduce solo dei consumi minimi presso l’abitazione, per cui ne desume che essa non funga da abitazione principale.

L’argomento è debole, atteso che una persona può benissimo stabilire la propria abitazione principale in un certo immobile, che nel caso in esame coincide con quella della residenza anagrafica, e avere consumi minimi, ad esempio perchè lavora fuori o perchè spesso si appoggia a propri familiari.

Non vi è dunque motivo per escludere che quella indicata sia l’unica abitazione del ricorrente e che quindi il ricorrente abbia diritto all’esenzione per abitazione principale, tanto più che il contribuente non risulta essere proprietario di altre abitazioni su tutto il territorio nazionale.


Sentenza_Z55_1204_2024

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